Critica Sociale - XVIII - n.22-23 - 16 nov.-1 dic 1908
35C CRITfCA SOCIALE queata delln Corto doi Conti, Innanzi tutto e diretta– mente, il Pnrlamouto. Qualunque !lia il concetto dottri– nnlo che si possa avere sulla. Corto doi Conti, così como è voluta dal no'!tro ordinamento positivo - e pre'lcin– dendo da qualslnsl disquisizione intorno a\1'" incasella– mento ,. suo In Q'!ella o questa categoria dei ramo31 poteri - certo è, ove si tenga conto t1elle origini stori• che dell'Istituto o dello spirito della legge fondamenta lo cli sua istituzione, che essa doveva e111sereuna u longa manus ,, del Parlamento, la garanzia. e.~JJlicantosl me– din.nte la vigilanza o il controllo diuturno, che l'opern sua, la legge sonnua, sarebbe staia o:1servata e non violata o manomessa dal potere e11ecutivo. La Corte del Conti doven, garantire il Parlamento che le leggi non sarebbero rirtotte ad una mera espressione verbale, acl una inutile flgurnzione; c!Je l'attlvifa giuridica ed eco• nomica del paese - nella parte statalo - si sarebbe svolta effettivamente secondo le normo volute dal Par– lameuto· e non ii0<'0IH1o \!arbitrio rtel potere esecutivo. Si sapeva bene - e perciò si ,·olle la Corte del Conti - che fare una. legile ò lo stesso che non farla, se uon so ne curi l'osservanza.: il processo NaBi, l'inchiesta dei Cinque, quella sulla .\larina hanno dimostrato, e quello che seguiranno non mancheranno di dimostrare, quale scempio la Corto rtel Conti abbia permesso che si facesse delle nostre leggi. L'inchiesta quindi si impone, perchò Il Parlamento dev'es~ere sicuro dell'efficacia di questo importante organo di controllo, destinato, per l'ufflcio suo specifico, art Integrare l'opera del Parlamento me– de.-:imo, e pnchò questo dev'e-isere, a sua volta, iticuro della fedeltà del supremo Istituto rtl controllo ammini– strativo, di un Istituto diventato 1 vieeversa, lo strumento dell'onnipotenza governativa. A documentare e illuminare sinistramente il tradi– mento della Corte dei Conti basterebbe soltanto ricordare che i rapporti della Corte dei Conti al Parlamento, e cioò la Relazione annuale o le Note degli atti registrati con riserva, furono completame,ite negativi durante la trien– nale famigerata gestione del ministro Nasi. Non un de– creto, non un mnndato du;ante quel regno del1 1 1llegalitò. più sistematica e più sracciata. F~ppure, sugli stessi do– cumenti assolti dalla Corte, la Sottogiunta dei Consun– tivi e il Comitato dei Cinque costruirono la loro requi– sitoria, dimostrando <'he non un cnpltolo di spesa andava Immune dalla lebbra dell'illegalità.: o per " mancata documentazione 11 o per " erronea imputazione ,,. E dire che, pei casi di imputazione erronea, evidentemente i pili gravi 1 la Corte avrebbe in suo potere la sanzione del veto assoluto! A questo proposito è necessario un chiarimento. delltL pubblica nmministrazione. Ritenne, infatti, il legi– slatore che un atto 1 quantunque rivestito di quello forme che ne attestano li\ legalità, e pertanto ammissibile alla registrazione da parte della Corto, possa tuttavia celare una scorrettezza amministrativa, un abuso; deponga - in una parola - poco favorevolmente sulla moralità dell'amministrazione: ed ecco che la leg~e ba fornito alla Corte il mezzo di rivelare al Parlamento e al p11ese l'immoralità., lo sconcio, l'arbitrio ministeriale, mediante la ricordata Relazione annuale, che la Corte deve pre– sentare nl Parlamento insieme con la " parificazione ,, dei consuntivi ( altra turlupinatura!), e che dovrebbe essere ma 11011 ;, - la Relazione morale su tutto l'o– perato del Governo. E ,•eniamo o.Ila terza facoltà della Corte, a quella dbl veto assolulo. Mentre la legge del 1862 ba stabilito che di un atto amministrativo, che la Corte ritenga illegale e rifiuti pertanto cli ammettere a registrazione, posBa il Governo richiedere la " rt>glstrazione coo riserva II as– !iUmendone la responsabilità politica di fronte al Parla• mento, la le,gge 11tessa ha di:-11>osto, peraltro, che in t1.lcuni casi il t·i{iuto della Corte del Conti sia assolut1J, che cio6 non si possa chiedere la regh1:trazione con riserva; e questi casi si verificano quando la Corte ritenga che una data spesa debba imputarsi: a) ad un capitolo piuttosto che all'altro del bi– lancio; b) alla com1>etenza dell'esercizio piuttosto che ai residui o viceversa; e) ad un capitolo del bilancio elle Bia esaurito. È chiaro, in con.'lf'guenza, ehe la legge, dovuta a Qumtino Sella, è tutt'altro che scarsa di tutelo e di difese. Le maucbevolez~e, alcune di una gravità estrema poicbè si ir1entiftcano con la complicità delittuosa, sono perciò quasi tutte degli orgaui a cui è devoluta l'inter– pretazione e l'esecuzione della legge. Fermiamoci un momento ad un altro tipico esempio. Noi abbiamo una amministrazione, che è uno Stato nello Stato: l'amministrazione della Guerra, un'ammi~ nistrazione per cui non esis1ono nò leggi, nè regolamenti di contabilità; che legifera per suo conto con ordini di servizio, con regolamtnti non si sa da chi autorizzati. J.,e contabilità amministratìve o giudiziali di quell' am– ministrazione sono costruite io base a tali or<1inamentl illegali. 11.a la Corte ha tollerato e tollera: tolleranza tanto più deplorevole, in quanto quegli ordinamenti sono congegnati in modo, da rendere in pratica impossibile ogni riscontro sulla legalità della spesa di quel Mini– stero! ... Enormità ! E, allora, non costituisce un falso la " parificazione 11, e eloè la solenne dichiarazione cli re– golarità, dei consuntivi del Ministero della guerra? Per la legge di sua istituzione la· Corte del Conti *** esercita il controllo sulle spose dello Stato e, quindi, su 'l'utta l'azione e tutta la storia dfllla Corte dei Conti tutti i provvedimenti emessi dai Ministeri, cbe hanno son piene di queste enormità Mutare quindi bisogna, Le. rapporto con quelle, non solo; sil>bene anche su tutti democrazia uon può continuare a tenere gli occhi chiusi gli altri provvedimenti presi dal Governo, e che BI su queste aperte e cancrenuse piaghe della nostra esplicano sotto la forma di decreti reali. Ora, se, nel ,·ita pubt>lica. L'inchiesta si impone: e sarà l'inchiesta riguardi della spesa, deve la Corte accertare l'esatta maggiore, fatta alle radici, allo sbocco massimo dell' 11- lmputazione di eitsa ai vari capitoli dei bilanci e richie- legalità. dilagante di là in ogni ordine e in oguì ramo dere i documenti che la giustificano, essa è tenuta, in o ramuncolo dell'amministrazione pubblica. generale 1 por tutti gli atti ehe sono sottoposti al suo Dopo l'incbiesta 1 dovranno seguire rapidi, sicuri, ripa– riscontro, a controllarne la perfetta legalità, la loro ratori i provvedimenti necessari. Che appaiono già fin rispondenza, cioè, alle norme leglslatlve e regolamentari d'ora dover essere di due categorie: reali gli uni, per– In vigore. In primo luogo, a.dunque, quello deferito alla sonali gli altri. Corte è un esame di legalità. I Forse sarà il caso di procedere ad un'ampia riforma lla la legge le ha conferito inoltre il geloso c6mplto della legge del 1862 1 che slarghi il concetto ristretto di illuminare il Parlamento sulla correttezza e moralità del controllo puramente " cartolario ,,, rendendolo più
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