Critica Sociale - Anno XVIII - n. 15 - 1 agosto 1908
2S2 CRITICASOCIALE una diminuzione del prezzo del prodotto, le disposizioni della nuova leggo sono tali da non permettere di rag– giungere nò l'uno, nò l'altro scopo. Ciò è accaduto perchè non si ò ammesso che l'Interesse pubblico abbia una prepondernnz& su quello privato; percbè si è stabilito che Il conresslonario non cl dia nulla, assolutamente nulla 1 in cambio di quella sicurezza del guadagno che noi gli garantiamo: non ci conceda nulla per tutti I rischi della sua indu!!trls. che passano a nostro carico. SI guardi invece a contratti di tal genere tra privati: anche se l'acquirente calcola su una maggior cifra di utili avvenire per modificazioni, ampliamenti ocl altro che abbia In animo di fare, non si troverà mai che egli paghi l'intero guadagno ilei primo esercente. Vi è sempre un Cl)rto rnarglrrn, che lnscln. la possibilità al nuovo in– dustrialo di vedme attivo l'esercizio, anche se le sue speranze ~li aumento 11011 Mlverificheranno. Ma l'atllvlti\ del concessionario, resa libera di mani– festarsi In altri campi lnclustriali, non à f6rse un valore, che debba o~soro detratto dalla quota degli utili che noi gll dobbiamo P Nel riscatti non si tiene conto dl tutto questo e sl stabilisce la rlruslone totale degli utili, calcolati sulla media dogli ultimi 5 anni di dichiara– zioni ratto agli effetti dell'lmpo~ta di R. Y. 1 salvo il ca'!o nel quale Il riscatto si compia per un periodo superiore al 20 anni. Certo, 11legislatore ò parUto dal concetto che l'im– p0sta di R. M. non colpisce I redditi nella loro cifrato– t.ate, percbè Il contribuente si difende, con la simula– zione, dalla rapacità del Osco; prendendo quindi quella cifra a ba.so della rtruslono 1 Il Comune avrà come utile della municipalizzazione quanto Il concessionario ba sottratto alla t11.9sa. In altre parole - meno eleganti - è un riconoscere urflcla:mente la frode ed è una spinta al soli concessionari di pubblici servizi ad essere gene– rosi, contro natura, verso Il fisco. E poi, queste possibili minori tassazioni non saranno uguali In tutti i casi, e ogni concessionario si affretterà a !!acriflcare qualche centinalo di lire, In maggior teMsa, pur di allontanare lo spettro della munlclpnli't:zazlono. :Ma, polchò erodo rosse nell'animo del legislatore dl non concedere la totale rifusione dogli utili che il con– cessionario ricavava, si poteva compilare una disposi– zione più sincera e pili uguale per tutti i Comuni che inteudcssoro valersi di essa. E questo ,•edremo poi. Non sl dica lnftne che il vantaggio al Comune debba trovarJI nell'essersi dablllto il pagamento delle annate di guadagno al loro valore attuale; perchè, dovendo sempre Il Comune far rlcorào al pre-,titi 1 la difft!reoza degli interessi diviene Irrisoria. ... Consideriamo ora Il comma a) dell'art. 25 e tra.scu– riamo il comma b), la cui giustizia è evidente. Nelle municipalizzazioni dobbiamo dunque pagare il valore industriale dell'Impianto, considerato il suo stato di conservazione e tenute presenti lo condizioni speciali 1 fissato noi contratto 1 circa la proprietà dell'impianto allo scadere della convenziono atessa. Olà. Il pror. Presutti, in un suo articolo della Rivista Popol«n. n. 2, nnno xiv, dimostrnva chiaramente come Il \'O.lorolndustrlulo ~I debbll stabilire sulla base annli· tlca o direttn del costo di costruzione. Credo anch'io che lo SJ>lrltodella logge escluda Il metodo di capitalizza– zione del reddito lndustrlnlo - il quale riuscirebbe di– sastroso per i Comuni - ; ma c•edo anche, col profes– sore Montemartinl, che si debbano tener presenti questi dµe concetti; ca1>ltalizzazlone, basata sul capitale love- stlto o sulla capacità di guadagno degli impianti. E olb, non eolo porchò Il prezzo di costo può non es9ersi man– tenuto uguale dalla costruzione alla municipalizzazione, ma anche perchè I Munlclpt ànno pur sempre la Ubertà di costruirsi un Impianto nuovo al termine del contratto, determinando un torte deprezzamento su quello del con - cessionario. Ad ogni modo, la legge non p0teva adope– rare un'espressione più lata di quella che à usato, e quindi si ebbero e si avranno ancora, se non la si mo– difica, numerose controversie. Frattanto debbono tenersi presenti le condizioni spe• cialt, contenute nel contratto 1 circa la proprietà delPim– planto allo acadoro della convenzione mede9ima: ve– diamo dunque I oasi più frequenit nella pratica, cioò quali condizioni sono generalmente stabilite nei contratti relativamente allo. proprietà dell'lmpianto 1 e come si ri– solvano con la nuova legge. DI Molito I Munlclpt dànno la concessione del pubblico 8CTVlzlo: dietro il pagamonto di un canone annuo; per la cessione Immediata della proprietà dell'im– pianto; por l'acquisto gradualo della proprietà - ogni anno 1/n del valore dell'Impianto - di guisa che, al termine della concessione, li tutto appartenga gratis al Comune (corno l'offlclna del ~as di Milano); per la cessione dell'Impianto stesso, ma solo al ter– mine del contralto. Premettlamo 1 pel ne98o che vi è tra i commi a) e e) dell'art. 25 1 che le tassazioni dell'Agenzia dell'imposta di R. M. si verificano sull'utile lordo dell'esercizio, de– tratto l'ammortamento del capitale quando la proprietà delPimplanto sparisce dalla persona del concessionario per integrarsi In quella del concedente in un periodo più o meno lungo. Orn., sulla entità di questa cifra di ammortamento, ò da osservare che, mentre gli Uffici dell'Agenzia non potranno in generale esserne giudici trOpJJOesatti, ossa darà origino al danno di una dello parti - a seconda ohe sia maggiore o minoro della reale - dovendo ossa sottrarsi dal totale degli utili, da rlrondore. Ritornando, Intanto, al pagamento del valore indu– striale, noi primo caso accennato - della proprietà as– soluta del concessionario - non vi sarà altra discus• sloue all'infuori dl quella cui può dare origine la locu• zione " valore intlustrlate " e che abbiamo già visto. Nel secondo caso Invece -- proprietà acquistata dal Comune per la ratta conces!lone - la legge vuole sempre rlfu.!IO il solo utile netto dichiarato agli effetti dell'Im– posta di n. M., cioè con esclusione della quota d'am– mortizzo. Ma 1 se Il concesaionario à data la proprietà delFlmplanto all'atto della sottoscrizione del contratto, lo à fatto por ottenere il diritto d'e<tercizlo dell'industria, e deve quindi ammortizzare la somma, corrispondente al valore ceduto, noi periodo di durata della conces– sione. Quin<II,quando la legge cl obbliga alla rifusione del soli utili, notti dell'ammortizzo, procura al concessionario un da.uno uguale alla somma che si deve ancora am– mortizzare. E questo non è gluato, dato Il concetto ohe informa tutta la logge. Per gli altri duo casi, poi - acquisto della proprietà gradualmonto o n. ftne contratto - b già. dimostrato, in un artlcolo sulla. /liv/sta Popolan, n. 23, anno x111 1 che, nel riguardi della municipalizzazione, essi sono uguali al secondo, In quanto, so la proprietà non è perfetta In noi, non lo è neppure nel concessionario, al qua.le, in tuUi
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