Critica Sociale - Anno XVIII - n. 1 - 1 gennaio 1908

CRimICA SOCIALE priamento malvagia e quella avvenuta in buona rode e con intento lodevole 1 cui risen·a una semplice pena pe– cuninrln, irrisoria pei ricchi. Taciamo della impossi– b!lità pratica di determinare la figura del " pubblicista 111 del redattore di giornali, dell'autore di opuscoli politici di interesse generale (?). E perchò poi l'obbligo ratto a costui di concedere la prova non sarà ratto egualmente all'oratore, al propagandista, al candidato a cariche pub– bliche, al rappre3e11tante di importanti intere,si, del quale - come e pili che di un modesto autore di qualche opuscolo clandestino - può essere in dati casi importantissimo sapere se a torto o a ragione sia stato diffamato? Ogni casistica, fondata sulla qualità della persona, sarà sempre, In questa materia, o eccessiva o deficiente, piì1 sposso eccessiva e deficiente al tempo medesimo. L'interesse sociale premlneute a che la prova dei fatti venga esperita può dipendere tanto dalla persona del diffamato, quanto da quella del diffamatore, quanto in– nno dalla natura del fatti che costituiscon~ )a diffama– zione. Onde la necMsltà di lasciare, su quéS'to tema, li- 01 bertà. di apprezzamento, caso per caso, al magistrato, cui la propria coscienza o la vigilo opinione pubblica saranno, nella infinita varietà delle fattispecie, le mi– gliori consigliere. E appunto a questo criterio s'informa il progetto Zerboglio, imperniato In questi quattro con– cetti: 1° di abolire la differenza, per gli effetti penali, fra diffamazione privata e pubblica, orale e stampata. Quest'ultima J>UÒ in dati casi essere meno nociva, anche perehè è ben determinata e si lascia afferrare, smen– tire, perseguire prontamonto e con sicurezza, e in ogni caso ò meno subdola della diffamazione mormorata; 2° di ridurre, pet tutte le diffamazioni, il massimo, ma sopratutto il minimo della pena, lasciando così al magistrato, in materia tanto elastica, una latitudine mag• giore e abllita11clolo a sostituire, se del caso, la deten - zione alla pena pili dura ed infamante della reclu– sione; 3° di tiOttrnrro all'arbitrio del querelante il potere di concedere o uegaro la facoltà della prova, subordi– nandola all'apprezzamento del magistrato sul fine di puùUlico Interesso noi diffumatoro; 4° di ridurre il massimo della pena a tre mesi di detenzione quaudo 1 concorrendo il Hnedi pubblico bene, la prova dei ratti non sia stata pienamente raggiunta (caso di diffamazione quasi colposa). La provata notorietà del ratto diffamatorio diminuisce anch'essa la pena, senza eliminarla. L'obbligo di con– cedere la prova J>er ragione di persona è esteso ai membri del Parll\mento, stante la loro equiparazione ai pubblici ufficiali e la eccezionale importanza e delica– tezza del mandato. Influo è abolita la assurda disposi– zione dell'art. 198, che vieta la prova dei fatti quando si tratta di oltraggio, ossia di ingiurie o di imputazioni fatu>, lo loro presenza, a pubblici ufficiali od altre au– torità costituite, cui viceversa, nei casi di cliffamazione avvenuta fuori della loro presenza, è fatto obbligo di concedere la facoltà della prova! ... Il Congresso di H.oma potrà certo apportare qualche emendamento al testo del progetto Zerboglio. Noi pen– siamo però che, se ,·orrà far cosa pratica, non dovrà scostarsene molto e gli converrà rispettarne le linee es– senziali. Esso infatti fu pacatamente meditato, o soddisfa uon solt,rnto ai precotti della dotlrina, ma altresì alle esigenze della pratica forense comune, della qualé i giornalisti non sogliono vedere ohe lo spicchio che si riferisce alle diffamazioni per la stampa. Ed è l'espe– rienza pratica per l'appunto che sconsiglia di accettare le tesi estreme - come quella ohe vorrebbe in ogni caso concessa al diffamatore la facoltà della prova - le quali, se possono rispondere a discutibili preconcetti dottrinali, non solo renderebbero certo lo scacco del disegno di leggo in Parlamento, ma, quand'anco potes– sero venire approvate, genererebbero guai forse maggiori di quelli a cui è intento comune venire in riparo. Ma, se il Congresso, come auguriamo, si terrà, avremo altra occasione dì meglio approrondire il delicato argo– mento. Fll,ll'PO TURATI, Eccòil testo def disegno <li legge: l\fo11illt.mzio110 di alcuni nrt,icoli del Codice Penule sulla dill'umnzione. Art. 1. All'm·ticolo 393 del Codice Penale è sostitHi!O il se. guente: 11 Chiunque, comunicando con più persone riunite od auehe separate, o in atto pubblico, o con scritti o di– segni divulgati od esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, attribuisce a una persona un fatto deter– minato e tale da e'iporla al pubblico disprezzo o all'odio pubblico, o da offenderne l'onore e la riputazione, è punito con la reclusione o la detenzione da due mesi a tre anni e la multa da lire cento a tremila. ,, Art. 2. All'articolo 394 dtl Codice Penale è sostituito il st– gueute: 11 L'imputalo del delitto preveduto nell'articolo prece– dente è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, nei seguenti casi: 1° Se la persona offesa !'.liaun pubblico ufficiale o un membro del Parlamento e il fatto ad essa attribuito si riferisca al 11escreizio del suo ufficio; 2° (come l'altuale)i (l) 3° (come l 1 attuale); (2) 4° $e il giudice riconosca che il querelato fu Indotto a commettere il fatto a lui imputRto da un flne di pub• blico interesse. Ju questo caso, quando sia. necessario, sarà, accordato il rinvio della causa ad altra udienza. So la verità del ratto sii\ provata, o se per esso la persona offesa sia, in seguito, condannata, l'autore della imputazione va esente da pena; salvo che i modi usati costituiscano per sè stessi il delitto preveduto nell'arti– colo seguente (i,igiu,-ia). La prova della notorietà importa la riduzione della pena da uno a due terzi. Se la veritìL o la notorietà. del ratto non siano provate, ma le circostanze dimostrino, che l'imputato ba agito per flue di pubblico bene, la pena è sempre della detenzione e non può essere superiore ai tre mesi. 11 Art. 3. ·L'articolo 198 del Codice Penale è abrogato. (1·') 1 numeri 2 o s si rlrer!seouo ttl caso di lnlz.lRto procedimento llenale e al caso In cui 10stesso q11erolante orrra 1&prova. Avete la 1 a annata? L'Amministrazione della Critica è sempre disposta a ricambiare con una qualsiasi successiva unnata, rilegata, oppHre co,i tm anno cl'abbonamentu, l'invio che le venisNe fatto della 1• an11ata (1891) di Critica Sociale, in buono stato di conservazione. Ricambieremo con opuscoli, a richiesta, ognuno dei se• guenti numeri separati dello stesso 1° anno: 4, 5, 6, 7, B, 10, 12, 13, 16, 17

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