Critica Sociale - XVII - n. 13-14 - 1-16 luglio 1907

CRITICA SOCfALE 217 (l) B.1.1uss1, C-Ontratto di lavoro, pag. 784 e seg. (m.) È ovvio ritenere che la tesi resti invulnerata anche pel caso In cui sl affermasse l'esistenza de iure còndito di una torma di contratto collettivo di lavoro, cib rhe noi non crediamo; ma pare ammesso da qualche studioso della materia (crr. pro e co,itm Relazione Jfu- 1·ialdi. al Consiglio superiore del lavoro in Critica So– ciale, 1907, u. 2 1 o &V\'. Ma,·ia110D'Amelio in una coure– renza recente alla Società del Giuristi ed Economisti di Milano). (n) Non è nella nostra intenzione, anche perchè non rispondente ai tlni di questa modestissima meìnoria, con• templare il problema della obbligatorietà dell'arbitrato anche nei riguardi dell'impresa. Ma, se pure anche a questo punto si volesse sostare, sempre si imporrebbe, e dal lato giuridico, lo steeso dubbio fondatamente. li'lssato lo scopo precipuo dell'arbitrato, che è quello d:impedlre la dispersione della ricchezza, almeno secondo noi, e dato pure che l'Imprenditore ribelle al lodo pa– gasse i danni i l'Inoperosità del meccanismo economico generatore della ricchezza non parrebbe con ciò scon– giurata, e quindi rimarrebbe ancor frustrato lo scopo ultlmo del Parbltrato, snlvo che non si obbligasse l'im– prenditc.re a far lavorare I suol operai alle condizioni lodali, inc astrando sgangheratamente nell'architettura della legge la linea di un singolare esproprio per pub· blica uillltà. 1 corno si è già menzionato nel testo. E ciò, R parte Il rifles!O che, dato che una legge su l'arbitrato impedi8S0 la serrata, dovrebbe impedire, per raq'ioni dl eguaglianza e di euritmia, altresl lo sciopero. Nel qual caso avrebbe ragione l'Orlando allorchè osserva che ogni nuova legge in questa materia, appunto, o sarà legge anodina, o sopprimerà. il diritto di sciopero. (AIU parlame,itat'i. già citati). (o) Rileva molto lucidamente il chiaro prof. A. E. Porro che, nell'affrontare In via legislativa i problemi del la– voro, si dovrebbe aver piuttosto riguardo alla creazione e sistemazione di opportuni organi giurisdizionali anzichè alla formulazione di ngulaejuris propriamente dette; si dovrebbe cercare, piuttosto che di disciplinare intrinse– camente I rapporti fra operai e imprenditori, di inal– \'eare Invece le controversie rtl qualunque genere, na– scenti da tali rapporti, In un bene studiato sistema di procedimento. Ritorna qui Insomma In applicazione l'eterna legge ,x facto o,·itur ius, legge da cui si evince che 1 perchò il ratto onde il diritto operalo scaturirà limpido o forte possa esplicare tutti I suol proteiformi atteggia menti, occorre intanto che nei suoi movimenti non venga o.da – colato ad opera dello forme processuali; ma ritrovi anz i in questo valida alleanza e amorevole guida. (Intorno al Questio11ario per la Ri(onna alla legge sui probivi1'i). (v) E intanto cl pare desiderabile, come os!lerva un articolista del giornale ll Sole (1902, n. I7, Conflitti operai) che il legislatore patrio si occupi di riconoscere, confe– rendo ad esse la capacità giuridica, le varie forme di organizzazione operaia, perchè l'esistenza di ratto di quelle organizzazioni equivale nella pratica a una esi– stenza di diritto, e d'altronde lo Stato non può legiferare che in condizioni e per condizioni strettamente giuridiche. L' A. ritiene opportuno riferire sinteticamente le opi– nioni espresse, nella discussione seguita alla conferenza, dai principali oratori, noti per la singolare perizia in argomento. L'avv. Carlo Contini osserva: " I conflitti del lavoro sogliono esser di due ordini: gluridii::o l'uno, economico l'altro. Nel primo stanno gli scioperi e le serrate, che hanno radice nella domanda di dar forma al contratto, nelle proteste contro le Infrazioni, vero o credute tali, del medesimo. L'altro riguarda i miglioramenti della locazione d'opera quanto alle mercedi, agli orari, alle condizioni materiali di officina, ccc. Per i conflitti d'ordino giuridico mancano tuttavia gli organi accessibili ed efficaci per ottenere giustizia. Di qui il bisogno di applicare dovunque e per tutte le in– dustrie o commerci I Collegi dei probi viri, togliendo i limiti della loro competenza per valore, estendendola ai conflitti collettivi, fon:lati sulle collettive pattuizioni. lo altre parole, trasformando la rachitica istituzione del Probovirato in veri e specifici Il, 'fribunali del lavoro ,,. Creato ohe eia l'organo idoneo di giustizia 1 Padizione allo stesso diventa obbligatoria, cosl come lo è per le cause civili e commerciali, in cui il convenuto non può dispensarsi dal costituir&! so non vuol essere condannato in contumacia. Per i conflitti d'ordine economico Il cosl detto " ar– bitrato obbligatorio" (Infelice espressione che la fortuna capricciosa delle parole ormai ba 1tancita) equivarrebbe ad una restrizione di libertà. contrattuale, ingiusta fin– tanto che la negoziazione delle merci e degli altri beni, nel regime odierno, sia lasciata al talento del contraenti. Come presentemente non si può, in teoria, obbligare il detentore di una partita di grano a ceder.nolo al prezzo, massimo per me, a cui intenderci comprarlo, se egli si ostini a pretenderne uno superiore, altrettanto devo dirsi riel detentori della u forza di lavoro,,. Ho detto l: in teoria '" pcrchè iu pratica, per forza del sistema pro– tezionistico, lo Stato glà mette Il venditore del grano In posiziono di privilegio a danno del consumatore. Voler imporre l'arbitrato ai lavoratori val quanto introdurre un terzo potere fra compratori o venditori di forza di lavoro - sia pure nell'lnterosse supremo della economia generale - ciò che non avviene nello altre negoziazioni, là dove Impera la J)rcterte.economica lil,ertà. Sarebbe una secouda protezione a pro del capitalo ed a danno delle braccia! La Scuola Socialista prevede la necessità degli inter– venti integratori dello Stato. L 1 avvento dei trusts - frutto Inatteso della arrenata libertà economica - colla mira di monopolizzare produzione e prodotti, affretterà. il ne• cessario 111odtramm da parte dello Stato, per governare i mercati, ad evitare la generale jattura dei commma– torl. Ma, per procedere razionalmeote, e con giustizia, cosiffatta azione avrebbe da cominciare da prima per i mercati ordinari, dovo le parti sono ritenute in conclì– zioni di parità, e già esperte dei maneggi che vi si per– petrano. Principiar dal mercato del lavoro, vuol dire sopprimere una seconda volta la libertà dei lavoratori mediante una parvenza di tutela Ancor essi hanno di– ritto di presentar,;:! al mercato, di mettersi in condizione di liberi contraenti, valendosi del diritto di associazione, col quale solo si può utilmente far contrasto alla pos. sanza del capitalo. Nel conflitti economici è ammissibile l'arbitrato purchè sia assolutamente spontaneo. Como non è Infrequente il ca,o che, dopo lungo cd infruttuoso dibatti to. compra– tore e venditore di una meree 1 per venire a.ci' u na con– clusione del negozio, no commettano la defin izione a per~ona esperta, di comune fiducia; altrettanto poossi intendere rattibllo fra la massa lavoratrice di una in– dustria e gli industriali stessi. Ma 1 se l'intervento fosse imposto, costituirebbe una disparità di trattamento, e non riuscirebbe nell'intento voluto, percbè non è possi– bile imporre agli uomini norme contrastanti con le leg.fi naturali, cosl come non sarà mai possibile di imp edire ai fiumi di camminar dall'alto al plano, o, per prendere un esempio 1101 fatti economici, alla moneta cattiva di cacciar la buona. ,, li dottor R. Fabrls: 11, Il problema dell'arbitrato obbli– gatorio nelle contese del lavoro ò uno fra i pili gravi che oggi preoccupano gli sturtiosi di questioni econo– miche o sociali. Non si tratta dolio controversie fra sin– goli operai ed i rispettivi datori di lavoro, le qaali possono essere definite dal probhlri; si tratta, invece, dei grandi co11ftittl fra lo masso di lavoratori ed i ri– spettivi capi delle imprese od industrie. La contesa com– prende talvolta tutta una classe di operai addetti ad una determinata Industria. e che dipendono da imprenditori diversi. Oggi si J)UÒdire che In tale materia regni l'anarchia, poichè la risoluzione dello contestazioni ò rimessa alla forza bruta, rappresentata dallo sciopero o dalla serrata: ma si può ammettere ohe In un paese ci\'ile questioni tanto delicate, e ebe spesso commuovono tutta la citta– dinanza, abbiano a<l essere definite In tal modo? Nel Congresso del probiviri tenuto11i in Milano pochi mesi or sono, venne discusso il tema dell'arbitrato ob– bligatorio; ma. gli organizzatori delle masso operaie, pur dichiarandovisi favorevoli in linea di principio, lo com• batterono come un provvecHmento ancora immaturo per l'Italia. e che rlchierteva un ILrngo 110riododi prepara– zione. E' però sembrato che da taluni non si volesse

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