Critica Sociale - Anno XVII - n. 12 - 16 giugno 1907
184 CRITICA SOCIALE alla conquista del novo vello d'oro, tentativi desti– nati, può darsi, a lasciare il tempo che trovano. Non ci occupiamo delle soluzioni minori, fin troppo sollecite, dei soliti espedienti a base di disinvoltura: pene pecuniarie (multe), pene corporali (carcere), promiscue, pene sui generis 1 come lo sfratto dal me– stiere, a cui riguardo fu già osservato che lo appli– carle sarebbe motivo di nuovi, più acerbi rancori, in ant.itesi aJlo spirito dell'istituto che intende invece a scongiurarne la presenza. Fu proposta anche la costituzione di un fondo garante, mercè un congruo aumento del contributo corrisposto dall'operaio alla propria Lega, comechè, a prescindere da più grave obbiezione, le odierne condizioni economiche e morali dell'operaio nostro mal tollerassero la ipotesi del fondo garante. Secondo altri, ancora, l'arbitrato donebbe, se bene intendiamo, aver funzione e sc·opo di determinare la legittimità o meno dello sciopero, assoggettandolo a un esame pregiudiziale, al quale sarebbe subordinata la. eventuale sanzione del lodo, da esplicarsi, ocoor• rendo 1 a mezzo dell'intervento governati\'o (manu 111.il -itcu-i). Secondo questa opinione (professata dall'avvocato Benedetto Scelsi di Roma), ad ogni sciopero che si proclamasse, o d'ufficio o su istanza delle parti in– teressate, il collegio arbitrale si dovrebbe riunire per prendere in esame la complessa situaiione, de• sunta, per così dire, dallo stato degli atti (delibera– zioni degli scioperanti, libri della industria, registri delle varie contabilità), tenute presenti altresì le condizioni speciali della industria (o coltivar.ione, trattandosi di sciopero agrario). Jnde, la sentenza: se favorevole agli scioperanti, gli industriali e i proprietari sarebbero tenuti a rias– sumere gli operai alle nuove con,lizioni portate dal lodo, sotto pe11a(sanz-ione) di sospensione integrale della loro industria o coltivazione per un tempo de– terminato. Si avrebbe dunque una specie di serrata coatta, con quale vantaggio della economia pubblica ognuno indovina! Sulla pubblica economia si ripercuoterebbe infatti iniqua.mente la sanzione, intesa a colpire la renitenza degli industriali e proprietari al lodo. Entrati in un orrline d'idee siffatto, si poteva, caso · mai, e sarebbe sembrato più naturale, sancire !"ob– bligo rli riassunzione del personale alle condizioni lodali. ì\fa in questa ipotesi si correva rischio di in– trodurre nel sistema della legge, sia pure palliata– mente e indirettamente, una forma pericolosa e di– sarmonica di esproprio per causa di pubblica utilità, obbligando i padroni a far lavorare i loro operai. Se lo sciopero fosse per contrario riconosciuto in– giusto, ed ove gli scioperanti non intendessero ri– prendere il lavoro alle condizioni precedenti, gli in– dnstria)i e i proprietari dovrebbero essere piena– mente salvaguardati nel loro diritto di assumere nuovo personale secondo le libere contrattazioni del mercato, alPuopo energicamente assistiti dal Go– verno. Altra forma di sanzione per lo meno problema– ticrt per f!Uanto ingegnosa, in quanto sopratutto pre– suppone la concreta possibilità dell'assunzione di nuovo personale. A parte infatti la eccezione sugge• rita dalla probabile scomparsa del così detto krmni• raggio, come conseguenr.a della evoluzione operaia, sussiste sempre l'impossibilità di applicazione della proposta sanzione nei casi di scioperi colossali (e son quelli di cui sopratutto deve preoccuparsi il le– gisJatore), in quelle industrie che richiedono una mano d'opera tecnicizzata, salvo che non si provve– desse alla tecnicizzazione dell'esercito e delle guardie di pubblica sicurezza (e). · Anche nella relazione del Montemartini sulla isti– tuzione di Uffici di collocamento i11terregio11ali per la mano d'opei·a impiegata nei lavori agricoli e pubbUci, è ideato un congegno, notevole per la sua origina– lità, dal quale dovrebbe scaturire la obbligatorietà dell'arbitrato. Senonchè, nel meccanismo procedurale ideato dal valoroso economista, l'arbitrato non è formalmente obbligatorio; tale invece diverrebbe pel gioco auto– matico degli interessi in conflitto. Sanzione economica, dunque, non giuridica; fuori del campo del <liritto. Consiglia il l\lontemartini : la regola generale sia che l'Ufficio non procederà a collocamento se pri,mi i lavoratori locali non siano collocati. Non avvenendo 1 in difetto di accordo sulle ta:riffe, il collor.amento degli operai locali, la Commissione esecutiva degli Uffici stabilirà e notificherà agli in– teressati un termine entro il quale dovrebbe fra le parti verificarsi l'accordo. Scorso il termine senza che l'accordo sia interve– nuto, la Commissione esecutiva (in cui entreranno in egual numero proprietarì e lavoratori flletti dalle rispettive organizr.azioni) stabilirà un tipo di con– tratto sulla cui base l'Ufficio si considererà autoriz · zato a compiere le operazioni di collocamento. Nella pratica ognuno intende come questo con– tratto tipo, osserva l'on. Bissolati, altro non sia che una pronunzia arbitrale sulla contesa fra proprietart e lavoratori. E allora: O il contratto tipo è accolto ufrinque, e tutto pro– cede regolarmente, collocandosi prima i lavoratori locali, poi gli immigranti. Così l'Ufficio eserciterebbe la sua funzione vera di provvetlere una massa di lavoratori che il mercato locale non può offrire, senza fare opera di concorrenza ai lavora.tori locaJi. Oppure è accolto soltanto dai proprietari e allora l'Ufficio darebbe un congruo termine ai lavoratori locali, avvertendoli che, non accettando essi il con– tratto tipo entro il termine stesso, sarà proceduto al collocamento dei lavoratori immigranti. Con che i lavoratori renitenti si troverebbero alle prese col kru.miraggio, convalidato, occorrendo, da legittimo intervento della forza armata. O il contratto-tipo è accolto dai lavoratori e non dai proprietari, e allora, spirato congruo termine da intimarsi, l'Ufficio non solo non si occuperà di tro– vare mano d'opera forestiera, ma funzionerà per tro– vare ai disoccupati locali un collocamento di fuori. In que_sto caso i proprietari non potrebbero fare as• segnamento se non sull'esaurimento della massa operaia. Del pari sapientissima, se così piac0 1 ma non giu• ridica e però di interesse in certo senso secondario per noi, la soluzione ideata dal Guyot. " Ma solution, scrive l'autore, c 1 est la transfonna• tion des sociétés de combat, à caractère indétenniné, en sociétés commerciales ayant le gain pour objet... " C'est la substitution dii louage d'ouv-rage au louage de services; c'est l'organisation du travail aux pièces en gros; c'est la généralisat-ion du, mm·chan– dage contracté par des sociétés anonymes de travail à capital variable. n Si tratterebbe, in sostanza, di commercializzare la merce-lavoro, spacciarla, esitarla all'ingrosso, mobi– lizzandola sui mercati, trasformare l'indole dei rap– porti e dei conflitti fra salarianti e salariati, cointe– ressando questi ultimi direttamente in una forma di società commerciale di lavoro che eséluda ogni inte– resse alle contese (/). Ma, se pure, a prescindere da cotali esempi minori, ci facessimo a risalire a casi celebri come quello del disegno di legge Millerand ((!), il quale deve il pregio della sua novità cospicua. non tanto a una tentata codificazione dell'arbitrato o~bligatorio, quanto forse alla proclamata obbligatorietà dello sciopero (art. 19); o se anche ci riportassimo alle legislazioni
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