Critica Sociale - Anno XVII - n. 10 - 16 maggio 1907
CRITICA SOCIALE 149 fermo se acque pubbliche sia concetto identico o dif– ferente da quello di acque demaniali. E l'amministra– zione, per conto suo, va avanti, con criteri difformi ed incerti, a mettere insieme i famosi elenchi, pro– vincia per provincia. Il loro valore però è di sem– plice presunzione: chiunque può impugnarli davanti all'autorità giudiziaria, alla quale spetta l'ultima pa– rola sulla proprietà delle acque. E J1amministrazione medesima, nel fare gli elenchi, dichiara che non in– tende con essi ledere .... i propri diritti. rl'utta questa materia, nella sua anarchia legislativa, rivela l'impronta di mutati bisogni, che segnarono sulla vecchia forma del diritto solchi nuovi. Quando nel 1865 il Codice civile parlò delle acque, non poteva sottrarsi all'orientazione generale e sistematica del pensiero. S'era in pieno liberalismo, almeno teorico. Ed aveva immediatamonto preceduto alla codifica– zione il processo storico, per cui il diritto delle acque si era svuotato del contenuto regalistico e patrimo• niale dell'età. di mezzo, per costruire la figura di un rapporto di imperio della co11ettività solo sui grandi corsi navigabili. Dato il valore economico che ave– vano rivi e cascate cinquant'anni fa, il Codice civile non potea spingersi oltre la demanialità. dei corsi maggiori. Il problema dell'appartenenza delle altre acque non è che sia stato risoluto in un senso piut• tosto che nell'altro. Non o'ò neppur una parola sulla loro privata proprietà. Quel problema, in verità, non fu visto dal Codice, perchò non esisteva. Sorse, quando le scoperte tecniche resero possibile l'utilizzazione a distanza di ogni filo d'acqua. Ed allora (anche pel contrapporsi degli interessi degli industriali, aventi bisogno di forza idraulica, agli interessi dei detentori delle acque) la pubblica am– ministrazione venne sospiuta a metter becco più ad• dentro nelle faccende private dei rivieraschi, che si erano fino allora assisi indisturbati signori delle acque bagnanti le loro terre. Però c'era il Codice civile; ed il Codice non si tocca apertamente e dichiaratamente, perchè parrebbe quasi di toccare il palladio della società. borghese. Lo si modifica di fatto, col sovrapporgli altre norme in leggi speciali. Il diritto pubbJico, con gli oneri che impone ai privati, è il grande minatore della privata proprietà. Ma non lo si può prendere di fronte, il Codice. Ohibò! Se si seguisse il metodo di certuni, si potrebbe anche arrivare a togliere al proprietario ogni e qualunque facoltà, ogni disponibilità delle cose sue, deferendone invece la gestione al pubblico po– tere. Ma bisognerebbe lasciar sempre l'etichetta vec• chia; bisognerebbe conservare intatta l'arca entro cui l'istituto privatista dormirebhe eterni riposi... Dunque, per girare l'ostacolo del Codice (che, anche a tirarlo con ogni forza, non par proprio ammettere la dichiarazione di demanialità dei ruscelli e delle sorgenti), si costruì la figura intermedia delle acque pubbliche. Non sono demaniali; oh! no; il principio del dominio privato è rispettato; ma lo Stato, per la tutela del regime e deJla polizia idraultca, ha diritto di intervenire anche lì, di regolarne la gestione, rli Imporre obblighi, persino ... di concedere le acque, che non si osano chiamar demaniali. Si arriva a questi nonsensi giuridici, per sa]vare la sostanza economica. Ma, allora, vien fatto di chiedere; perchè non si vuole chiamare pane il pane, ed acqua demaniale quella di cu·i lo Stato dispone? Perchè non scrivere nella nostra legislazione che tutte le acque sono dello Stato, senza distinguere i corsi maggiori dai minori? In fondo, lo ho detto gtà 1 non si fa che togliere una lacuna del Codice, ormai invecchiato. Non si tratta nep12ure di modificarlo. Pcrchè anche qui dei miao• neismi giuridici? In tutte le legislazioni estere (non tremi J'amico lettore; gli risparmio le citazioni e mi faccio credere sulla parola) è un bel pezzetto che il principio della. proprietà sociale di tutte le acque ha. preso cittadi· nanza.. E da noi, in Jtalia, lo hanno proposto mo! tis• simi giuristi ortodossi, ed anche dello Commissioni ministeriali. Così quella, presieduta dall'on. Quarta, che riferì sull'argomento quattro o cinque anni fa. Perchè dunque l'asse11za del disegno di legge Mas• simini? Non si crede ancora matura una questione, che ormai è più che matura? Si potril, forse, tirar fuori il fine di non ,·icer;e,·e della famosa Commissione del piano regolatore del diritto privato. 1.1 povero ministro Gallo, per consi– glio del prof. Vivan te, costituì ed insediò una grande Commissione, che desse parere sovra ogni ritocco proposto in materia di Codice e di.diritto civile. Parve (ed era nell'intento dell'ispiratore e del fondatore) ardita concezione novatrice; ed alti sonarono gli osanna, anche dal campo politico. La Commissione può invece funzionare da stru– mento perfezionato di soffocazione di ogni tentativo cli riforma degli antichi istituti. A parto il modo col quale la Commissione è composta (troppi cordoni di oro, troppo ermellino di Cassazione!), è naturale che, ad ogni corrente trasformatrice che bussi alle porte del nostro diritto civile, si elevi la pregiudiziale del rinvio ali' organo che vigila sul.. piano regolatore. Si ha così la possibilità di splendidi seppellimenti di prima classe. Ve ne accorgerete, amici miei, dello spirito nova• tore di questo congegno, quando ad ogni richiesta che salga dalle nostre orgirnizzazioni ed implichi ri· tocchi di diritto privato (e quale riforma non no im• plica?) salteranno fuori i vecchioni del giure ed i cattedratici della Cassazione e dell'Ateneo a metter le proposte a dormire! Sia pel rispetto reverenziale alla Commissione, sia per altro motivo 1 il dhsegno Massimini è incondizio– natamente conservatore. E conserva l'incertezza ed il disordine. L'unica riforma che contiene è quella. di togliere alla magistratura ordinaria la pronuncia. definitiva suila spettanza o meno ai privati delle acque com– preso negli elenchi governativi di acque pubbliche. L'affida invece ad una Giunta superiore, composta di alti funzionari dello Stato e (rara auis) di un in· dustriale da designarsi dal Ministro cl'agricolrnra. A prescindere dalla dose omeopatica di rappresen• tanza degli interessati - ciò che contrasta con la crescente tendenza ad intensificare la rappresentanza di classe negli ordini amministratiYi - è curioso os• servare che, con questa Oiuuta, risorge l'antico Conten• zioso amministrativo, contro il quale furono versati tanti fiumi d'inchiostro e che parve 11istituto più illi· berale ed antidemocratico del mondo. lo non ho nes– suna antipatia preconcetta contro il sistema eho, in luogo di deferire al magistrato ordinario le contro– versie tra amministrazione o privati, no investe par• ticolari organi giurisdizionali, tecnicamente più adatti a conoscere e valutare rapporti che sono spesso di specialissima natura. Contenzioso amministrativo o giurisdizione comune: in fondo è questiono nomina• listica. r1 1 utto sta, nell'un sistema o nell'altro, a far sì che il giudice sia giudice, e non portaYoce della amministrazione, che è parte in giudizio. Vi possono essere regimi a base di Contenzioso, pii1 progrediti e liberali di quello italiano d' oggi 1 che ha stabilito l'ordinaria competenza dei tribunali. Anzi: le giurisdi1,ioni speciali amministrative, in quanto sono meno legate alle formalità ciel dritto comune, possono compiere (circondate delle debite garentie) valutazioni pii1 fini e penetranti, possono tutelare interessi anche meno rivestiti di armatura giuridica, possono funzionare - diciamolo nietzscheia· namente - da supergiurisdizioni. Però, dotto questo in linea generale 1 bisogna tener
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