Critica Sociale - Anno XVII - n. 10 - 16 maggio 1907
CRITICA SOCIALE 157 fanciulli, e, per grandissima parte, di lavoranti immi– grati: accordassero a questa, pur col rispetto delle esi– genze dell'industria 1 speciali benefici e guarentigie. Il primo sistema era adottato nel precedente pro– getto 4 marzo 1905 dell'onorevole Giolitti. 11 Il disegno di legge approvato dnl Consiglio del la- 11 voro - cosi é detto in quella relazione - toccava 11 l'uno e l'altro oggetto. Ma fu giustamente osservato u a questo riguardo, che la questione del cont1·atto di " lavoro, 1·iferita alla t·isaia~non acquista, pe,- questa u sola circostanza, natu,•a ed impot·tanza siffaUamenle u peculiari, da esigere speciali p1·ovvide,ue legislative, " applicabili alle sole risaie. E perciò non vi sarebbe u ragione di disciplinare il contratto di lavoro in risaia, u e non disciplinarlo in pari tempo in tutte quelle altre "industrie manifàttnriere che, a pari della risaia, esi– " gono temporanei afflussi di lavoratori j al fine di evi• 11 tare disparità. di trattamento e non c1·eareuna condi. 11 .zio,ie giuridica p,·ivilegiata ai lavoratori delle 1·isaie. n Proseguiva constatando essere opinione da molti auto– revolm~nte ~sostenuta che u.;il èonb-atto lii lavoro in risaia debba 1·ienlrare 1 se mai, neW01·bila della legisla– zione gene1·ale sul conf1•auo di lavoro ag1·ario ,,; e con– cludeva affermando doversi il disegno di legge limitare esclusivamente a provvedimenti sanitari. Non io certo mi dorrò perchè l'onorevole presidente del Consiglio abbia, nel corso di due anni, mutata la sua prima opinione: ma 8 opportuno considerare in qual modo egli ora intendesse disciplinare la. materia, senza creare - oh! no davvero! - una u condizione giuridica privilegiata n ai lavoratori di risaia. E invero, coli' articolo 10, comma 2°, il progetto si sostituiva alla libera volontà delle parti contraenti, statuendo che :con il solo contratto della mondatura per la quale sono introdotto quelle magre provvidenze di tutela del lavoratore, che abbiamo accennate - ma tutti i contratti speciali riguar'1anti la mondatura, la raccolta e la trebbiatura del riso II s'intendono fatli per la intera durata del lavoro agrario in essi contemplato 11 • Quanto dire, in lingua povera, che l'affacciare nuove pretese o l'abbandonare il lavoro in corso dovevano intendersi Vietati, anche a dispetto del contratto e della intenzione delle parti. Conveniva difendere i proprie– tart anche dal loro proprio eventuale " krumiraggio,, ! Nello stesso spirito, l'articolo 14 rivoluzionava la ma, teria delle disdette e delle risoluzioni di contratto, sta– bilendo per le rotture intempestive una penale, ope legis, enorme per la forza economica ,del lavoratore, uguale cioè - e tale è rima.<itanel testo della Com– missione - all'intero ammontare della mercede .pat– tuita. Il lavoratore, non lavorando, pagherebbe alPim– prenditore la somma dei salari che, lavorando, doveva ricevere da lui per il resto dell'anno o della stagione! Ad evitare molestie di cavilli e di litigi, sopprimevasi semplicemente il diritto comune: neppure ammettevasi la salvaguardia di "giusti motivi w Due sole scuse tas– sative: la forza maggiore e la morte. Il diritto di scio– pero è rispettato per coloro che sono partiti pel cimitero! Anche sopprimevasi (ibidem) la difesa naturale del minorenne, devoluta. alla patria potestà. I minori, per questi contratti, sono fatti d'emblée maggiorenni a 15 anni i per la Commissione, a 14. E perché tutto ciò potesse reggersi, creavasi uno strumento di coazione speciale, mercé il nuovo istitul;o della cauzione ol;bligatm·ia (articolo 15), prestata al• l'abbiente dal nullatenente, per via di ritenute fino al 20 per cento della mercede, e) Ma un congegno cosi straordinario mal regge– rebbe ad ogni modo, senza il presidio di una giw·isdi– zione e dì un magistrato eccezionale. Onde gli articoli 16e seguenti, ohe creavano - nuo,·o esempio nella patria legislazione - l'arbitralo obbliga– torio per tutti e soli i lavori di risaia (non già per la sola mondatura); arbitrato funzionante anche d'uffiz'.o e affidato a Commissioni mandamentali, nominate, pel primo anno, dal presidente del tribunale (articolo 2b), e in seguito elette dalle parti (articolo 16),giusta norme rimesse a uu futuro quanto ignoto regolamento (arti– colo 18), che ne disciplinerebbe anche le funzioni; Com– missioni presiedute dal pretore, fatto così, nella pratica, vero ed unico arbitro di tutte le controversie II relati\·e al contratto del lavoro"' stipulato o da stipularsi, non distinguendo il progetto governativo (art. 16, 2° comma.) fra applicazione di contratto e nuove pretese; autori~– zato inoltre (il pretore) a emanare, da solo, i u provve– dimenti temporanei ed urgenti "(articolo 17, comma 2f), che credesse utili alle parti e alla salvaguardia del rac– cqlto futuroj provvedimenti che il progetto prudente– mente non specifica, ma che gli a latel'e del pretore, non prima consultati, sono dalla legge obbligati a ri– conoscere per buoni contro gli eventuali inadempienti. Il giudizio statario è, come di ragione, inappellabile e immediatamente esecutivo (articolo 16, ultimo comma). II. Il testo della Colllni.issione. È giusto consegnare alla storia che, sin dalle prime discussioni, pur ricusando il rigetto puro e semplice, la totalità. dei commissari riconobbe l'insostenibilità e l'inapplicabilità di un macchinismo siffatto. Dei 00 emendamenti formulati, in subordine, dallo scrivente, parecchi, o in tutto o in parte, nella forma o nella so– stanza, passarono nella nuova dizione. Cosi, pei regolamenti provinciali, venne reso meno tassativo (art. 2 del testo della Commissione) l'ossequio alle condizioni e agli usi locali; si concesse sentirsi, su di essi {ibidem, ultimo comma) e nelle controv:ersie per le concessioni di risaie (art. 8), il Consiglio supe– riore del lavoro, dimenticato sistematicamente dal mi– nistro; fu temperato il rispetto alle condizioni di fatto (art. 82) delle risaie. Per la mondatura. (ar~. 11) si elevò l'età degli ammittendì da 13 a 14 anni, e si pretesero i certificati sanitart, per le incinte e per gli immi– grati, proposti nel progetto Cerrutij dalla disposizione sugli orarii (art. 12) fu snidata l'insidia, e ru reso chiaro il pensiero del duplice orario - pei lavoratori loculi e per gli immigrati - togliendosi invece ogoi distin. zia.ne per l'età e pel sesso: anche si accennò ai riposi intermedii e al divieto del lavoro prima dell'alba. Dei contratti di lavoro si prescrisse darsi copia (art. 17), e non soltant;o visione, al lavoratore; fu escluso che l'io· termediario o il dipendente del padrone potesse essere mandatario degli operai per riscuotere le loro mercedi (art. 20).Si ammisero i giusti motivi (art. 2S) come causa di risoluzione del contratto, riabilitandosi cosi, almeno in questo, il diritto comune; la cauzione (art. 25) fu resa facoltativa e bilaterale. Della Commissione arbi• trale fu reso insieme più blando il nome o la sostanza: sostituendosi al pretore un presidente elettivo (art. 27), limitandosi la competenza all'applicazione dei contratti già. stìpulati (art. 28), attribuendosi alle pronunzie, di regola, il semplice valore di opina,nenli, salvo inter• vento e voto unanime di tutti i componenti (art. 82), nel qual caso - sostiensi -· la pronunzia equivale a
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