Critica Sociale - Anno XVII - n. 8 - 16 aprile 1907

CRITTCASOCIALE 121 patti, difformi dal concordato, inseriti nei contratti individuali di lavoro dei concordatari. Abbiamo detto che la configurazione pubblicistica della nostra figura è suscettibile di essere attuata con intensità maggioro o minore. Difatti, si può passare da un minmmm, in cui la virtit del concor• dato per coloro, che vi sono rimasti estranei, viene dichiarata pari a quella di un uso (legge ginevrina l O febb. t 900} - a un maximum, per cui si estende senz'altro l'ohbli,gatorietit del concordato di una (ab• b1"ica agli estranei, solo che un magistrato lo ritenga opJ)ortuuo dietro istanza di una parte (legge della Nuova Zelanda, 27 ott. 1900 con relative modifica• zioni). Nel primo caso resta salvnguarclata la lihertit con• t.rattuale, poichè ognuno, dichiarando una volontà contrariR. al concordato, 1>uòsottrarsi alla sua. osser• vanza. E, ad ogni modo, chi non manifesta il suo dissenso è obbligato a rispettare la tariffa per· il solo contralto di lavoro concluso senza manifesta• zione di quel dissenso, restando libero di non uni– formarvisi pei contratti di lavoro che concluder'à in avvenire. Nel secondo caso, invece, si approda ad una vera soppressione della libertà contrattuale, poichè, dichia• rata nei modi di legge l'estensione del concordato, non ci si J)Otrà sottrarre all'osservanza di esso se non astenendosi dal concludere contratti di lavoro. E, tra l'uno e l'altro estremo, si possono presen– tare gradazioni diverse: così una legge potrebbe di· cbiarare esteso il conco,.dalo a chi conclude un con– tratto di lavoro senza regolarne espressamente le condizioni, là dove vige la stipulazione collettiva. E qui ci sarebbe già un passo più oltre che nell'ipo· tesi dell'equiparazione del C'Oncordato ad un uso lo– cale. Poichè, in quanto si estende il concordato per i11tero e non le singole sue clausole, viene meno per gli estranei ad esso Ja libertà contrattuale per tutti i futUi·i contratti di lavoro, conclusi mentre hanno valore le tariffe - e non soltanto per quello che determina l'iniziale ostensione personale del concor– dato. Si andrebbe ancora più in là quando, senza tener conto della volontà dei non partecipanti alla stipu– lazione collettiva, s'imponesse loro l'osservanza della medesima, ove le tariffe siano state accettate dai due terzi rtei rneml>ri dello classi interessate, con o senza la concorrenza di altre cautele ('). Dal punto di vista degli effetti materiali del con– cordato, il considerarlo come una lex publica può importare - lo ablJiam detto - la sua inderogabi– lità assoluta. il che vuol dire che le clausole delle tariffe passerebbero automaticamente nei singoli contratti di lavoro individuali, o in altre parole che tutti, giudici e parti, dovrehbero considerare questi contratti come se fossero stati conclusi in conformità al concordato, anche quando di fatto non fosse stato così. Allora nessun'azionc giudiziale occorrerebbe mai 1 per far dichiarare nullo un patto del con– tratto di lavoro concluso violando le tariffe, prima d'esigere i benefìcì dR queste assicurati. Pensatamente ricongiungiamo l'inderogabilità alla configurazione pubblicistica del concordato di tariffa. Già, nel diritto vigente, pel quale non si può par– lare che della struttura privatistica della nostra fi– gura, quell'effetto non è conseguibile. E senza un·e– tJpressa disposizione che aiuti a sormontare la diffi– coltà che vi si oppone, dando corpo così all'elemento pubblicistico, non raggiungerebbe quell'effetto nep• pure uua legge che richiedesse l'intervento di asso• ciazioni riconosciute nella conclusione dei concordati. ( 1) Cosl la pro11osta ~lurlaldi, ed In 1enso Analogo le propo!te dol Lotmar e della CommlHlone parlamentare Olandese, rlspetllramente sul dleegnl di legre nluero e olandue 1u1 contratto di lavoro. Si opporrebbero sempre, dif11tti, e la diversa indivi– dualità dei concordati di tariffa e dei contratti indi• viduali cli lavoro; e hL diversità dei contraenti degli uni e degli altri; e la varietà degli impegni che il concordato H.ssegna rispettivamente all'associazione ed agli associati (non potendo il contratto di lavoro, che richiede prestazione personale, essere assunto, come tale,dall'associazione- persona giuridica). 'l'utlo ciò condurrcbhe nella proposta questione alla san– zione della semplice annullabilità. Onde la disposi– zione della legge, che stabilisce l'inderogabilità as– soluta, non potrebbe spiegarsi nella sua struttura tecnico-giuridica se non richiamando la natura pub– blicistica del concordato, rispetto al11t quale la. sti• pulazione di patti contrari alle tariffe, per quanto formalmente valiùa, si potrebbe considerare sostan– zialmente come fraudato1·ia della lex JJUblica. L!~ finalità pratica, poi, di una tale sanzione sa• rebhe quella di dare la più sicura tutela nl concor· dato di tariffa, e risponderebbe ai criteri cui si deve informare in 1,-renoreIn difesa dei deboli economica– mente nel regime contrattuale. Poichè acl essi male si sov"iene con l'attribuzione di diritti, il cui espe– rimento giudiziale sia già oneroso; mentre è più rispondente ai fini clella politica sociale una tutela pos,tiv<t dei lavoratori, che assicuri loro resaUa e SJJe– cifica percezione dei benefizi concessi. Così è che · nel caso nostro è meglio garantito l'operaio, il quale può esigere senz'altro il SRlario fissato dalle tariffe, anzi che quello che fosse costretto ad intentare al– l'uopo un precedente giudizio di nullità e dovesse esigere la retribuzione sotto il diverso titolo del ri– sarcimento di dannì. Sappiamo hene che la sanzione della semplice an– nullabilità, essendo rimessa nella sua attuazione al• l'iniziativa delle parti interessate, potrebbe non es– sere da queste invocata quando le contingenze spe– ciali ciel caso giustificassero la deviazione dalle clausole del concordato. E ciò potrebbe condurre ad una maggior adattabilità di quest:ultimo alle flut– tuazioni del mercato del lavoro e dell'industria. Ma all'uopo si può provvedere con altri e piit appro· priati rimedi, e ad ogni modo, di fronte al van– taggio che per tal guisa si potrebbe conseguire, starebbe il pericolo di un'inosservanza sistematica dei concordati, per 1ft pesantezza dei mezzi di rea• zione contro la loro violazione. Però, sebbene qualche regolamento legislativo dei concordati segua il sistema della sanzione cli annui• labilità ( 1 ), noi crediamo che risponda meglio alle esigen1.e del nostro istituto, comunque se ne valuti la natura, la sanzione dell'inderogabilità. • .. Abbiamo voluto precisare minuziosamente le di-~ verse confìgurazioni pratiche che rispondono alla concezione puhblicistica dei concordati, perchè è bene sapere nettamente quali diritti di libertà restereb– bero pili o meno sacrificati di fronte ad un'accen• tuazione maggiore o 111inoredi quel criterio cliretth•o e perchè si possano pesRre per quel che valgono riforme legislative che modificano profondamente il diritto comune. S'intende, 1>oi,che il decidersi tra i due termini dell"tilternativa sopra esposta dipende da.Ila valuta• zione complessa del valore sociale ed economico che si fa dei concordati di tariffa. A seconda che inte– ressi più o meno la composizione dei conflitti nel mondo indusfriflle 1 a acconcia che si voglia assicurnre (I) D11egno t\l legge OIRnde1c, art. 1&3111, rl11ortato In Bolltl/i110 d,11' L.,flcW del Wlloro 1 ottolJre 1006, pag. 883. Il sistema contrarlo sembra 1egulto dftl disegno di legire rranoe1e !UI nostro 19tlluto 1 Art, 16, rlporlRtO In Boli. 11,r.del Locoro, IU(l'IIO 1906,pag. 221.

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