Critica Sociale - Anno XVII - n. 6 - 16 marzo 1907

CRITICA SOC[ALE 87 minate opere sotto condizioni prefisse. Però essa ha Sfrondate così le laudi intessute sul contratto col– pensato che ciò costituisce il tratto caratteristico lettivo di lavoro, occorre appena affermare cho i be– dei contratti collettivi di lavoro. nefizi ulteriori attesi nella Relazione dallo sviluppo Per convincersi quanto poco si colga così il seguo di questa figura - tali la rinuncia. al diritto di scio– basterà un semp1ice ragionamento. La Relazione pero e la rinnovazione meno tumultuaria dei patti consente, ed a ragione, che il fenomeno economico contrattuali di lavoro alla loro scadenza - saranno del contratto collettivo di lavoro sia una novità del- dati, se mai, dal concordato di tariffa. Diciamo "se l'attuale momento storico. Ma, se così è, non si può mai ,, perchè l'ultimo vantaggio è problematico per riporre l'entità peculiare della nuova figura nella qualsiasi forma di contrattazione collettiva sulle con– fornitura e nell'accettazione obbligatoria del perso- dizioni di lavoro. Ogni rinnovazioc.e di contratto può nale occorrente ad una determinata impres.a, poichè es:;ere occasione di lotte, e non sarà certo lana.tura qui non s 1 avrebbe che il fenomeno economico della del contratto da concludere il 1·imedio per evitarle. mediazione del lavoro, ed una figura giuridica cor• Quanto alla rinunzia al diritto di sciopero, si po• rispondente. Ma nè l'uno nè l'altra avrebbero la pre- trnbbe restare un po' scettici di fronte ad essa se si sunta novità, poichè è risaputo come la mediazione pensasse che non si sciopera a seconda che se ne del lavoro non sia un'invenzione d 1 oggi. abl>ia o meno il diritto, oppure che nè dal punto di Se poi si volesse riporre la caratteristica della se- vista del diritto privato nè da quello del diritto pub– conda forma nella fissazione preventiva de)le con• blico esiste un <l-iritto cli sciopero. Un tal coocetto dizioni di lavoro, dando una portata secondaria al torrehbe di mezzo lo stesso oggetto della presunta collocamento degli operai - è agevole osservare rinunzia. Ad ogni modo, per chi non coni.livide una che siamo in tema di tariffe. tale idea, deve apparir più naturale collegare quella Il vero è che, accanto al contenuto immanente rinunzia al concordato di tariffa anzi che al contratto dei concordati, relativi alle condiz_ioni di lavoro, pos- collettivo di lavoro. Con quest'ultimo, difatti, - pre– sono trovarsi patti accidentali. Al' che dà.uno occa- 1 ' scindiamo da altri motivi giuridici - non si elimina sione non soltanto le particolari contingenze fra cui la concorrenza del mercato di lavoro in alcun modo, si stipulano le tariffe (ad es., scioperi, serrate, ecc.), poichè si potrebbero accogliere dall'imprenditore, ma anche l'intervento di associazioni che assumono che l'ha stipulato) e senza alcuna violazione di ob– in proi.,rio particolari obblighi, simili a quello rile- blighi, nella. stessa fal>IJrica operai trattati diversa• vato dalla Relazione, o di natura dh•ersa (ad es., isti• mente dai partecipanti al contratto collettivo di la– tuzione di Uffici di collocamento, di Commissioni pet· voro. .U cho darel>l>eoccasione senz'altro a scioperi. revisione delle tal'iff~, assunzione di garentie, ecc.). Invece, l'iucentivo a quest'ultimi non può essere for– Ma tutto ciò non è sostan;-.iale per l'esistenza di con• nito per le stease cause da.I concordato di tariffa, corda,ti, onde, se con questi ultimi può trovarsi con- che elimina quelle disuguaglianze. giunta la stipulazione di contratti individuali di la- Certo, quando i concordati stabilissero soltanto dei voro o di contratti preliminari ai medesimi, il profilo minimi di salario o dei massimi d'orario, resterehbe giuridico delle tariffe va desunto separatamente dal- sempre margine per le controversie e per i conflitti l'enLità di questi ultimi. · collettivi. Ma nè questo è il caso assolutamente piit Infine, che negli esempi su ricordati non s'abbia frequente nella. pratica. dei concordati, nè l'interesse un contratto di lavoro, nè individuale nè collettivo, stesso delle parti è così improvvido da non l'imediarvi risulta dalla _semplice lettura del testo delle dispo- col fissare preventivamente i criteri d'applicazione sizioni contri;l,ttuali. Ad es., l'art. 1° del contratto delle tariffe ai casi concreti, se esse permettono una delP" Itala,, con la Federazione nazionale fra gli certa elasticità di norme. operai metallurgici dichiara: "'l'utto il personale Precisato così il contratto collettivo di lavoro nei necessario alla società " ltala ,,.... sarà fornito dalla suoi veri termini, si può osservare che l'intervento Federazione nazionale, la quale s'impegna a fornire di un'associazione registrata nella sua conclusione il detto personale a richiesta della Ditta .... (1) ,,. Or- non risponde ad alcun bisogno stringente. Già, nel bene, ciò significa che, fino a tanto che la richiesta contratto stesso, le prestazioni attuali., che le parti non sia segulta ed il personale accettato, non v'è si debbono, consentono facilmente la costituzione di da parte di alcuno dei membri della l!"edernzioue garentie individuali per l'osservanza dei patti. J/in– l'obbligo attuale di una prestazione di lavoro, e quindi tervento di un'associazione registrata non potrebbe neanche un contratto di lavorn. Se poi si esaminano invocarsi principalmente che per raffol'zare tali ga• gli art. 17 e 18 dello stesso contratto, si troverà che rentie o per addossargliene l'esclusiva prestazione. ivi si provvede e si regola il licenziamento degli Ciò che è ben diverso da quanto può dirsi rispetto OP,erai assunti per eventuale trasformazione di re- ai concordati di tariffa, nei quali, mancando il con– parti della fabbrica, senza che per tal fatto si tolga tratto di lavoro attuale e le sue prestazioni relative, di mezzo l'efficacia ulteriore del concordato, fino alla non si può pensare praticame'nte ad esigere garentie scadenza prefissa, per il personale dei nuovi reparti. individuali per l'osse1·vanza delle tariffe. Onde per Il che, mentre conferma la durata maggiore del con- essi il sussidio patrimoniale, che può dare un'asso– cordato di tariffa di fronte al contratto di lavoro - ciazione stipulante, risponde ad una necessità d'al– (a porre fine al quale basta di solito, quando sia a tissimo ordine. durata indeterminata, la disdetta nei termini dì u~o, Infine, la poca opportunità di collegare i contratti se pure sia stato concluso in osservanza a tariffe di collettivi di lavoro con le associcizioni registrate durata determinata), - costringe a distinguere il risulta anche dal rilievo della cerchia ristretta d'in· concordato dal contratto di lavoro. te1·essati che, di fronte agli appartenenti ad uno Quanto abbiamo osservato per il contratto del- stesso mestiere, il contratto può toccare; nonchè P" llala" si può ripetere per gli altri contratti•tipo degli organismi associatiYi poco vitali ed ingombranti accennati dalla Relazione, i quali però non hanno cui darebbero vita le maestranze di piccoli opifici, carattere diverso, prescindendo dal:'accidentale con- costrette ad organizzarsi stabilmente. tenuto, da una serie ben numerosa cii concordati che Pl'ima di concludere, occorre spendere poche pa• già altra volta abbiamo illustrata ( 2 ), e non sono role sulla proposta regolamentazione del contratto neppure i rari nantes di una nuovissima pratica, collettivo di cottimo. La Relazione v'insiste per il come da più parti si va affermando. solo scopo di colpire di una responsabilità solidale ---- i membri delle squadre assuntrici del cottimo. Ma ('l Vedi Bott. Ulf'.Lavo,·o, gennaio 1001, p. s,. noi dièhiarìamo di non comprendere perchè, avendo t'l YOl11 .A.tU del C-Ons.supe,-. dtt lavoro, marr.o 190~, p. 93 e sg. siffatti intenti 1 la Relazione siaai fermata al contratto

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