Critica Sociale - Anno XVII - n. 6 - 16 marzo 1907
86 CRITICA SOCIAUl tratto collettivo di lavoro. Che la Relazione sia per– ''e1rnta ad un risultato opposto, si deve ad una serie di valutazioni inaccoglibili, ch'essa fa dell'una e del• l'altra figura. Sorvoliamo, intanto, sull'asserto che il concordato di tariffa non sia un vero e proprio contratto con obbligazioni reciproche. l!"'ermiamoci 1 piuttosto, sulle deficienze ascrittegli dalla Relazione col rilevare ch'esso non obbliga gli operai a prendere il lavoro, nè gli imprenditori a darlo, onde sarebbe rimessa 1:1Ibeneplacito delle parti l'osservanza del contratto. Qui è disconosciuto l'effettivo valore giuridico del concordato di tariffa, poichè l'iuterpretazione della volontà. normale dei contraenti importa in esso che le condizioni di lavoro fissatevi debbano osservarsi non soltanto nei contratti individuali di lavoro tra le p(trti, che sono intervenute al concordato, ma an• che - almeno dal lato degli imprenditori, - in tutti i contratti individuali in genere che concluderà chi ahbia accettata la tariffa, vi abbia aderi10 o no l'altra. parte. li che significa, ad es., che, per l'imprenditore il quale ha partecipato alla couclusione, dh un con– cordato, non vi può essere modo di non rispettarlo, altro che chiudendo la fabbrica o rinunziando ad esercitare l'industria dentro i limiti territoriali del– l'efficacia delle t11.riffe.Poichè, anche assumendo per– sonale non vincolato dal concordato ed a patti di– versi da quelli portati dal medesimo, egli viole– rebbe sempre la tariffa, e s'esporrebhe ad un'azione di risarcimento. Però è ageYole asserire che il concordato, apprez– zRto alla stregua. dei fattori sociali complessi che lo sussidiano, è un fenomeno giuridico di una grande virtù coercitiva, an,che se non importa l'obbligo di dare o di prendere il lavoro. Non è credibile 1 difatti, che si chiuda una fabbrica o si rinunzi ad una in– trapresa industriale solamente per non sottoporsi ad. una tariffa, che - si noti - s'è prima accettata. E, se così è, il rispetto del concordato s'impone e direttamente o indirettamente. Il problema, dunque, nel concordato di tariffa non può essere se non quello di garentire l'effettiva os• servanza delle obbligazioni che già ora ne discendono, piuttosto che l'altro di dargli un contenuto nuovo. Ed all'uopo si può ben inYocare l'intervento nella stipulazione dei concordati di forti associazioni. Non perchè ciò escluda teoricamente la possibilità delle violazioni delle tariffe, ma soltanto per poter con– tare sopra un mezzo di più di pressione nell'adem– pimento dei concordati. In quanto, poi, l'associazione incontri per la loro osservanza uua particolare re– sponsabilità, la. garentia verrebbe ad intensificarsi. Ma occorrerebbe affermarla specifìcamentfl ta~e re– sponsabilità, e non credere, come fa la Relaziono, che dall'intervento di un'associazione registrata nella stipulazione delle tariffe essa discenda senz'altro in– sieme al suo diritto d'azione a tutela del concor- dato. . Dove, tuttaYia, la Relazione coglie meno esatta– mente l'entità dei rapporti da regolare, è a propo– sito del contratto collettivo di lavoro. Intanto essa afferma l'esistenza att11ale di contratti collettivi di lavoro, sebbene dichiari che nella pratica non ve n'è ancora un gran numero. Esempi rilevanti Je sem– brano quelli dati dal contratto di lavoro per le ope– razioni di sbarco cd imbarco dei carhoni fossili nel Porto di Genova, - dal contratto di lavoro per le fabbriche di cappelli Borsalino in Alessandria, - e dal contratto di lavoro per la fabhrica di automobili "Itala )1 in Torino. J..,adeduzione che tale asserto consente è questa: ehe già nel diritto comune v'è modo di costruire ed inquadrare la figura del contratto collettivo di la– voro. Noi ne conveniamo 1 avvertendo per altro che "' la concezione propria del diritto comune su questo punto continuerà ad essere quella decisiva pel di– ritto futuro) in quanto l'opera legislativa sia per accogliere i postulati df.:lla Relazione. Poichè questa in realtà non tocca ciò che, secondo il diritto vigente, può appelJarsi "contratto collettivo di lavoro,,, il quale però coutinuerà a sussistere immutato. .Precisamente, se, a dare unità sostanziale e pecu– liare al fenomeno economico collettivo che a tale contratto presta la base, non interverranno speciali pattuizioni o una norma di legge - il contratto collettivo di lavoro resterà. scevro di particolarità giuridiche sostanziali e sarà sempre dominato dai precetti informati alla configurazione atomistica del contratto individuale fii Javoro. Per vero, il contratto collettiYO di lavoro, alla stregua del diritto comune, non può essere che la stipulazione con atto unico di una serie di contratti jndividuali di lavoro, relativi ad una determinata fabbrica o impresa industrhtle, - stipulazione nella quale la fo1·za del gruppo ope– raio, contrattante unitariamente, ottiene o può otte– nere condizioni di favore, ed uniformi a parità di attitu,dine al l~voro, 1 per gli operai. Di un tale contratto - come di ogni contratto in– dividuale di lavoro - è e sarà caratteristica l'attua• lità dell'obbligo di lavorare per gli operai e dell'oh• bligo di pagare la memede per l'imprenditore. At– tualità1 che importa a sua volta necessariamente 1A. determinazione almeno quantitativa delle unità di lavoratori impiegati. Ciò che in ultima analisi signi– fica che il contratto collettivo dì lavoro non può riferirsi se non ad un numero chiuso di pacisccnti dal lato dei lavoratori, e ad un d,,tore di lavoro eco11omicame11te unico. La quale ultima caratteristica discende da questo, che l'interesse al raggruppa– mento degli operai - ai fini di un regolamento di rapporti attuaU di lavoro, qual'è il contratto collet– tivo - non può esistel'e di fatto che rispetto alle energie di lavoro richieste da una determinata fab • brica o da un determinato opificio. La Relazione, evidentemente, s'è formata tutt'un altro concetto del contratto collettivo di lavoro in diritto attuale, dimenticando che la sua base era data dagli elementi sostanziali dei contratti indivi– duali cli lavoro, poichè esso stesso non è che una. serie di tali contratti, caratterizzata da una peculiare fol'ma (l'unità.) di stipulaz-ione. Nè valga l'obiettare che la Relazione abbia errato soltanto nell'intitolazione dei rapporti da regolare. i qua.li praticamente si distinguerebbero sempre dai concordati di tariffa e dal contratto collettivo di la– voro di diritto comune. Anzitutto perchè, se quella terminologia errata passasse nella legge, noi do– vremmo accoppiare sotto uno steS~o nome figure di– sparatissime e ci vedremmo mancare ogni crite1·io direttivo nell'applicazione delle norme suggerite dalla Relazione alla Yita pratica. Come, ad esempio, posto che una persona giuri– dica non possa prestare un lavoro manuale, si potrà considerare contratto di lavoro industriale, di cui sia caratteristica - come ,•uole la Relazione - la prestazione manuale, quello con cui un'associazione registrata 1 avente personalità, assume per sè Pese– cuzione di determinate opere? In questi termini non dovremmo ammettere un appalto? e pei casi contro• versi quali principi ci aiuteranno? Ma è più decisivo osservare che la seeonda (?) forma di contratto collettivo di lavoro, quella che la Relazione esalta di preferenza, non è altro che .... un concordato di tariffa. Gli t:!sempt della nostra pratica, sopra citati, non fanno che confermare l'e– qui \'alenza. InYero, nell'esame di quei contratti, la Relazione è rinrn,sta particolarmente colpita dall'impegno, assunto– vi da imprenditori e da associazioni di lavoratori, di prendere e di for!lire il personale occorrente a deter-
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