Critica Sociale - XV - n. 22-23 - 16 nov.-1 dic. 1905

CRITICASOCIALE 351 come motore esclusho o principale. 11 Re può estendere I la stessa facoltà, per lo stesso numero di settimane al massimo: 1° nllo indu<;trio cho vengono esercitate sola– mente durante una parto doll'nnno o che sono esercitato più intensamente in alcuno stagioni; 2"' allo industrie che ,•engono esercitate all'aria libera o nello quali il lavoro pub essere interrotto dalle intemperie. I Jl capo dell'imprcsn, cho ro. mo della filcoltà prevista dall'articolo presente, è tenuto n informarne, nelle vcn- I tiquattro oro, l'lspottoro <lol ln,•oro o il Commissario del distretto. ln nessun caso è lecito di fnr uso di tale fa– coltà per pili <li quatto setlimano consecutive. Art. 7. - Oli operai ed impiccati cli negozi al minuto, che non appartengono n. quelli contemplati dall'arti– colo 4 1 come puro I garzoni parrucchieri, possono es;;ero occupati nl lavoro la tlomonica clallo 8 del mattino a mezzogiorno. 'J'alo fncoHà. può essere soppressa, o il numero dello oro cosl fissato può essere ridotto, per mezzo di decreti reali riguardanti gli spacci nl minuto e i parrucchieri di un Comune determinato o di un gruppo di Comuni o quei negozt solamente. Un decreto reale può, per ra– gioni di speciale necessità, autorizzare i negozi al mi– nuto e i parrucchieri di un Comune determinato 1 o di un gruppo di Comuni, ad occupare il loro personale al la\'Oro la domenica, sia in ore diverse, sia durante un maggior numero di ore. Questa ultlml autorizzazione non può essere accordata che per sei settimane al mas– simo ogni anno. (Seguo110le clispvsizioni proteUire pe,· le clom1ee pe,· i fa11ciulli, 111 armonia alla lrgye SJ>eciale srtl laroro di questi laroratori.) Art. 1 t. - Lo di'!poslzloni della presente legge sono applicabili alle imprese esercHe dallo Stato, dallo Pro– \'incio o dai Comuni, nelle condizioni in cui si applil"ano alle imprese pri\ 'n.te . Tutta,•ia 1 nelle imprese esercitate dallo Stato, l'organizzazione dei riposi prescritti sarà fissntl\ dai regolamenti. Quest'ultima disposizione è ugual– mento npJ)licaUilo allo imprese rorroviario concesse a J>ri\'ati, o \'ioinali, sino a. cho sia npprovata dal Ministro dello strade ferrate, poste o telegrafi. Art. 12. - Per esercitare lo attribuzioni conferitegli dagli articoli 5, 6 ei 1 Il no sentirà il parere: 1° delle Sezioni competenti dei Consigli delle industrie e del layoro; 2° del Consiglio superiore d'igiene pubblica; a 0 do\ Consiglio superiore del la,·oro; 4° del Consiglio superiore dell'industria o del commercio. Questi dh•ersi Collegi trnsmctternnno il loro parere entro i duo mesi dalla domanda lor fatta, sah•o a pas– sare oltre se non rispondono. In Austria: por la legge del I 6 gennaio 1895 il ri1>0s0 domenicale nelle industrie era stabilito in 24 ore (giornata intera), mentre nel commercio era consentito il la\'oro domenicale per sei ore, da fis– sarsi dall'autorit.\ politica pro"inciale. A Trieste però la u Società ,li protezione fra gli impiegati civili ,, e la " Cassa di protezione degli addetti ai negozi al minuto .,, in seguito nlla focolb\ accordata dal Par– lamento allo autorità politiche provinciali di poter ridurre od escludere anche nello aziende commer– ciali il riposo domenicale, iniziarono una agitazione così intensf\ cd cftlcacc 1 che nel 1905 conseg-uirono l'intento, ottenendo il riposo domenicale completo, t\. partire dal 5 febbraio di quest'anno. La Camera di commercio dclii\. cittù, a seguito di una inchiesta avviata su larga sonia, era venutiì in soccorso dei commessi dichiarandosi, senza risen·a alcuna, fa.vorevole al1 1 adozione del riposo domenicale assoluto ed obbligatorio. In Svizzera: col decorso anno si ebhe a re– golare legislath•nmente la matPria. Hicordiamo 1 fra gli altri 1 il toi;to cli legge del Cantone di Berna. Per esso la domcnica 1 i giorni di gran11i feste che non cadano in giorno di <lomcnica, come pure il giorno di Capo d'anno e quello dcll'.\scensione, sono dichia• rati giorni di ,·iJJO!'·fO J)1ti>blico. Ogni Comune cle\'c redigere un regolamento con– cernente l'osscnanza del riposo domenicale, i lavori permessi a titolo di eece1.ione nei giorni cli ripoRo pubbliM, corno pure l'apertura dei magazzini e lo spaccio delle mfln'anzic durante quei giorni. In ogni caso, agli impiegati 1 operai cd aprJreadisti d'ambo i sc~si occupati nelle industrie per le quali il lavoro della domenica. ò autorizzato, come puro nei luoghi di vendita aperti la domenica, \'errà ac• cordato un congedo nella settimana, equivalente al congedo domenica lo di cui saranno stati priYaii. Tale disposizione non è applicabile ai lavori agricoli. In Spagna: la Spagna questa Yolta precedo l'ftalin. La surt legge snl riposo (IJescanso dominical) conRta di soli sei articoli e cli uno addizionale. Ri– cordiamo le disposizioni principali; Art. 1°. - ì:: proibito in domenica Il lav()ro materiato per conto altrui e quello che si effettua pubblicamente per conto proprio, in rabbrichc, studi, magazzini, tende, commerci fissi ed ambulanti, miniere, cantieri, porti, tras– porti1 per opero pubbliche, costruzioni, riparazioni, de– molizioni, lavori agricoli e forestali, stabilimenti e servizi dipendenti dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune, o tutte lo occupazioni analoghe a quelle menzionate, senz'altro eccezioni che quelle espresse nella legge e nel regolamento che In doHà. completare. Oli operai da occupare in la\'Ori stabili o provvisort, permessi in domenica per eccezione, saranno quelli strct. tamentc necossart: layororanno solo durante le ore se– gnatu nel regolamento como indispensabili per giustift– care l'eccezione o non potranno essere impiegati tutta la giornata per duo domenicho consecutive. La giornata. di domenica impiegnt11. comJ)letnmente snrà. rifusa con una di vacanza nella settimana. Nessuna eccezione sarò. applicabile alle donne nè ai minori cli diciotto anni. All'operaio occupato in domenica o giorno fesH\'o sl accorderò. il tempo necessario per il compimento dei suoi dO\'eri religiosi. Varticolo secondo contempla le eccezioni, fra le quali: i lavori che non sono suscettibili di interru– zione, per Jliudole delle necessitit allo quali soddi– sfano, per moti,·i di carattere tecnico o per rngioni cli grave pregiudizio all'interesse pubblico od alle industrie; i lavori di riparazione o cli pulizia indi– spensabili; i lnvori imposti da pericoli imminenti 1 per accidenti naturali o per 11ltro circostanze eia comprov,1re onlle ottenere il permesso dall'Autorità governati,·a locale. Per l'articolo terzo sono nulle tutte le conrnnzioni contrarie alla legge. L'importo delle multo ò destinato a scopi benefici e di soccorso per la classe operaia. . . . Uno sguardo gcnernlo alla legislazione estera ci conduce 1 pcrtnnto 1 a concludere comoJ in generale, la lcf!~C del riposo non sin particolare ad una classe di cittadini, o,·o si eccettui l'Ungheria che l'ha limi– tata al lavoro llello industrie. Il perchò della esten– sione dclhi legge è ov,·io. Sia che essa attinga. lo sue origini alla font~ della religione, sia che abbia un contenuto essenzialmente economico, è eYidente

RkJQdWJsaXNoZXIy