Critica Sociale - Anno XV - n. 20 - 16 ottobre 1905
CRITICASOCIALE 819 nazionale. Credettero così di creare un clero rivolu– zionario, e fecero clcg-li stessi chierici liberaleggianti un fierissimo esercito n:azionario i vollero orga– nizzare le autonomie locali, e codificarono l'anarchia amministrativa; s 1 illusero di fonrlaro la repubblica della libertà 1 e caddero sotto il dispotismo ciel ter· rore; le loro <'Ostruzioni, ben congegnate sulla carta, ei trovarono a non potersi reggere nella ,·ita rcalt'. Oli è che un po1>olonon passn, o. un tratto con la massima facilità da parecchi secoli cli minorità am– ministrativa e politicn. a un nuo,•o sistema di au– tonomia completa: la pratica degli affari non s'im– J)l'0\'visa; e altro è sapere a mente '.\[ontesquiou e Rousseau, altro governare una repubblica demoern– tica; altro distrug-gere un castello e ammnzzare un proto refrattario, altro dirigere l'amministrazione di un anche minimo Comune rurale. E passarono sette lunghi anni cli prove dolorose, in cui la Francia cercò a tentoni tutte le Yie, e fu tratta a sbalzi dagli estremi eccessi rivoluzionari ai pili minacciosi assalti r~azionnri, fino a quando il gonio smisurato di Napoleone - più grande che nelln. ~uerra, nella pace - intuì la ncces'sità di ri– costruire nelle recenti uniformi circoscrizioni ammi– nistrntive l'antico accentramento monnrchico, che ne sarebbe uscito più agile, più nrnneggcvole, più illi– mitato; ritornò nel Concordato al vorchio metodo monarchico della scelta fotta per comune consenso - dal papa e eia! Oo,•crno francese, elci vescovi j dai vP.scovi e dal gornrno, dei parroci - imponendo, in compenso al papa l'accettazione di tutte le altre riforme riYoluzionarie; e, rimesso così l'uscio sui cardini, ottenne dalla fusione fra l'antico e il mo– derno un edifizio solidissimo, di cui solo oggi, dopo un secolo, con la denuncia del Concordato, incomin~ cifu10 ad essere messe in forse le hasi. O. SA1.n~i\ma. Per una nuova funzione delle Camere diLavoro La, ,·uope1·,,zioue yit1,cl/1;inria. La tesi che voglio dimostrare ò la seguente: l'in– vestimento di una parte delle entrate dr.Ile Camere del Lavoro e delle Federazioni di mestiere nella diresn delle cause per ingiusti licenziamenti di la– vorat.ori è cosl conveniente, in Italia, agli interessi generali della classe cd a quelli individuali dei la– voratori, che dovrebbe diventare uno degli scopi fondnmcntali delle nostre Organizznzioni operaie. A. mio avviso poi, la convenienza economica è tanta, che si presterebbe anche alla speculazione profes– sionale cli una Società cooperati\'a di avvocati e pro– curatori o a quella commerciale di una Società qual siasi che stipendiasse av,,ocati o prornrntori a detto sco1>0,od anche ai fini di una Cooperati,•a di operai per le spese di lite. Limito la min proposta allo cause per liceirzia– mento ingiusto cli operai, perchè sono lo pili sicure. Basterebbe la statisticf~ delle vertenze dei Collegi dei Probiviri a dimostrare la convenienza di quella speculazione. Però lo scopo di questi'\ dircsa collcttirn o mulun delle cause individuali nascenti dalla rottura del contratto di lavoro dovrebbe essere totalmPnte nuovo, cioè quello di conquistnre l'accesso nlla giurisdizione ordinaria e di emanciparsi - per dette liti - eia quella speciale dei Collegi dei Probiviri, che ò troppo onerosa per i lavoratori in quanto limita ad una piccola somma (1 ... 200), a. priori fissata nella legge, o~ni indennità liquidabile. Si tratta dunque di instaurare una giusta specu– lazione giudiziaria, nel campo del diritto comune, dove non esistono limiti all'azione di danni. Veramente i limiti non ci sono neanche nelle leggi spe>ciali sui Prnbiviri; pcrchè nessun le>gii;latore, nò in l 1 'rancia, nò in ltnlia, nè altrovP, istituonrlo il Prohi\'irato, ha nrni Obflto imporre rhe le aiioni cle• ri\·1rnti da ingimito li1•eniinmento si dehh,rno sPmpr(' esJH~rimentare innanzi ai Prol>i\'iri <' eiano nmmi~si– hili eolo nel limite della competenza 1>rr valore at– trihuita ai Collr~i. '.\fa in pratica, <'O~Ì in Francia come in Italia, ò arcaduto quello chC' si pote\·:=tpre– vedere e che forse fu prnvisto e Cfl lcola.to n el con– cedere ai lavorntori lii giurisdizione speria.le del la– ,·oro; cioè che il lavorntore liceniiato , 110n poternlo per mancanza di mezzi adire i l!iudiri ordinari, ha suhìto il ricatto economico in~ito nelle leggi sui prohiviri, e si è ahitunto a ri lurre quah1in:si domanda di danni al limite della competenza per \'Rlore dei Collegi. E, natur11lmcntc 1 siccom<! in giudizio quaHi si contratta. e si transige, è ttv,,enulo che il lavora– tore ste::1s0 1 in buona pll.rte dei cnsi di ingiusto li– cenziamento, non ha osato domnndllre il massimo legnle cli L. 200, e ch<' i probiviri a loro volta ben cli r,1do hanno osato liquidare tutta la somma chiesta. Si è formata così, grazie alla g-iuri~dizionc specinlC' del lavoro, una stran1t deroga al diritto comune a clrrnno dei lavorutori in materia cli danni contrattuali risarcibili. Il conlrutto di laYoro. che, anche quando è a durata incleterminatft. dovrebbe essere teorica• mente un contmtto come tutti g-li nitri, non è più tale 1>ergli operai, perchò essi hanno consentito e voluto, colla loro l,!iurisdizione speciale, ridurre ai minimi termini il danno risan:ihile in c1.tsodi ingiu– stificata rottura. ln\"CCO la locazione di opere ordi– naria, civile o commerciale, che è sottratta ai Pro– hh•iri e gode della giurisdiiione comune, è ancorn un contratto sel'io secondo la giurisprudenza dt•i 'l'ribunali e cl<'lle Corti italiane, perchè il 1>adrone, che si arrischia a romperlo per capricrio o prepo• tenza, viene condannato a. pagare cospicua indennità. Oli stessi operai, quando, per inesistenza dt•I Collegfo elci Probiviri o ,,er qualche speciale C'ircosbtnza che li metta in grado di sostenere le spese di lite, si rivolgono ai 'l'rihunali, oltengono indonnizii di gran Jun~a superiori alle 200 lire. Ora, non si ha duhbio che, secondo il diritto co– mune e la giuris1>ruclenza ordinaria, nella maggior parte dei casi in cui gli operai sono licenziati in– giustamente, se essi potessero adiro i tribunali col• l'aiuto cli una Or/.,!'anizzazione o Cooporntiva che SO· stenesse per loro lo spese (e'intende salvo rivalsa e coll1interesse commcrciaJe sulle anticipazioni 1, potrrb– hcro ricavare notevoli somme, che ,•crrclJbero a lo– nire i danni della dh;occupazione, pcrchò h prohabilo disoccupazione, secondo i Prohiviri, non è criterio di liquidazione cli danni, mentre lo ò per i Tri– bunali. lo credo che un notevole cApitnle sia stato per– duto dalle classi lnvoratrici 1 che hanno lasciato la vin giudizic.tria ordinaria per arguire quella, quasi gratuita del Prohivirato. A troppo raro prezzo hanno pa:,rato la. possibilitì'I. di litigare, poiclu\ oltre quella perdita economica, no hanno incontrata nna morale o giuridica, consistente nelrattuale stnto cli coscienza giuridica che con~i<lera come cosn da nulln il Ji. <'enziamento ingiusto di un oper11io. Dll questo h,to ò quasi una. fortuna per i lavomtori che l'istituiione dei probi\•iri silt sorta tardi e<I ahbi1t fatto finorn. pochi progressi in ft~lia. Vero ò che ha conquistato Jlamhiente inclustri11le milanese, dovo 1<'vertcnio doi ProhiYiri hanno u,rn grande autoritÌl morale e 11011 potranno non eserritare la loro inlluenza sulla ~iu risprudenza del 'l'ribunAle di )tihrno. Ad ogni modo urg-e frenare il con~o d <'lle liti p C'r danni contrattuali innanzi ai Colleg-i. L 'opera.io ha convenienza di esperimentare innanzi a i Probiv iri
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