Critica Sociale - XV - n. 14-15 - 16 lug.-1 ago. 1905
CRITICA SOCIALE 237 in Germanin e che rende alle ('ooperative servigi incommPnsurabili 1 si darebbe alle ('~operative ita liane il vero mezzo per crescere e svilup1>ftrsi 1 menrro og-g-ii;on coslrcttc a viver timide e rnchitichc, deboli e po,·crc, di fronte alla cospic1rn. concorrenzf\ dei privuti. Il movimento di rooperM.iono che ahhiumo illu– strnto si prcscnhl sotto i piì1 lieti nuspid come felice conti11uitzio11c e• integrazionr dol movimento di resi– z:1tenza cho lo precedette, e in perfetta armonia colla economia del nostro paese essenzialmente agricolo. Come il destarsi delle pichi a coscienza di uomini ci venne ch1i campi, accenna n venirci da cs~i anche il rivolgimento dei rapporti giuridici ed economici della. proprietà. ALF~$$,\l'WRO SCHIAVI. li diritto pennie .È diritto di classe 7<•l Si domanda se il diritto penale è diresa d'individui o di classi o della universalità elci membri di una. società. F; difesa, bisogna rispondere, di singoli cittadini, di una classe o di più cln.s,i sociali o di tutti indistinta– mente i componenti di un aggregato sociale, se e a mi– sum che questi sono valori sociali, cioò forze co,icorret1ti al z,otereorganico dello Stato. Cosl, gli schiavi sono fuori della protezione del diritto penale, come uomini, e 80110 oggetto di 1>rotozione come 1>roprietà di altri uomini. Xci regimi castali le leggi pe– nali proteggono pH1 o meno energicamente le diverse class!, secondo il loro grado nella gerarchia sociale 1 e talvolta ancora esse stesse oppongono degli ostacoli a che gl'inrlividui n1>partenenti ad una classe inreriore ascendano ad una classe superiore. Nel regime reudale, in particolare, severe leggi erano dettato a tenere i con– tadini fissi alla terra del signore. A Roma, ove i commercianti erano unn. c:a>1.'>O tenuta in poco pi-cgio dalle classi dominanti, era crimen amwnae l'incottn di grano allo scopo di farne elevare artificio– samente il prezzo. Nel regime indL1strìale odierno, in– vece, qL1csto si chiama libertà di commercio, e dei trnst colossali si organizzano per tutti i generi di !<ICambio. Quando la proprietil collettil'a er:l il regime economico ordinario di una comunità, attenlar,•i em ,telitto simile a c1uelli contro il Re e la divinità. Nel regime, ìnvece, dell:l proprietà individuale non ò delitto l'usurpazione dei domani pubblici i e mentre per la sottrazione di un fascio di legna si va in prigione e si rischia di essere disonomti per tutta la vita, i padroni degli cx feudi possono i;onza molestia privare intero popolazioni rurali dei loro diritti di usi civici, costringendole ad emigrare in mMsa o a subire atroci privazioni; e quando, per la ma11cnt1L tutela dell'autoritù, i contadini 1>rocurnno da sè <li rcinteg-rnrsi nei demaut mal tolti, gli spogliatori mandano In prigione quelli che sono stati da loro spo glìa.ti . Non sarà. difficile, ad esempio, tro,·are ancora una traccia di privilegio di classe nel favore accorciato al duello, che ò la mafia dei geutiluomlni 1 di fronte alla ca vnllcria rusticana. Questo o simili altre considornzioni imJ)ediscono di ri· teoere che il diritto punitivo abbia esclusivamente una ' funziono di cli(esfi sociale, nncbe nelle moderne società (') Dtllltl prolusione pronunziata dl\1 \ 1lente r.ostro amle11 prores– •wr\' lmpallom(•nl Al corso cli cllrltto pe11.1te11e11 1 i.:111terr,llàdi Roma. a tiro democratico, poichè a cib occorrerebbe che fosse la garcnzia delle condizioni comuni della ,·ita e del be– nesi:-ere di tutti i componenti di una i;iocletà i or questo condizioni, non solo non esistono nei popoli di regime cnstalo, ma nemmeno presso gli Stati democratici, nei quali la uguaglianza giuridica doi cittadini sta. senza che in pari tempo sia ad oi,rnuno a!:lslcurato il diritto a un minimo di sussistenza, e 11011 l'i sono quindi leggi penali le quali impediscano che 1111aye11te i1111>erie uu'altr<i la,1g1w. Che cosa ò ciò? Che vi sono Stati o ,•i sono individui o categorie d'lndh•idui che dei benefici tutelari delle leggi penali hanno goduto o godono meno degli altri, o non godono affatto, o che dalle stesse leggi sono più di altri gravati, perchò sono dotati di minore potere sociale, val quanto dire meno degli altri concorrono - quando un concorso qualsiasi essi ()restano - alla direzione e all1l rormazione clell'organismo della società; in conse– guenza di che essi banno una f)Osizione seconda.ria e subordinata nella forza tutelare dello Stato . . .. Cib non ostante, noi non siamo autorizzati a conclu– dere che l'ufficio costante 1 universale e specinco ciel di– ritto penale 11inla difesa degl'interessi cli alcune classi. Il diritto pena!e nasco quando si sente il bisogno di porre un limite all'urto delle rorze umane, e questa funzione di limite operata con il CO'!tringimento perso– ualo. ciò che è a.ppunto la proprietÌl. organica specifica del diritto ))Unitivo, è sempre o pnHso tutti i regimi una sottrazione di forza. agl'individui e alle classi, ed un potere conferito agl'interessi della generalità. Cosicchè, pur nei regimi castali, le leggi penali non rie:1cono a consolidare i privilegi acquisiti se non a condiziono di moderarne gli effetti; e non potrebbero, in generale 1 pcn·enire al loro scopo di mantenere la sicurezza e la pace sociale se non a condizione di esser limite ed osta– colo allo sfruttamento ed a.Ila. OJJpressione dei deboli. I~ il cbmpito di sofldisrare a questo l>isogno, e tale ufficio delle leggi, è stato sentito e altamente proclamato dai pii1 trntlchi legislatori, e porcib precisamente sotto il re– gime dello cnste,come il più solonneeserclziode\Ja loro autorità e la gloria loro maµ-f(iore. Se, poi, è vero che, anche nei regimi democmtici, a causa delle 1>ermauenti disu~uagliauze di ratto, ill tutela conrerit1\ ni beni di cui alcunì si trol'ino in possesso contribuisco a mantenere la inferiorità degli altri che no siano privi 1 è dall'altro lato pur ,•ero che, essendo in tutti uguale la capaciti~ giuridica, la dlfe:ia procac– ciata ai beni di uno è virtualmente la dlreM della ge– noralitìL Ed, oltre a ciò, nelle leggi pounli ò una ouergia tute– lare siffatta che, mentre assicurano e mantengono, val• gouo a modificare le condizioni ,li e>1i..tenza nell'inte– resso del maggior numero. ('Ml, mentre il diritto co<1tituzionalo e il diritto am– mi11i:1trnt1,•ogarantiscono e fll,•oriscono dei diritti in coloro che, per la loro condizione sociale, sono in grado di esercitarli, il diritto punitivo, garantendo lo libertà politiche e il diritto di associazlouo, facilita la rormn– zione di nuove forze politiche che valgono a fare ascen– dere lo classi inferiori alla partecipazione della \'ita pubblica; se il diritto civile ò la ricognizione dei do• mint economici acquL,itì, le legi,ri 1,ennli 1 garantendo la libertà individuale con la lilJerti\ del la,•oro e di scio-. pero, banno por loro naturale effetto di limitare il pro. fttto del capitale in fa\•ore ,lei IA.\'Oratori. \"hu in esse, nell'iudole della garanzia che loro ò
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