Critica Sociale - XV - n. 14-15 - 16 lug.-1 ago. 1905

230 CRITICA SOCIALE Queste istituzioni clcvono provvedere come miuimo: a) cura medica gratuita; b) se la malattia supera i tre giorni 1 il 60 % della mercede giornaliera i e) in caso di morte, un sussidio per tumulazione. I contributi degli affigliati non possono superare il 3 °lo della mercede settimanale, e i contributi vengono sostenuti per 3 / 3 dagli assicurati e per il 1 /s rimnnente dal principale. Responsabile del versamento - soltanto por le Casse distrettuali - è il principale. La rappresentanza in queste Casse ò proporzionale ai contributi. . . ' Alla. aS!\licuraziono contro gli infortuni sul liworo sono obbligati tutti gli operai soggetti all'assicurazione per malattia e tutti gli impiegati occupati in un eser– cizio obbligato all'assicurazione. La rendita assegnata ad un colpito da infortunio sul lavoro può raggiungere - come masjimo - il 60 ¾ della mercede gior11aliera 1 calcolata sul!a base di 300 giorni lavorativi. In caso di morte, i superstiti ricevono una sovvenzione per spese di tumulazione. Inoltre: a) alla vedova, il 20 % ctella mercede del marito; b) ai flgli legittimi fluo al 15° anno, il 15 °/ 0 - ille• gittimi, il 10 °/ 0 j e) agli ascendenti, il 20 ° 10 • Le rendite non potranno superare il 50 °lo della mer– cede annua. Le contribuzioni vengono sostenute per 9 / 10 dagli im• prenditori e pel decimo rimanente dagli operai o ven– gono calcolate secondo una tabella di rischio formulata dal Ministero e soggetta a revisione di quinquennio in quinquennio. Le rappresentanze presso q_uesti istituti - che sono territoriali - vengono suddivise in tre categorie pro– porzionali, elette dai principali, dagli operai e nominate dal Ministero. Il Congresso delle Casse di malattia opernie tenutosi a ·vienna il 27 giugno 1904 rilevò i difetti dell'attuale· sistema d:assicurnzione, e propose l'abolizione delle Casse esistenti per sostituirvi una Cassa unica o una federazione di Casse, comprendente anche gli operai agiicoli e gli esercenti piccole industrie, e assicurante con– tro gl'in fortunì 1 !'in validità. e la vecchiaia, non ~scluse le vedove e gli orfani, con amministrazione autonoma, sotto la vigilanza dello Stato e con un contributo da parte di questo. 11 nuovo disegno <li legge. I vantaggi che il nuovo disegno può apportare alla classe lavoratrice si possono CO!IÌ ria!lsumere: L'assicurazione per invalidità e vecchiaia delle vedovo cd orfani ; l'o~tcnsiono dell'asqicurazione per malattia ad un anno; in seguito il soccorso d'in,·alidità a coloro che rimanessero iuabili al lavoro. Le quote di contribuzione dei padroni, che prima erano di 1 / 3 per malattia. e ~/ 10 per gli infortuni, saranno por• tate alla metà e sarà data ad essi una 1>roporzionale rappresentanza nell'amministrazione. Lo Stato viene incontro con 90 corone per ogni caso d'invalidità e con 2 milioni annui per le spe:-iOd'ammi· nistrar.ionc. lla so1>ra tutta !'assicurar.ione troneggia au- tocrata la burocrazia, anche là do,•è rimasta una par– venza di autonomia. L'influenza della classe lavoratrice ne è esclusa com– pletamente. Presentemente le Casse ammalati pagano per sovven– zioni il 60 °lo di una mercede fittizia e gli Istituti in– fortunt mettono a base dei singoli casi la paga effettiva dell'avente diritto. Per l'assicurazione per invalidità si dovrebbe intro– durre un terzo sistema consistente jn una divisione in classi di mercede: Classo Ji mcr-codo giornaliorl\ sottimanalo sino a ccnt. -.80 sino a corone 4.80 JI dacor. -,soa 160 da corone 4 1 80 a 9,60 Jll 1,60.,2,40 9,60 :1 14,40 l V 2,40 li 4 1 - 14,40 li 24,- V VI ,, 4,- ,, 6,– oltre le cor. 6, - 24,- ,, 36,– oltre le cor. 36,-· Con la medesima graduazione verrebbero assegnate le sovvenzioni nei diversi rami. La sovvenzione per malattia importa la. metà. della. massima mercede giornaliera della corrispondente classe di rischio. Le sovvenzioni sarebbero dunque le seguenti: Classo Il III ]V V VI Sovv. di malattia. corono -,40 -,so 2,- 3,- 4,- Sussi(li di morto corone 12,- 241- 36,- 60,- 90,– J20,- Il sussidio di morte equivalo al treotuplo della sov venziono di malattia. Il diritto a sov\'enzione per vecchiaia decorro - im– pregiudicata l'invalidità - dal 65° anno d'età. Va no• tato che appena il 6 °lo degli operai sorpassa l'età. sta– bilita per il godimento delle rendite per la vecchiaia. L'ammontare della rendita per invalidità varia scconrto la durata del pagamento e la classe di mercede. Per le rendite per invalidità ò pre,•ista u111:\ aspetta– ti\'a di 200 settimane. 11 nuovo disegno non accorda nna pensione ai super– stiti del1 1 assicurato 1 bensì una tacitazione. La quale aspetta. di diritto dopo sole 40 settimane di contribu– zione. I contributi o le rendite per invalidità si rilevano dal seguente specchietto: Clns~e Contributo set.timilnl\lo Rendita UOIIUI\. 10 centesimi corone 120 li 20 150 III 30 180 JY 40 210 V 50 240 YJ 60 270 La riforma flell'assicurazione per infortuni cousi.'Jto nel sottrarre agli fstituti i·assegnamento di piccole in– dennità prolungando invece ad un anno il sussidio per malattia; nel trasformare l'assicurazione da collettiva o per mercedi in individuali e ciò onde evita1·e la sottra– zione dei contributi, che oggi avviene su larga .scala. Nel calcola1·e la. rendita verrà tenuto conto clel grado d'inabilità e· della classe di mercede alla quale l'assicu– rato apparteneva,

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