Critica Sociale - Anno XV - n. 11 - 1 giugno 1905

166 CRITICA SOCIALE La limitazione che noi sosteniamo, oltre ad essere correttamente giuridica, corrisponde ai principi del no– stro parLito, che non può presumere nella gente abban– dono di diritti se tale abbandono non sia stato volonta– riamente,consapevolmente1 liberamente accettato. L'altra teoria, secondo cui qualsiasi sospensione di lavoro nei pubblici servizi costituisce di per sè uno sciopero, anzi un'azione delittuosa 1 è propria del conservatorismo dot– trinario, che talvolta si compiace di proclamare principi assoluti e ristrcttivi senza avere poi neppure i mezzi di farli rispettare. Non essendo opportuno, in quest'artico!o, di entrare tecnicamente in merito all"arbitrato e di precisare con quali criteri e forme dovrebbe es~o esplicarsi, passo subito ad accennare in quale maniera sia possibile evi– tare l'interruzione di lavoro nei casi in cui gli operai, uou ottenendo i miglioramenti o le soddisfazioni do– mandate, pongano fine legalmente al contratto pattuito. Noi proponemmo che i contratti di lavoro da stipu– larsi per l'c1:ecuzioue dei pubblici sen•izi, di cui sopra abbiamo veduto, fossero a scadenza periodica, ovvero, come sembra preferibile, fossero denunciabili da una delle parti con una disdetta. da darsi un sufficieute periodo di tempo prima della cessazione effettiva del contratto o dell'esecuzione concreta di esso. Durante il periodo della disdetta le parti, cioè lo Stato o gli enti locali, da un lato, e, daWaltro, gli addetti al dato pubblico servizio, dovrebbero cercare di accordarsi nei punti controversi, nelle domande, ad esempio, che gli operai presentassero per elevazioni di mercede, mi– glioramenti d'orario e di condizioni di lavoro, ecc. Se le parti si accordano, si stipula il nuovo contratto che 1 oltre alla solita clausola dell'arbitrato obbligatorio, do– vrebbe contenere le particolarità dei miglioramenti con– venuti ed anche, se questo si reputi opportuno, Pobbligo di non richiedere innovazioni di patti per un dato pe– riodo di tempo, che sarà più o meno lungo, a seconda dei casi. Se poi le parti non si accordano, gli operai restano liberi di occuparsi altrove e lo Stato di assu– mere in servizio nuovi operai. S'intende che la liqui– dazione da farsi con i vecchi operai dovrebbe essere debitamente regolata nelle norme contrattuali o do– vrebbe essere tale, sopra tutto per quanto concerne la ca<,sa di previrlenza o le peni.;ioni, che gli operai non avessero da perdere i benefici acquistali, ma potessero, ad esempio, continuare l'~ssicura1;ione per la cassa di previdenza o per la. pensione, presi.;ouno speciale istituto. Questa rinnovazione periodica o volontaria del con– tratto porterebbe, fra gli altri, un beneficio segnalato, che altrimenti non si saprehbe come conseguire. l~::ssa nprirebbe l'adito all'azione della concorrenza, della con– correnza fra gli addetti ai pubblici servizì e gli operai liberi, cioè a dire importerebbe l'elemento pili sicuro che si conosca per equilibrare i salari e le condizioni da che parte stia la ,•lolazlone del contratto, C ciò che gli arbitri rlsoh·ert1nno caBO1ier caso, per nhrtbu1rc, maqarl alln l)llrlo vlrlconle le conl)Jeientt lndennlt/1., ma, polltlcamento e soo1111men1c, IO 80!0J>0ro vuol ossore con81dOrl\to per se @tosso, lnd\pc1ulentomcn1e dalla con. tlngenzn del giudizio 8ll\ merito. Non semJ)re ln ,•101azlo11edo\ oon• tratto è <la uni\ J)llrte sola, nè ogni ,•101az1011e Importerà In rlSOIU• zlono del contratto, tanto pli:1 In unn materia come <1uestache sfugge, per l'lndorn sua, <'omo del resto a,·,•erte J)IÌ1 oltre lo stesso Colelll, allo rigide norme del diritto comune. }: elle el dirà quando, Jl!Ù che del contratto t1uale formalmente fu stipulato, 61 dlspu~l di mutamenti o s,·olglmentl o mlglloramentl di esso, che pur apparlnero tocnl• camente, economicamente, mora1mon1e g!usllfloat!P on questo lalJo• rtnto cli 111otestdlnlcllmoute cl districheremo colla sola soortn ohe 11uòoffrirci li sottile mo d'Arlnnnn del rl\glonamlmto glurld!oo. (Nota dti/(1 CJUTIOA). di lavoro degli addetti a tali sorvizt con i salari e le condizioni di lavoro di quelle categorie cli operai liberi che corrispondano tecnicamente e moralmente alla. ca– pacità e al valore dei primi. Occorre appena soggiun• gere che tale restituzione eventuale di equilibrio non si potrebbe verificare che a lutto vantaggio degli ad– detti ai pubblici servizi, poichè lo stato di fatto e di diritto da essi già goduto sarebbe sempre moralmente e anche contrattualmente considerato como acquisito, non mai soggetto ad essere abbassato. S'aggiunga. a q_uesto beneficio un'altra considerazione forse non meno importante. Poichè il contratto ~ti:,ulato o da stipularsi cogli operai di cui parliamo dovrebbe conlenère la clausola dell'arbitralo obbligatorio, sarebbe giusto sotto l'aspetto morale e sotto quello economico che la rinuncia al diritto di sciopero fosse compensala con un bene, con una soddisfazione equipollente. Ciò è insito nei principi direttivi del nostro partito. Ma di quale entità. dovrebbe essere questo bene o questa sod– disfazione (consistente in salart più elevati dei normali, in più vantaggio1:e pensioni, in meno lunghe giornate di la\•oro, ecc.)? A p1·im·i, senza l"azione cquilibrnlrice della concorrenza, non sarebbe facile stabilirlo. La rin– novazione dei contratti e il cimento eventuale fra gli operai occupati nei pubblici servizì e gli operai liberi verrebbe a dirci praticamente quale valore economico e morale gli operai concorrenti aonetlapo alla rinuncia che loro si chiede, al beneficio cioè sperato dallo scio– pero effettivo o minacciato. Questo valore sarebbe, per così dire, mismato dalle differenze di salario e di altre condizioni esistenti o richieste frn. gli occupati nei pub– blici servizi e gli altri lavoratori che preferiscono l'in– dustria libera, nella quale la pressione dello sciopero, o effettiva o potenziale, finisce o si spera finisca col lra– dur~i in calcolati futuri miglioramenti nei salari, negli orari, ecc. Ma anche con questa prudentf\ disciplina dol contratto ,Ii lavoro - si dirà e si ripeterà - non è possibile vin– cere il malvolere di chi voglia scioperare. La cosa va con::iiderata sotto duplice aspetto. L!l violazione del contratto, possiamo primiero.mente osservare, noQ dovrebbe essere la,;ciata senza speciali sanzioni civili e penali. Sanzioni civili, da applicarsi contro le associazioni le~almente riconosciute con cui siasi stipulato il contratto collettivo (dato che una fu– tura legge provveda al riconoscimento e al contratto collettivo) come contro i singoli addetti alla pubblica impresa, i quali dovrebbero colpirsi nei diritti alla pensione e nei rilasci fatti per quest'ultimo scopo. Sanzioni penali, da. gra duar.si per la gravità a seconda delle cause, della durata, della forma, dei danni degli scioperi e della maniera personale di partecipazione agli stessi da parte dei varì scioperanti. (1) (I) Anche qui dobbiamo accennare Il nostro dlssen;Jo. Ogni san• zlone pCnl\lC ripugna alla namrn civile del contratto di la,·oro e restituisce - sotto nuo,·n forma - l'nntlco rl\pporto son·lle. Essa Inoltre cozza noll'lnapp\\cabllltà prnilcn, trl\ttnndosl di grandi mosso di lnYorntorl: lo stcaso Colottl lo lntrnn·edo o contessa, o si ICYI\ d'lmpacolo (\•eggnsl più oltre) In un lllOtlOmolto SJ)ICOll\tl\'O:dlohla• rnndo Olle la 80luzlone (lei pro\Jlomn f'sOrlJltn ch1ll'i1ml>!tomodesto (lei presento suo studio. Però, st:nza questa soluzione, t111to u p,·ot.,lemn rimano ln&oluto 0 sospeso nell'nrln. soggiungiamo <'he, nnc110 111 f!l.tto di sa1Hlon1 <'I• vlll, con,·crrobbo Jlreclsaro o dhtlngu('rO r,li1 elio Il J)enslero demo• oratk:o non abbl11fatto tluora In qu0$1R materia. Oli orato1 I rndll'nll, l11fattt 1 che )Jarlarono nlla Camera, sembrarono contenti di re9J)lll· gore IO snnz\011! Vt11C1U por sostllulrYI lo sunzlonl cil'LU o dlsctpli• mwi. Ora, tra J)Cno peiwlt {so cosl 1mò dirsi) o peno aistLpH,wrl, la dllfuronzn JlUÒ essere ()0C0 più ohe nomlnulo; o ,·I lmnno sunz1onl

RkJQdWJsaXNoZXIy