Critica Sociale - XIV - n. 18-19 - 16 set.-1 ott. 1904

CRITICA SOCIALE 295 ga1.zino sarà tenuto in evidenza in apposito libro, me– diante quotidiana registrazione delle note di cui a.111art.8 1 leltcrn f. Art, U. - L'esercizio finanziario dell1Azicnda comincia il 1° settembre o si chiude il 31 ngosto <lell'anno succes• slvo. rt bilancio preventivo dovo Clssernpresentato dalla Co111missio11e am111inistn1t1·ice al Consiglio Comunale entro la prima quindicina di luglio, in modo da potere C'iserc approvato prima della vendemmia; il consuntivo dove essere presentato, con la relazione, entro il novembre successivo alla chiusura dell'esercizio. Quando il conliuntivo si chiude con avanzo, questo Hl tutto a costituire un fondo di ri'icna dio1ponibile per gli osercizi che :,,i chiudono con pas?'lività. Quando si chiulle in disavanzo e la Jla<ssività non può csc;ere coperta col– l'c,•entunle fondo di risen·a, l'ecc{'denza viene addebitata al Comune, il quale, giu.:.tn l'art. G7 del regolamento g0\'crnati\'o, vi provvede con apposito stanziamento nella parto pas:;iva del suo bilancio. Ari. :!J. - 11 ricarn complcs~h·o delle vendite fatto del \'ino o tlei prodotti laterali della vinificazione, di cui, come ò delto nell"art.· 15 del pre:--cnte regolamento, si tiene s11cciale contabilitì,, fatta deduzione della percen– tuale di cui al comma a dell'articolo stesc;o, viene ri1>ar. tito trn. i viticultori che hanno portato le loro uve alla cantina comunale. 'l'alo riparto ,·iene fatto in proporziono alla quantità. dell'uva portata, il cui prezzo vicuc fl~sato seguendo queste norme: a) sulla somma totale disponibile viene attribuito un premio di L. 0,50 per quintale a tutto le uve indi– stintamente prima della \'ondemmia, giu:,ta. le norme dell'art. 2:, del presente regolamento; h) :-.ialtrilrni!.cc pure un premio di r,.:?,oo per quin– tale a tutto le uve :date o meno in nota prima della vendemmia provenienti da ,•igncti chr, giusta. lo norme dell'art. :w del presento regolamento, saranno classificati di 1 11 categoria, e parimenti un premio di rJ, 1 1 00 por quiutalo a. tutte quelle provenienti da vigneti di 2a ca– tegoria; e) quanto rimane dopo prclo\'ati tutti i detti premi, viene ~uddiviso fra tutti i quintali di uva in proporzione del grado ~lucometrico del mo,to, determinato come ,·uolo l'art. 30 del presente regolamento. Art. 21. - La Cvmm/$$Ì011t! tw1mi11fafralrir-e provvederà ad anticipare ai Yiticultori acconti sul ,•alore delle loro UYC 1 Yalendosi a tal uopo del conto corrente aperto dal Comune presso un Istituto di Credito, in modo però che l'ammonl,lrO totale dcglì acconti abbia da essere sensi– bllmcnto inferiore al rnloro totale della merce, desunto dai contratti in corso. L'n primo acconto sarà. pag-,\to subito cJ01,o la ven– demmia., cloò nel mo.s e di ottobre, o sarà almeno di dicci lire al quintale, indiffercutcmcntc per tutte le uve; un secondo sar:l pag.i. to nel luglio sueeessiYO e nella sua determinazione sarà tenuto conto del di\•erso prezzo delle u,·o a seconda delle norme stal>ilito nell'articolo precedente. Durante il secondo esercizio dOJ>Ola vendemmia, la. Commissione (1,mministratrice potrà. provvodcro alla liqui– dazione totale della vendemmia precedente, anticipando il valore della, merce ancora invenduta, calcolato in baso ngli ultimi contratti. § lì. Nol'me geuel'<lli, ~1rt. 2.;. Ogni anno, melliante a\'\'iso da affig!{ersi per cura d olla Commi:J$iOne ammini11trafrice in tutte le I frazioni del Comune durante la ~econcla metà di agosto, i vilicullori del Comune (proprietari, flttabili, o mezzadri) saranno invitati a rare alla Direzione della Cantina l'or– rerta delle u,·e da esso destinalo alla Cantina stessa nella proiuinu. ,•en lemmia. l,e offo1·te verranno rnf'colto in apJlO!:iitO registro, sul qnnlo si t.orl'à. 11otn. del 110111c, ognome e abitazione del– l'offerente e del nome dei vig-neti la cui produzione dovrà. cs!'lero portata totalmente alla C'nutiua. Art. 21;. - Le offerto delle uve si ricevono fino al I :i cli settembre. 'l'ra:-,cor~o tale termine, la Commissiullt' anw1i11i$J,·,,– lrire uo rhede l'elenco e ne fjlimiua la parte che potesse eccedere la capacitiL dei rn•ii di cui di:-.pone la cantina. In tnlo eliminazione saranno seguiti i seguenti critcrii: a) L'uva offerta non douii eccedere i •, 5 della cn– J>acità.stessa tenendo come baso cli calcolo che un quin– tale di uva po~sa dal'e GJ litri di mosto 1 e ciò per la<1ciar m1lrgine durante la ,·endemmia a.d O\'entua!i piccole \'a• rianti cd alraceettazionc delle U\'O di qualcuno dei pilt piccoli proprietari i; li) In caso di eccedenza, si aC'cetteranno integral– mente le offerte inreriori ai 30 quintali e rappresentanti tutta la produzione deffofferente; delle altre si farà una riduzione proporziona.le . Di tale riduzione sarà. (lato avviso scritto ai singoli offerenti, prima. che comincino lo opernzioni della ven– demmia. Art. '27. - La vendemmia ò fu.lla nei giorni e nei modi che sono stabilili dal Direttore d'accordo colla Commissione, la quale la farà. sorvegliare da apJ>Osìti incaricati, ser\· endo.si puro dei salariati del Comune. Art. 2~. Le u,·o portate alla Cantina devono 1>ro- vcnire tutto dal territorio del Comune, es,oro di qualità. indigene (esclusa ramericana), rosso ed esenti da r;c.uto, a i:.oconda delle normo che Yerranno date dalla. Di– rezione. Solo nelle annate eccezio1rnli potranno nccettar:-1i lo u,·e cli scarto o quelle sciupate dallo pioggia o dalla grandine, come puro le uve bianche, ma iu tRl ea"-ìo la Commissiono stabilirà in precedenza i criterii di valuta– zione dello u\'e medesime, o In. Direzione ftsserìl lo norme da. seguirsi nella consegna di e-ssc. A,·t. 19. - La quantità di uYa portata da ogni \'ili– cultore non potrà eccedere di un sosto l'offerta di cui all'art. 25. Solo quando fosse acconsentito <la.Ila capacità dei recipienti disJ)0t1ibili 1 hl Commissione autorizzcrù. l'ac– cettazione di quantità superiori, non che cli partite che non erano stato date in nota prima della vendemmia. In tale operazione saranno seguiti i seguenti criterii : a Rarllnno preferiti i piccoli produttori (proprietari, flttabill, o mezzlldri) la cui J)roduzione lotalc non superi I 30 quintali; h) sar.1uno preferiti puro i produttori che a,•c,•ano ratto un'offerta considerevole rolath•amente alla loro produzione prima clella vendemmia i e) per lo offerto superiori alla capacità elci ,•asi vinl\rli, si farà una riduzione proporzionale. Art 30. All'atto ctell l pigiatura dell'uva, il Diret- tore determina. tosto il grado glucomotrico del moito che ne deriva o lo nota nel bollettario, di cui all'arti– colo seguente.' .trt .. 11. Alla con.segna dell 1 u,·a 1 ogni ,•iticultore ri• tir,l una bollett:i staceat.1 da apposito registro a madre e figlia, firmata dal Direttore o d[l un Commi.s:rnrio. su cui, oltre al nome del viticultore stesso, è uotata la

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