Critica Sociale - Anno XIV - n. 14 - 16 luglio 1904
214 CRITICA SOCIALE Colla legislazione vigente possono essere olottl ed elet– tori politici :mche coloro che furono condannati por i reati di eccitamento all'o1lio fra le classi; ma costoro non potranno mai essere nè eletti nè elettori ammini– strativi. Cosicchò sarà spogliato di un diritto minore quegli che ha il diritto maggioro; e potrà essere fra i legislatori quegli che non è creduto rlegno o capace di applicare ed eseguire lo leggi ch'egli può aver fatto. Basta acccennaro a questa contradizione per dimostrare la opportunità e la necessiti, di eliminarla. · Già quando fu discussa la legge comunale e provin– ciale del 1888, tuttora vigente, furon rilevati in Senato o alla Camera i pericoli a cui poteva condurre l'inciso incastonato al comma (J dell'art. 22 di questa legge_ Allora si ebbe fiducia nella magistratura e si sperò che questa non avrebbe mai consentito che la condanna per eccitamento alPodio di ch1.sse potesse diventare stru– mento di persecuzione J)Olitica. Nò invero la magistra– tura dubitò un istante di aver aperta la via a questa persecuzione. i\la, avendo essa sanzionato che il condan– nalo per l'art. 247 1 anche se amnistiato, non potrà tut– tavia essere eletto od elettore amministrativo, porge a questo modo, indirettamente, un'arma alla J)artigianeria politica per perseguitare gli avversari che siano incorsi una volta nella condanna per eccitamento all'odio rra le classi. E l'inciso noto diede occasione a discordia nella ma– gistratura stessa quando si trattò di giudicare sugli ef– fetti di amnistio concesse precisamente a condannati per reato di tale eccitamento all'odio. Mentre a qualche ma– gistrato, obbedendo alla espressa disposizione dell'arti– colo 86 del Codice penale, pareva di dover sentenziare che l'amnistia per condan11e sublte in forza dell'art. 247 (eccitamento all 1 oclio fra le classi) toglie tutti gli effetti della. condanna, anche l'inca))acità di essere eletti ed elettori amministrativi; altri invece. e sovratutto la. su– prema Corte, fu di parere 01,posto e, distinguendo l'ar– ticolo 22, comma f), da tutta l'economia del Codice pe– nale, stabill che l'amnistia, se cancella la condanna e la pena agli effetti della legge punitiva, nulla cancella agli effetti della legge amministrativa che si inspira ad altri criteri. La dissonanza fra le varie sentenze è opportu11O che cessi con la soppressione del noto inciso, e il pre– sente disegno toglie ogni occasione di dissidio fra le ,·arie sentenze della. magistratura, toglie ogni contrad– dizione fra la legge politica e la legge amministrativa. Parve inoltre alla maggioranza del YOstroUfficio cen– trale troppo severo, forse ino])J)Ortuno e ingiusto, annove– rare l'eccitamento all'odio fra le classi come uno dei peggiori reati, da equipararsi, per gli effetti dell'elet– torato amministrativo, al furto, al falso, ai reati car– nali, ecc. I temJ>i nuovi hanno mutato assai i criteri per apprezzare queste varie specie di reati. Si consideri che costituisce reato di eccitamento all'odio il solo fatto di predicare in pubblico, io mezzo alla folla, ciò che invece è lecitii,simo di bandire per mezzo di opuscoli e di libri; si consideri che, mentre l'autore di questi va impunito, il predicatore delle stesse idee, sol perchè lo faccia io pubblico, va soggetto già a multa e ad una opportuna detenzione che lo tolga materialmente dalla possibilità lii rar del male e lo punisca del male già fatto; si con– sideri influe che, nel tempo successivo, al tempo di po– steriori elezioni amministrative, le JJ.arole dett~· da chi ha eccitato una folla all'odio possono già. essere intera mente dimenticate, quando quelle scritte dall'autore ri: voluzionario sono ancora vive e vitali e pe1·maogouo efficace stimolo n.ll 'avversione e all'odio fni le clas8i; eppure quello, di cui sarà forse perfino scordato il nome, oltre aver subito una condanna, non sarà mai nè eleg– gibile nò eligente amministrativo; e questo, le cui teorie seguitano a infiltrare veleno nelle masse, sarà impunito sempre e sempre elettore e magari eletto; tutto ciò si consideri bene, e aJJparirà vieppii'1 ingiusto che 11effetto nella condanna per l'eccitamento all'odio vada al di là della espiazione della pena, vada al di là. della prero– gativa regia dell'amnistia, e giunga fln ad escludere perpetuamente il reo di un momento di esaltazione da ogni discussione amministrativa, da ogni J)artecipazione alla vita pubblica locale, che è il primo e pili efficace agone dove prepararsi per le future lotte politiche. Per que8te prinripali considerazioni, tralasciando altre parecchie che ci portel'Obbero troppo in lungo, la mag– gioranza dell'Ufficio centrale vi propo11e con piena fi– ducia la votazione del J}l'esente disegno. Adài 4 l1'gUo 19Q4. Roux, relatori'. Il dis,·or.,o del Presidente ilei Coiuiyl'io. Ed ecco infine 1a risposta dell'on. Giolitti al sena– tore Municchi) secondo il quale, piuttosto che am– mettere all'elettorato amministrativo i condannati per odio di classe, si doveva - se mai - escluderli anche clall 1 elettorato politico (tornata 5 luglio cor– rente): Come il Senato sa, questo disegno di legge non è d'i– niziativa del Governo; però il Governo lo ha. accettato di tutto cuore, perchè lo ritiene giusto ed equo. j,: un fatto che la incongruenza della nostra legislazione non potrebt,o essere più evidente. Coloro che sono stati con– dannati per il reato previsto dall'art. 247 1 di cui parlerò pili specialmente fra poco, possono essere e sono elet– tori politici, diventano deputati e possono diventare se– natori, e sono tuttavia giudicati indegni di essere elet– tori amministrativi. Io credo che incongruenza più evi• dente di questa non ei potrebbe essere, tanto evidente che della necessità. di correggerla lo ste:-:sosenatore Municchi ha convenuto. Egli però vorrebbe che la cor– rezione si facesse in senso inverso; cioè che coloro, che sono stati condannati per avere eccitato all'odio fra le varie classi sociali, fossero dichiarati anche incapaci di essere elettori politici. Non posso convenire in questa sua OJ>inioue e, a dimostrare la ragionevolezza della mia convinzione, lo prego di fare una osservazione sul sistema tanto delle nostre leggi elettorali politiche, quanto della leggo comunale e provinciale. La legge comunale e provinciale, all'art. 22 che ora si tratta di correggere, dichiara indegni dell'elettorato due categorie di condannati: i conclannati a pene gra– vissime, ergastolo, interdizione perpetua dai publ>lici uffici o alla reclusione e detenzione J>erun tempo mag• giore di cinque anni. Qualunque sia il titolo del reato che ha prodotto la condanna a una delle pene ora in– dicate, ne sorge l'incapacità di essere elettore ammìni– strativo. Poi nello stesso articolo vi è un'altra serie di reati, che produce eguale incapacità, qualunque sia la durata della J)ena, e sono i reati infamanti; di fatti si parla di condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, cli ricettazione dolosa di oggetti furti\·i, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale; di qualunque specie di falso, falsa testimonianza e ca– lunnia: e qui siamo sempre nel tema dì reati inramanti, che intaccano l'onore delh~ penona; poi viene il reato
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