Critica Sociale - Anno XIV - n. 14 - 16 luglio 1904
CRITICA SOCIALE 213 all'odio fra le cla:,si vcni!ò!'18 cancellato dall'articolo 22 dell1\ le~ge comunale, o <'hc e!lso \Cnissc del pari intro– dotto come tilolo di iudegnitÌt. ole ttora.lo noll'articolo !lG dclii\ lel,l'gc elettorale politica. ;\In, poichò certo nesi-uno vorrebbe oggi proporre od acrog\ioro modificazioni re– strittivo al vigente regimo elettorale, ò evidente che la Jlrima soluziono ò la sola che possa ei:;sere accolta. Sononrhè le stesse vicenllo della politica interna, che resero oggimai rarissimo l'uso dell'articolo 247 Codice penalo a scopo di persecuzione politica 1 e il succeder-.i di ripetute amnistie i,;ovrano che dovevano, giusta l'ar– ticolo :,.,6del Codice penale, cancellare tutti gli eft'cttt penali delle passate condanne, avrebbero tolta ogni importanza pratica alla questiono, se una recente inat– tesa giurisprudenza della ca ..~azione 11enale non la n,·esse risuscitata. Contro il pnrere, infatti, non Aolo delle Commissioni elettorali, dei Consigli comunali e· provinci:tli e delle ste-iso Corti d'appello a cui fu primamente presentato il cnso concreto, il supremo Collegio giudiziario, con ripe– tute pronunzie concortli d l decorso anno woa - hasti rammentare c1uella del febbraio in camia )torgari ed altri, e quelle del dicembre rolath·e al cuso degli ono– revoli Bertesi 1 .Agnini e loro colleghi ~tabiliva una ma11sima 1 In quRle finì per imporsi nlle Corti di rinvio, giusta la quale l'art. 86 del Cotlice pennie subirebbe una interpretazione restrittiva: la sovrana amnistia cnn· celierebbe bensl lutti gli effetti penali della condanna, ma 11011 ne cancellerebbe gli effetti penali l'leltorali; ill "dimenticanza m consigliata al Sovrauo da insindacabili rng-ioui di pubblico interesse, non agirebbe che a metà; rimarrebbe vho, malgrado lo amnistie, " l'indice di ri– • JJrovazione che, per la legge elettorale, viene rappre– u ~entnlo dal i,;emplice ratto della patita condanna,,; 1o la onorabilità del libero cittadino.,, sulla quale :;i fonda la dignità tlell'elcttorato 1 continuerebbe ad c.ssere" scossa profondamente n j tutto ciò, ben ~'intende, ai i.Oli effetti dell'elettorato e della eleggibilità amministrath•a. Non !'lpotta. certa.mente alla Camera sindacare i criteri del magistrato giudiziario; ma non può essa, d'altro canto, sottrarsi nll'e!lame della st.ranls~ima condizione di ratto che una rogiflatta. giurisprudenza viene creando e che si allarga naturalmente a sempre maggior numero di loca. lità o di 11cr:;011e.:Mentre infatti, por essa 1 viene limitata la portata della regia prerogativa, contro l'anticbi~,.imo precetto: tJru,-ficium imveratoris, quocl a d1t'i11a scilicel i11d11lyenlinproficiscifur, quam plenissime iuln:p1·ftal'i <frbf'mw.-, e in opposizione allo ma.~sime che, in materia di sovrana amnistia, ,·ennero da questa Rtcssa Camera ripetutamoute proclamate (I); dall'altro lato viene im– po~ta, al diritto dei cittadini alla scelta dei propri am– minl ... tratori comunali o provinciali, una limitazione che l'opinione pubblica non riesce a spiegarsi. E l'incon– gruenza culmina in questo effetto, la cui semplice indi· cazione ricsrirà più eloquente di ogni elucubrazione dottrinale: che vi sono già parecchi nostri colleghi - o molti più ve ne potranno essere domani, sol che piaccia a qualrhc loro avversario pre\'alcrsi dell'azione popolare por ilH'ocaro contro CS!-oi l'af)J)licazionc della. giurispru- ( 1) I.O. ClllllCrtl d(•! (I01J11t!\tl, 110110. tor1rnt11 (l(.l\ 2t, Ui,(OèlO Hl9:,, dlscu· télltlOIII 1U Cl(•tlont lii Barhuto o l)l••l't•lkC', (' 1}J H"t'U!l!\IO 1900, <IIKCU• INUlosl (lllOIIO di Turati. !)(• AIUlrt•lK {' ("hlt'~I. rlt,·nuo <'hC l'11.11111l11tin avC',11<" anche 1·ft'cttoretroattivo 1u-1 •t•IIMO di rl'~tltulrc ,·Rlldltàa una ch•1.\011<1coin11tuta"1 In 11recedtn1.,q t·IOt•\"lth-llt!.'m(•nto In ba~c Rl <'Oni•t•llo, llluetralo ,la tultl I tr,u1a11,11 ,,.,1rt'l.1b<' fnclle sro:.ri,--10 cli t•rm.1111011(•com1•ll11rne l'l!lcn1•0, t• rll,ntllto dall'tiu. Zanardelll nf'IIR no111zh1110- al lt~ J)el t.·odlce 1,enate, t'ho .. l'auu11-4tla "-"'•tl'lla il r111to ••tllt~lmo ohe~ OH"geuo dell'aziono J1t•11alt• fl d(•lhlco11druuu1 ~· denni del Supremo Collegio i qunli 1 mentre sono in• \'C'Stiti dell'altis~imo mandnto di rRt>l)re~entare la nazione in quc ... ta as ..emblea, sono poi dc!i!tituili del diritto, non solo di rappresentare i loro roncittadini, ma flnanco di eleggere chi li rapprc!lenti nei C'Oniligli riel Comune o <lella Provincia; essendo essi per questo riguardo segnati di uota d'infamia pressochò inclolebile, allo stesso titolo dei frnudolenli, dei falliti, degli ammoniti o dei sotto– poo:ili alla vigilanza speciale. \'i -.arcbbe cioè una doppia onorabili fa e di,inità elet– torale: quella, di qualità inreriore 1 por essere deputati nl Parlamento, e un'altra, cli natura più distinta, per e..sere con!iliglieri od anche semplici elettori comunali <' JJro,•incialL E potrebbe cotH'Orroro a dare leggi alle Pro– vincie cd ai Comuni chi, nel!' iutcres-.o di questi, è re– putato indegno di contribuire ad applicarle. {') La soppressione, dal comma. f dell'nrt. 22 della legge comunale e provinciale, dello parole " pe1· cccitammto <tl– r1xho fra {P cla.-1sisodali " taglia alla radice le lame-11- tritc incongruenze; rbtabiliscc la. coer('nza fra i criteri 1 t•,fr•lativi dell'e!Pttorato politico e i criteri dell'eletto– rato amministratirn in tema cli indegnità e pone que.-.ti ultimi in miglior accordo coi principi del vigente diritto 11ubblico italiano, cbo non consentono, per moth·i poli– tici, menomazione dei diritti e~scnziali del cittadino; compie l'opera di sociale pacificazione cui intendono concordi da pili anni Parlamento e ÙO\'crno. :Non potrì~ quindi, confidiamo, non raccogliere l'unanime consenso dei c\uc rami del Parla.mento. 'J'ntATl, 1·t>latnrf'. La lf<·la:.,/r;u<• al 81•1u1to. S<'lln tornata :?H giugno In. C11.111ern t'rn troppo 11f• foll,ttn. cli hn oro, do, uto n.ll' im111inC'nza delle "aeanzc, per sciupar tempo ncll'ac-radcmia cli una discusi;ionc sovnt un tcma 1 sul quale una. così eloquente unani– mi ti\ si era già manifestata. 11; tutto faceva supporre <'il<' uguale accoglimento gli scrhcrehhe il Senato, ove l'on. B.oux, per l't;flìcio rcntralc, presentava ht H('lazionc seguente (~. :!!12-A): ,..,'i[lno,•I SP11atori 1 Il J>resente disegno di legge è dovuto all'iniziativa. pri,·ata di un deputato; ma questa iniziativa non solo ru con:,entita dal ÙO\'erno, ma ru avvalorata dalla ap– pro,·a1.ione di esso o dalla dimo11trazione della opportu– nità o <lolla logica ragione,•olczz(l del diseino propo.o,to. I.a Commissione parlamentare fu unanime nel pro– porne l'approvazione alla Camera dei deputati j e questa l'uccettò nella seduta. del 26 giugno con I76 voti favo– ro\'oli e soli 4~ contrari. La di11posizione, che la magJ{iOran,m del vostro Ufficio centrale ,•i raccomanda, è appoggiata ad alcuni criteri generali di opportunità o a taluni prìucipì di equità. che a noi paiono intuitivi o che accenneremo brevemente senza ~cenderc a trOJ}pe ragioni o considerazioni speciali. 1 1 1 f"r,l ·~ t'(lll'H'll"UCnzo lllÌt llngolarl di•lla ll1Rll$1madOlttltR (1alla CassA1.lo111• tH'nAle n1ol essurt• 11otat11, non ro~"" che a titolo di cu– rlo~uà, la ~cgucnte: Il Signor Onmbara1u1,con~hl"lh•rccomunali.' di F11l.JIIIC1(Alltll, /> OlùttO Sindaco (h•l <"Ollltlllc); C6801Hl0 stato 111 nitri tClml)I condannato In base all'nrt. \!n, Il 1irofottono annulla la no– mlnn; Oambnrana ricorre al ltt', li r1uah.1, su co11rorme1mrorodel ('onslgllo di stnto, l)Cressere la ound111ma e~tlnt11In ,•1rtl1 d1 am• nht!R, ron derrl'to U glu'fno 1001nrouullc 11\t•11Rmentc Il rlcor,.o. l'lo11o~lant1•, In ha~c alla glorl11prurtl'.'nZA. della Corto su1ircmn, Il l'ru1·urat ore ge nerale otUene dnlln Corto di (·11~ale sentcnza, co111ro Il 1,nmbnr, rna.di tl!.'Catleu:e.A. da C011'4IJ.rlll-ro cornunalc. Abbiamo cc,~\un sindaco thc 11011 è consl,rllere, e unn rl'l:flA t1.mnhllala cui h1ttrp.-t• fo:11l1i, cmltiltkt•, consacr!lta In un tll'creto reale, è !ICOnf~;oilatR, 111 n<>me di i,;.li., dall'aucorttà ttludtzlarla.
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