Critica Sociale - Anno XIV - n. 11 - 1 giugno 1904

166 CRITICA SOCIALE inf,u1zia. Da tutti questi stu<lt sono nate due scienze nuovo: la puericultura intrauterina e l'allevamento ra– zionale dei bimbi lattanti, le quali non hanno limitato i loro benefici al campo delle conoscenze umane, ma banno portato uno dei pii, validi contributi alla difesa delle madri e dell'infanzia, con organizzazioni igieniche, caratteristiche e di un grande valore preventivo. I partigiani della legi:ilazione sociale, tra cui - in prima fila - i socialisti, hanno ratto buon pro di tutte queste conclusioni, cercando di trascinare i parlamenti nel movimento di protezione legale della maternità; ma è curioso notare che, se altro forme di protezione dei lavoratori hanno trionfato abbastanza presto e facil– mente, quella che riguarda le donne troYa le più aspre resistenze. Anche l'Italia è riuscita nel 1902) dopo molti anni di i1wocazione, di agitazioni, di lotte - le prime aflerma– zioni colletth·e risalgono al 1888 al Congresso di Bo– logua del Partito operaio (') - a far penetrare nella sua non abbondrwto legislazione sociale, un po' di difesa delroperaia e della madre operaia. Ma - pur troppo - non si tratta che di pochi accenni. JI meglio, come ò facile intendere, rimane escluso, sicchè a due soli anni di distanza dalla uuova legge si presenta l'assoluta ne– cessità di migliorarla e di completarla. La nuova legge tutela la doun:~ operaia. con queste disposizioni: a) Divieto di lavoro nei sotterranei delle cave, delle miniere, delle gallerie per le do1111e cli qualsiasi età; nei lavori pericolosi o insalubri per le donne minorenni (ar - ticolo 1); b) Di\'ieto del lavoro notturno, subito, per le donne minorenni; dopo cinque anni dalla promulgazione della legge, 1m· tutte le dom1e di qualsiasi efù. (art. 5); e) Riposo di un mese, per le puerperee in via nor– male, di tre settimane, in via eccezionale (art. 6) j d) Orario massimo di 12 ore per le donne di qual– sia.si età, con adeguati riposi (art. 7); e) riposo festh,o delle donne di qualsiasi età (art, 9). A queste prescrizioni, che concernono esclusivamente le donne 1 ne va aggiunta una i cui vantaggi si riversano in modo 1>articolare sui bambini lattanti. L'art. 10 stabilisce difatti che le fabbriche, con almeno ·so operaie, debbano avere una stanza di allattamento, per le operaie nutrici; queste potranno però, volendolo, chiedere 11usc,ita per andare ad allattare al loro do– micilio. Rilevo che è enorme l'aVer stabilito l'orario massimo di 12 ore, e che le stanze d'allattamento e il diritto di uscita forse riusciranno una delusione, perchè o la di– stanza dalla fabbrica all'abitazione, o l'inclemenza del tempo, o l'insufficienza dell 1 intervallo di riposo impedi– ranno alla maggior parte di ricorrervi. ~la non ò di ciò che pili voglio preoccuparmi. Le lacune maggiori della legge sono nei riguardi della maternità e su di esse conviene che si fermi, in modo speciale, l'attenzione nostra. Le pili importanti sono, a mio parere, queste: o) La legge, innanzi tutto, di\•ieta a tutte le <tonne i lavori sotterranei, ma J)ermette alle maggioronni i la– vori pericolosi o insalubri, e quindi li permette anche alle donne in stato di grnvidan:rn. b) È concesso il riposo di un mese per le puerpere, ma non si stabilisce altrettanto o pili per Pultimo J)e- r 11 Per la cronaca delle aiformazlonl 011ern10e soclallste sulla iiro– tczlone delle llworatrlcl, vedi la r11.cco1tadl .\"otl::it e llor,mie111i. 11111.>– l)l!cnta nel llK-2 dall'U11Wnt fe111mi11f.le ,u ,lftlam,. riodo della gravidanza, egualmente critico por la maJre e assai importante pel nascituro. e) Si rende la legge odiosa e scarsamente applica– bile col non corrispondere al 1'i(J.JOSO obbUgatorio uii s11s– sidio obbligatorio e col non dare alla donna che, per la gravidanza, si assenta dal lavoro la garanzia cli non essere per tale motivo licen:dnta. Queste lacune mi paiono così gravi e su di esse cir– colano ancora tanti giudizi errati, che mi propongo di esaminarle da vicino. . . . I. - Grariilanza e 'industrie ·insalubri. - .Non si com– prende come la legge, che ha creduto OpJJOrtuno vietare i lavori sotterranei alle donne di ogni età e i lavori in– salubri alle minorenni, 11011 abbia esteso il medesimo divieto o/meno anche alle donne gestanti. Questa esten– sione si impone, Il lavoro può presentare danno nellagrnvidanza. o per la fatica o per la posizione (') o i movimenti ai quali costringe la donua o per le sostanze tossiche che può far penetrare nel corpo di lei. .Nel primo caso potrà ba.• stare un riposo negli ultimi mesi, ma uel secondo sarà indispensabile sottrarre senz'altro la donna alle cause d'intossicazione. Bastino alcuni fatti. Uno degli esempi: più tipici è quello delle operaie che lavorano nelle fabbriche di tabacco. Secondo la mag– gior parte degli autori la nicotina fa sentire i suoi ef– fetti perniciosi sulla madre, sullo svolgimento della gra– vidanza, ma inoltre anche sul reto e poi sul bambino: 11 Già dall'utero materno incomincia la nicotina a far sentire i suoi tristi effetti e più tardi l'anelenamento si prosegue per mezzo del latte materno, in cui certa– mente si contiene la nicotina, come risulta dalle osser– vazioni di Drysrlale. 11 (l) /Jrocharcl, Delammy ed altri sareblJero di questo pa– rere. Charpentier ossenò 45 alJorti su 100gravidanze di sigaraie. Kostfrtl vide morire, nel primo anno di vita, 104 figli di sigRraie su 500 nati. ('J Non diversamente aniene in molte altro industrie ed iu particolar modo in quelle che si servono del fosforo, del piombo, del mercurio, dello zinco, del solfuro di carbonio. Sono noti ad esempio gli stretti rapporti cbe passano tra alcune delle classiche intossicazioni professionali ; l'idrargirismo, il saturnismo ed nitre consimili e la fun– zione genitale della donna. Esse concludono tutte ad una grande frequenza di aborti, a parti prematuri, a bambini cachettici, a neonati non vitali. La particolare diligenza con cui si studiano oggi le malattie del lavoro ha cinto luogo ad un'abbondante letteratura in proposito, in cui non ci sarebbe che da pescare a ))iene mani le pili ter– ribili documentazioui delle distruzioni implacabili che compiono alcune industrie. Onde risulta indiSJJensabile che le donne, almeno nel periodo della gestazione, siano sottratte a queste cause dissolvitrici. Il provvedimento non si presenta del resto eccezio– nalmente gravoso. Ho calcolato quante donne lavorano nelle 22 industrie i11sail1bri elencate nella tabella A del regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. l::sse sono più di 2000. Ji'acendo le (1 J In un rcccnto studio su ~ 1,a Ienge ;ml Im,o,·o I·t11tcoI0 ,, 110 ricordato gli aborti e I pari! JJrema.turt clellc mondariso, CN.U &a.tl 11re,'lllentemenlc dalla 1111eelale11os1z1oneciel coriio (Vodl c,·utca &J– clole1 !904, N'. 8). ("') Dott. TINOZZI · 11 tabacco, 11ag. 88. (3 J l)QTTOR GICLIOLJ: l,t 111(1/llttie ,tet /{WO,.O, 11ag. su.

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