Critica Sociale - Anno XIV - n. 10 - 16 maggio 1904

152 CRITICA SOCIALE che il carico dell'assicurazione dovesse tutto gm.v,u·c sugli imprenditori: del che gi,'1, a privata. inizhttiv!l, non manca qualche esempio. U Comirato considerò che, se l'assunzione del· l'intero carico può cssC'rc consigliato ai maggiori incluslriali - nè certo 1a legge vi porrà impedi– menti - da mg-ioni, che quasi sempre coincidono, di umanità o di utilitarismo beninteso; una mas– sima, che a tutti l'imponesse, desterebbe le proteste di molti industriali minori, meno disposti o capaci a sopportarlo. Xè, d'altronde, il concorao delle ope– raie è prh·o di valore morale; come quello che toglie al sussidio l'apparente carnttere cli beneficenza J)fl· dronnlc, e interessa le operaie stesse al principio ed al congegno amministrativo della loro tutela. Pane dunque equo - stante la tenuità del con– trihnto - che opcl'aio (fra i 15 e i 51 anni) e in· dustrialì lin ragione delle rispettive opernic assi– curate) concorressero pecuniariamente nell'eguale misurn. b) Una ragione di semplicith perora per la, qnot:t fissa (per esempio, una lira all'anno per tutte le operaie); una ra~ione di proporzionalità, quindi di migliore giustizia e di piì1 facile sopportabilità, per la quota proporzionale ai singoli salarì: tanto piì.1 che la misura dei salari tanto ò di regola più b,1ssn, quanto minore, per Peti\ immatura, la proba– hilitì1 del puerperio. Nè il sistema propor;-;ionale (i tre quarti cli una giornaht del suo salario da parte di ciascuna operaia, e altrettanto da!Pindustrialu) importa complicazione di ricerche o cli denunzie sulla misura delle singole mercedi, questa cloYendo ~ià risultare dal libretto di ciascuna operaia per Passi• curazione obbligatoria contro gli infortuni. rI paga– mento sarà fatto per trattenuta dagli imprenditori, che potranno faro il versamento complessivo alla Cassa cli rispal'mio postale. I.a Commissione si decise quindi per il sistema proporzionale. e) Può apparire a prima vista meno equo che fanciulle quindicenni appena e adulte cinquantenni, ai cui occhi o appare lontano o è ormai svanito il miraggio di possihili nozze, debbano pagare per as sicurarsi il sussidio cli puerperio e pagare nella eguale rag-ione delle loro compagne che si troYano nell1ctà piì.1prolifica, fra i 20 e i 40 anni. Non ò però da. dimenticare che è questa - in– sieme all'estensione dell'assicurazione alle nubili e allo Yedove - la condir.ione imprescindibile della relatiYa universale tenuità del tributo. Quando questo si limitasse allo operaie, che hanno la massima pro· habilità di coglierne i frutti e in un termino breve, o dovesse commisurarsi a tale probabilità, il con– corso di ciascuna - come si vede nelle Casse libere - dovrebb'essere di gran lunga maggiore, e il be– nefizio dell'assicurazione - che le piìl giovani scon• tano in attesa di connubi futuri, e le piì.1 attempate hanno scontato colla sicurezza goduta nel passato - tenclerel>be ~d avvicinarsi a zero. Nè, cl'nltronde, la sola età ò indice della probabi– litì11 maggiore o minore, del puerperio. Oltre la <'Ondizionc, ben più importante, cli nubili o di mari– tate, cònv~1-rebbe mettere in conto la razza 1 la re– gione, l'altezza dei salari, la qualità. dell'industria (1) - 1111 rumulo di coefficienti noa meno decisiYi 11ei rapporti di una giustizia rigorosamente distributiva· e og·nun vede le ,liflìcoltà pratiche nelle quali si incapperebbe. )ra 1 se l'uguaglianza del contributo nella diffcrcm:a ( 1 1 Al)blnmo risto come I(' 01wrnl(' dello ~tnto - 11cr I snlnl'i, 1a stnb1Hh1, le garnnzlc <Il cul 1ro<10110 tlln110 1111 c1uozl('nfc di nritril1tì1 (jUflSI 0·11110clellc flltrc OJ)Crflt('. delle cfa - la cui ingiustizia, del resto, è noteYol– mente scemata dalla proporzionalità del contributo colla misurn elci salario, che per le pii1 acerbe, e cli gran lunga le piì1 numerose, suol essere nnche p(lt basso - vuol essere accolta come uua necessaria espressione di soJiclarictà di classe e di sesso nei rapporti delle operaie; nuove obbiezioni e diflìcoltà si presentano quando la si consideri nei rapporti delle singole industrie e dei singoli industriali che debbono contribuire. Y'hanno rami d 1 iudustria - specialmente nella seta - che si valgono quasi esclusiYamente cli fan– ciulle in età meno propizia ai fecondi imenei; rag– giunta 11eth più propizia, esse o rimangono in fa• miglia o passano ad altre industrie et! aziende. Oli industriali, per esempio, della seta dovrebbero quindi pagare cifro, dato il numero delle rispettive fanciulle, non indifferenti, a beneficio, in realtà, di altre in– dustrie (per esempio il cotone) già per molti riguardi pii1 favoriti•. Questa obbiezione si frange però nelle riflessioni seguenti: 1° che le industrie, che si ,·algono di operaie in prevalenza giovanissime, non pagano se non per quelle fra esse che hanno superato il 1r, 0 anno; 2° che, il contributo stando in ragione ciel sa– lario, e questo ordinariamente dcll 1 eti1, la proporzione fra contributo e feconditì1 cffettiYa tende per ciò stesso a stabilirsi; 3° che, ove l'efa pili effetth•amentc fc..:onda, in– dipendentemente dal cresciuto salal'lo, venisse iu sò stessa scalarmente colpita da un aggraYio sensibil– mente maggiore, nascerebbe naturalmente, o meglio si rinforzerebbe, la tendenza ad escludere dall'in– dustria le operaie che han raggiunta quell'età., spe– cialmente le maritate; questo boicottaggio diminui– rebbe l'offerta di mano d'opera adulta, fors'anco i maritaggi e la prolificazione operaia, onde un rialzo inevitabile nei salarì delle più giovani, il quale, per quanto minirno 1 moltiplicato per tutti i giorni di lavoro dell'anno, supererebbe certo cli gran lunga la tenue differenza di quota, che un contributo scalare in ragione di età avrebbe risparmiata ai rispettivi industriali. Questi motivi - oltre una ragione di evidente semplicità amministrativa e di conseguente economia a beneficio della Cassa - persuasero la Commissione a respingere senz'altro la propost,t di una scalare adeguazione del premio, anche per la sola parte degli imprenditori, all'età delle rispettive assicurate. . .. Un nuovo articolo 7 (6 bis), formulato nelle Con– clusioni, concreta, con poche aggiunte di per sè OYvie, i concetti illustrati in questa parte della Re– lazione. È intuitivo che, trattandosi di istituto nuoYo, sog– getto ancora a tutte le alee dello esperimento, una speciale larghezza di facoltà - oltre quella della revisione periodica della misura dei prernìi e dei sussiclii - debba lasciarsi al OoYerno ed al regola• mento: il quale prrseriverà, fra l'altro, i termini e le norme per l'inscrizione alla Cassa, e potrà desti– nare fondi di riserYa a provYidenze eccezionali e facoltative per quei casi che reclamassero soccorso senza trovarsi nelle precise condizioni volute dalla legge per il dil'iLto al sussidio. Art. 7 (6 bis) da intercalarai nella leggesul lavoro delle donnee dei fanciulli. Cas.~a di -maternità. i•: istituita presso la Cassa nazionale cli previdenza una Sezione autonoma, la quale ha per iscopo di sussi-

RkJQdWJsaXNoZXIy