Critica Sociale - Anno XIV - n. 1 - 1 gennaio 1904

CRITICA SOCIALE 13 liana. I~ scritto all'art. 73 che "' l'interpretaiione dello leggi, in modo per tutti obbligatorio (e quindi anche per i magistrati), spetta esclu'!ivamente ,11 potere legi– slath•o 11• li che Yuol dire, che quando il legi~latore ha espres!ò!o in maniera chiara o netta che la tale legge ha il tale significato, non è lecito a nessuno - neppure ai magi– strati - di falsiflcnrlo. ~/'* E quanto all'amnistia, il le~islA.toro italiano ha ma– nHe.,tato senza alcun dubbio il concetto che ha voluto attribuirle. L'art. 86 Codice penale dice che l'amnisliR c-itingue l'azione penale e ra cessare l'esecuzione dellfl condanna e tutti gli effetti penali di C ..iòiR. ]la obbiettano i bravi magi'ltrnti romani che per"' ef– fetti penali ,, si intendono soltanto quelli considerati dal Codice penale e non da altro lcg~i ~peciali. O chi dà. il diritto di distinguere tra effetti penali pre\'isti dal Codice ed effetti penali previsti da nitre lej!gi 1 quando il legislatore ha scritto l'av,·erbio tutti, che, ~eco11do il clizionario della. lingua itnliana 1 abbraccia. l'uniYer– salità senza eccezione? Ubi lex 11011 dislinymt, t1ec110s c1isti11g11erelicei; è assioma tramandato in eredità. dal• l'antica. sapienza giuridica romana, Ma poi 1 è o non ò ,•ero che nei luori preparatorii dol Corlice penale si è eliminata la pos~ibilità di dnre a quell'articolo l'interpretazione restrittiYa elle ora ,·uole dargli la Corte romana? Ecco qua: Nella Relazione dell'on. Borsani in nome della Com– mi,;sione Senatoria sul progetto Vigliani del 24 feb– braio 1874, sì \Pggo: 11 r,a. Commissiono ha reputato con– veniente di togliere ogni pretesto alle questioni, specialmente in riguardo alle incnpacità. ciYili (e se– condo la Cassazione romana l'elettorato è il primo e pii1 nobile diritto del libero cittadino) dorivnnti dalle con– danne penali ed ha soppresso l'aggiuntivo " penali 11 dal testo, il quale rimane così emendato: L'amnistia fa cessare tutti gli effetti della condanna 11• Ma l'on. Eula fece osservare che con questa dizione si poteYa far ere• dere che si cancellassero anche gli effetti chili (come il risarcimento verso i t~rzi danneggiati). Ed il Borsani replicò: " La Commi!ò!siono non insiste, a condìzioue però che il mantenimento della parola " penali ,, non pre– giudichi l'intelligenza lata che la Commissione aYeYB dato a questo articolo. ,, Trasmesso il progetto ai corpi giudizinrii per le loro osservazioni, la Corte d'appello di Venezia si dichiarò favore\•ole alla permanenza dell'ineleggibilità nonostante Jlamnistia, ed, essendo questa. esclusa dall'arNcolo pro– gettato, propose l'aggiunta: " tranne la. perdita. del <H~ ritto di elettore od eleggibile, di ogni nitro diritto poli– tico e della qualità di membro del Parlamento e di giurato. ,, (1) Ma tale proposta non fu accolta; o, nella Relaziono con cui l'on .. Mancini accompagnò la presentazione del suo progetto alla Camera in data 25 novembre 1876,ne diede ragione con queste parole: • r.,'amnistin, che ò perdono cd ol,lio del reato, non risponderebbe al benefico suo fluo, so si lasciassero sus– Ristonti alcuni degli effetti penali della condanna. ,, Non fu quella dolla Corte d'appello di Venezia la sola ed ultima opposizione sollevata contro l'ampio concetto <lolla natura e portata dell 1 amnistinj perchè, al succes– sivo progetto Zanardelli, la nuo,•a Comroissioue Sena- (') S1111todelle osserv(1::io11i e])(ll 'eri.de/1 (1 maglsfr(lf11ra, noma, 1877, l)flg, 318. toria, venendo in opinione di\'crsa dnlla prccedentc 1 reco <1ueste osservazioni raccolte nolla Relazione Pessina: " L'amnistia non è sempre nccor<lata por reati politici, ma anche per reati comuni di indolo at,bietta 1 eomo fillsità 1 furti e frodi i ed è e'Sorbitanto che in que!:ìtirasi non si debba 1>il1 tenor conto delle condanne irre,•oca– bili, nè per la recicliYa, nè per il pagamento delle '!J)Cse del giudizio, nò per la necessità. della riabilitazione ,, o conseguentemente propose questa formala: 1' L'amnistia ra cessare PeiìCcuzione della cond1u111ae può far cessare con disposizione espressa tutti o in parte gli effetti J>C· nali della stessa . 1, modificata dalla Commissione reale di re,,isione e coordinamento in quest'altra:" eccettuati quelli espres-;nmoute c:,clusi nel decreto che la concede ,,. Ma l'on. Zanardelli non accettò nessuna restrizione, e, mantenendo rcrmo il testo come era stato da lui pro– posto o come ò n.ttualmonte, espose nella Relaziono al Ro le sue ragioni in questi termini: " Io non potei co1n·coire in <1ucsteopinioni. i\Ti è sem - brato che, ove si ros,;ero aceettaic le preclette propo,te, ,;;i sarebbe disconosciuto il carattere proprio dell'1lm– nistia, pronida i!ltituzione la quale 'lignifica obllo dol reato, sicchè cancella il fatto medesimo che ò og– getto dell 1 nzione penale o della condanna. Operando ossa eonseguentemonte sull'aziono, ma, per corollario Imprescindibile, sulla condnnna, ove il reato per cui si procedo sia A"iàstato giudicato; sarebbe ingiusto ed ilio• giro che i ratti non ancora doftnitiYA.mente i;ciudicati fo,;sero esenti da qualsia.-;i molestia o sanzione, laddove, per quelli cagualrncnte giudicali, si potesse mante– nere in vita qualche effetto penale. ,, All'interpretazione autentica legislativa, anteriore alla pubblicazione della legge, segue quella posteriore, con la legge 30 gonna.io 1902 sul Casellario giudiziale. lvi si legge all'art 2: " O1,tnipubblica nmminic,trazionc, per ragioni cli elot•. torato politico o amministrativo ...., può richiedere ed ot– tenere un certificato delle iscrizioni C!listenti al nome della persona designata. I ,tetti certificati sono rila.;;oiati noi limiti stabiliti nell'art. 4. ,, Ed all'art. 4 poi: " Nei certificati rila..-1ciatia richiesta di una pubblica amministrazione .... non deve farsi menzione: ..... 5" delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata conccs.;;a la riabilitazione. " La cosa era cos\ naturale che nella Relazione e nella discussione non fu data nessuna. ragione di questa di• sposizi'>nc; ma è evidente 1.:he, se nei certificati rila– sciati per uso elettorale nmmini~trntlvo non si devono menzionare le condanne estinte per amnistia o per ria– hilitazione, il legislatore ,•olle pareggiare gli effetti del• l'amnistia a quelli della riabilitazione, e far che tanto l'una quantro l'altra. togliessero via l'incapacità elet– torale. . .. Spendere maggiori parole sarebbe, per usar la frase classica, portar nottole ad Atene. Qualcheduno doman• derà: O allora perehè i giudici romani hanno cosl sen– tenziato? lo non lo so, nè ho la virtì, di dh•iuare il loro pensiero. Io penso invoco per mio conto che quei giudici iò!i0• dono in noma. b, passeggiando tra i ruderi dell'auticn. grandezza romana 1 dovrabbcro essere colpiti dalla rìfles- 1 sione che di quella grandezza il segno pili luminO!'.iO o I durevole fu la sapienza giuridica. Della quale è un frammento que,ta massima riflettente l'n1unislia: Bc– ue{lcium Impcl'atoris, qttocl a cfivi11a scilicet i11dulye11iia I 1n•oflciscitut·, quam plenissime ù1lerpretari clebemus.

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