Critica Sociale - Anno XIII - n. 7-8 - 1-16 aprile 1903

B CRITICA SOCIALE 113 dell'(l(lierna sociologia; da l'altra parte a una discussione seria e profonda. dell'unico grande sistema della storia che brilli su l'orizzonte del pensiero moderno, quello di C. Marx. PU:TRO li~ONTAN'A, NB. Le idee qui accennate saranno svolte in un libro di prossima publ>licazione su / 1Jroblemi .del materialismo storico: anche per ciò furono tralasèiate tutte le note bibliografiche non assolutamente necessarie. A DIFESADELLEMADRI OPERAIE l'royetto som1na1•io pe1• la, creazione (li una Cassa Hbt1·a di Maternità net cfrcond<wio lli B'iella,. Alcuni giorni dopo la pubblicazione del Regola– mento per Papplicazio11e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ho present1~to 1 cogli altri col– leghi socialisti, al Consiglio comunale cliBiella questa mozione: Il Consiglio comunale, tenuto conto del fatto che la legge 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne o dei fanciulli - legge che è di prossima applicazione - obbliga lo puerpere a uon pre– sentarsi al ta,·oro se non 30 giorni dopo il parto; osservato che la stessa legge non provvede ad aiu– tare In detto periodo le donne, che però sono obbligate a non ritornare al lavoro; riconoscendo la necessità che la nuova legge venga riSJJettata e non si converta in aumento di miseria delle mo.._dri che si vorrebbero aiutare; decide di prendere l'iniziativa per costituire - d 1hC· conio c<igli industriali, gli operai ed i Comuni del Cir• conciario - una Cassa libem <H Maternitù. Siccome ritengo la questione urgente e importante, faccio seguire questo studio, inteso a chiarire la ne– cessità e la praticifa della proposta. Lo studio è condotto sulle condizioni ciel Circondario di 13iella, ma può servire di norma anche per altre regioni diverse. La donna incinta e la puerpera. Aprite qualunque volume che tratti de1l'igiene femminile - sia esso trattato pretenzioso per gli specialisti, sia manualetto popolare per l'uso dei pili - e voi ne vedrnte uscire, ad ogni pa.gina, un con– siglio quasi monotono: " Alla donna si devono i migliori riguardi nell'e1>oca della gravidanza, del puerperio e dell'allattamento, o almeno essa deve venire sottratta all'eccesso della fatica ed alla vio– lenza delle emozioni forti nei periodi subito antece– denti e susseguenti il parto. " [I consiglio della scienza si accorda colla vibra– zione del nostro intimo sentimento e col comando della ragione, e non v 1 ha famiglia agiata ove non sia dolce e non abbandonata consuetudine quella di circondare la madre delle cure più sollecite e amo– rose. In questa usanza c'è l'affermazione - cosciente o no - di tre grandi, di tre solenni diritti: quello della donna a non subir tormenti mentre -- con suo dolore - prepara. la continuazione della vita; quello del nascituro a non subir compressioni nella sua vigoria e nella sua espansione avvenire; quello della società a non essere inquinata di elementi fragili, che il primo urto colla vita pieghi o spezzi. Questa concordia di indicazioni, che la scienza spiega e il raziocinio e il sentimento accettano, rende più grave la realtà che vediamo attorno a noi. re Mario Abbiate - giovane e intelligente conserva– tore d.i Vercelli - raccontava nel Congressodella Previdenza del 1900 a Milano - tra la commozione di tutti - che nelle risaie alcune volte avviene che si trasportino via, svenute, delle risaiuole, colte da dolori di parto &ul htvoro. Anche nei nostri paesi le operaie e le contadine non allentauo l'ordina.ria fatica prima della gravi• danza, neppure per un giorno, e vi ritornano pochi giorni e, sovente, solo tre o quattro, dopo il parto, sicchè i medici ogni dì debbono riscontrare quanto numerose e importanti siano Je malattie di utero che hanno origine in questa penuria di riposo. L'u– tero, dopo il parto, più voluminoso, più pesante ciel normale, coi suoi legami rilassati, facilmente si sposta, si infiamma, dando luogo a malattie che non si li– mitano agli organi generativi, ma si ripercuotono sull'organismo intero. In questo rapidissimo quadro, si sono tenuti fissi gli occhi solo sulla donna. Quanto gravi non sono le conseguenze anche pei bambini? Eppure, non ostante l'imporbmza del problema, la legislazione italiana - prima del 19 giugno 1902 - non contèneva Ja benché minima disposizione che tutelasse la donna, fotta sacra dalla maternità. La tutela della madre operaia nella legislazione estera. Se l'Italia è venuta ultima in questa, come in altre simili provvidenze legislative, la legislazione estera - incoraggiata da voti frequenti di pubbliche assemblee - era ricca di tentatiyi, di risoluzioni, di esperienze i11 questo campo. La SVr7.ZERA - fino dal 23 marzo 1877 - aveva introdotto nella Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli questo articolo: Prima e dopo il parto, è riserYnto uno SJ)azio comples– sh•o di otto $eltim<tne, dura.nte il quale le donne non J)0ssono essere aJJplicate al laYoro delle fabbriche. Esse non vi su.ranno ricevute di nuo\'O, se non fornendo la prova che sono trascorse sei settimo11e nlmeno dopo il parto. Il divieto non dava luogo ad indennizzo, che però veniva proposto in una successiva legge del 18!:lll. rn GEIU(ANTA, la legge del 17 luglio 1878 vietava il lavoro delle donne per tre settimane. dopo il parto, senza indennizzo j le leggi del 18S3, del 1885, ciel l8lli concessero l'indennizzo, e ne portarono il diritto a quattro settimane dopo il parto o a sei, su conforme parere del medico. L 'A.US 'l'RIA, nel 1885, vietò il lavoro per quattro settimane dopo il parto, nel 1888-1889 concesse l'in– dennizzo. L'UNGH81HA non si mostrò da meno, nella sua legislazione operaia clel 1884 e del 1891. 'l'auto la Germania, quanto l'Austria e ].'Ungheria non si limitano a un indennizzo, ma forniscono me– dico e medicine gratuitamente. Vennero in seguito !'OLANDA (5 maggio 1889), il BlèLGTO (13 dicembre 1889), il PORTOOALLO (14 aprile 1891), l'INGHlL'l'llRRA (1891), che limi– tarono il divieto di lavoro a quattro sett-imane dopo il parto; la NORVEG[A (27 giugno 1892) che lo fissò a sei; la SPAGNA (13 marzo 1900) che lo fissò a tre. La :F'RANCIAnon riuscì ancora ad avere una le– gislazione in proposito: non mancarono le proposte (la prima fu ciel clericale ne Mun nel 1888), non mancarono le discussioni, i voti favorevoli (il Parla– mento francese nel 1892 approvò il divieto cou re– hitivo indennizzo). Neppure migliore fortuna ebbe il progetto recentissimo di Strauss (1899-1902) che

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