Critica Sociale - Anno XIII - n. 6 - 16 marzo 1903

CRITICA SOCIALE 95 sumibili e dichiRrati intenti della. legge, che questa retribuzione debbR-essere adeguatti al prezzo medio corrente. t vero che si parla di giornata a beueficio del locatore, ma tale beneficio si potrebbe pensare Insito nella opportunità fJl,Uaal locatore di M•ere al bisogno giornate quante ne ,·oglia. Che la cosa stia invece affatto diversamente, ci ,•iene accertato dalla Relazione ministeriale. A 1>a– gina 6, za colonna, della Relazione - è detto che " il corrispettivo mi11ore delle giornate è giustificato " dall'obbligo assunto a sua volta dal locatore cli " assicurare al conhulino un lavoro continuativo ,,, e pili avanti (a pag. 7, colonna prima) che il pro– prietario viene ad ottenere " il non lieve vantaggio " (è proprio i1 caso di menarne vanto!) " di poter pre• " tendere dal colono giornate obbligatorie di lavoro " a. pr ezzo minore di quello che dovrebbe pagare li n.cl a ltro ,,. Post o ciò, riesce incomprensibile per la sua asso– luta superfluità la cura posta dflll'onorcvole ministro nel determinarno quale sarà. la. base per la fissazione della giornata. Fosse almeno eletto che il compenso non potrà mai in nessun caso essere inferiore ad una data frazione, la metà, un terzo di detta base! ma no; una. volta determinata la base, sarà lecito stipulare che il compenso sia nrngari di un decimo della stessa: c'è la base, e la giustizhL è salva. La qtrnle base, del resto, è di assai discutibile pra– ticità. Ho cli gilL osservato, a proposito dell'accapar– ramento delle clcrrnte, che non è possibile detenni– nare prezzi correnti tali eia escludere eventuali litigi e sopraffazioni; ma una tale impossibilità risorge anche meglio quando si tratti di fissare, Comune per Comune, stagione per stagione, settimana (nei mesi cli maggior lavoro) por settimana, il prezzo corrente medio della g'iornata. Per le clerrnto almeno un prezzo medio si fa sui mercati dalla grande speculazione o risponde quasi sempre a una relntiva realtà, ma chi farà il prezzo medio della giornnta di lavoro nelle campagne? .Naturalmente lo faranno i padroni, e, se il sindaco vorrà. incaricarsi cli pubblicare i listini all'ftlbo comunale, saranno ancor1.1.i ptulroni a com• pilarlo, perchè nessuno ignora come nei Comuni di campagna sia la proprietà. fondiaria che detiene di• spoticamento o incontrollabilmente il potere. In questo senso può dirsi che il progetto peg– giora, quanto alle giornate obbliyutorie, le condizioni attuali. Og-gi alla giornata obbligatoria è assegnato in principio del contratto un salario fisso, quale lo vuole il padrone, e una ,•olta. fiss,1to, rimane. D'ora innanzi sarà. invece a principio di contratto stabilita una propornionale, quale, s'intende, il padrone la vorrà, ma quando poi, volta. per volta, si tratterà d1 attribuire un valore assoluto a questa prO(>orzionale, sarà assunta quella base ciel còmputo che i J)adro11i, rimosso ogni contracldittorio,avran saputo predisporre. Dalla padella. nelle bragie; ecco in poche parole la sostanza di questa bella novità. Si dice spesso - ed è vero in gran parte - che la pressione dell'opinione pubhlica e Popera della giurispruclenz!l precedono e determin,lnO la pronuncia legislativa. Noi caso in esame si verifica il contrario. L'opinione pubblica. in tutti i paesi di mezzadria. è fieramente avversa. nll'istituto delle git1rnate obbli• gatorie, anche in base al riflesso, non certamente trascurabile, che la giornata. obbliga.toria del llll'Z– zadro avvilisco e deprime la mercede cie l lavoro li• bero, e, mentl'O non giova all 'obblig11.to , danneggia enormemente il lavoratore avv entizio ('). La giuris- (') i: doveroso 11ul rlconl11re che la nc111zlo11e,eon un11 tr111111ulll\llÌ i,luJ1eracente, e1111mer11,irn I ,•1111t11ggl dcllR lflornlltA obbllgatorlR 11 1111l11rlo ridotto, anche 111c1tml1111zione del confllltt, non 11010 tra 1111- <1ron1e co1on1, ma (mcht tt'a colo11i e ll11:(walo,·i tstnmti. Vedere per çrN\cre 1l pAgln117, 1• ro1on111t. 'l a prudeuza ha cominciato ad avviarsi sulla strada, tracciatale dall'opinione. Cito la sentenza 19 feb· braio 1902 della Corte di :Milano {.ilionit. dei 'J'rib., pag. 572, HIOi?) che ha dichiarato " non essere giusto " motivo di risoluzione del contratto di colonia il " semplice fatto che il colono non abbia 1>restato a " fil.voredel padrone alcune giornate dì lavoro espres– " samente 1>attuite ,,. E l'altra ancor più coraggiosa. ciel pretore di Monza del 10 aprile 1\)02 (Jlfonit. lici 'J'rib., pag. 937, U)02) che dichiaro. " nullo il patto " secondo cui il colono si obblighi a prestare a ri– " chiesta ciel 1>aclrone un numero imletenuinato cli li giornate di 1avoro ,,. Ma il Governo riformatore si rifiuta di procedere per la via che gli è aperta da quegli scavezza.colli, che sono i giudici italiani, e pre– ferisce infondere nuova vita a una mostruosa con– suetudine, che ripete le proprie origini dal medio-evo feudale e riproduce tra noi lo delizie della corvata. Una volta si riteueva che l'uomo libero, appunto perchè tale, nell'esercizio della libertà, potesse ren– dere sè stesso schiavo. Salya la maggiore o minore hititudine dell'u.pplicazione, pare si aspiri a conser– vnre ql).esto 1>rincipio ('). . .. Rimarrebbe a dire ciel patto di migliorìa e del come il contadino, in caso di risoluzione fuori tor mino della mezzadria., si possa garantire secondo equiti\ la restituzione <li quel ch'egli non ha potuto godere. :.\la questo pHtto di miglioria non è affatto usitato, mentre lo si conosce solhmto nel contratto d'affitto, e 11011 è quindi il caso ch'io me ne occupi. Così anche non mi trattengo sulla novità che ho elcnca.t.o al .N. 3. J~: di poco conto, ma buona., e non val la pena che se ne elica di pil1. . .. Così abbiam veduto a che cosa si riduca in so– stanza il progetto nei riguardi della mezzadria e come si riveli all'esame affatto insufficiente a prov• vedere ai bisogni ed ·alle miserie dei coloni. rnvano noi vi cerchiamo dentro la trovata geniale ed energica.; parrebbe quasi che, della compilazione di quei pochi, incerti e paurosi ritocchi, sia stata incaricata uni~ Commissione cli proprietari s1>ilorci 1 preoccu1>ati di far buona figura dinanzi al pubblico col minor danno possibile. Ilo detto diffusamente che, senza Ja stabilitrL della mezzadria, derivante da. una durata conveniente ciel contratto, non è il caso di sperar nulla cli buono da qualsiasi riforma. Aggiungo ora che la sincerità. e la buona fede nella esecuzione del contratto non potranno essere restituite se non quit.ndo, mediante norme obbligatorie, sia provveduto a istituire tra padrone e mezzadro una contabilità. rogoJare, cioè 1>er,iocl.ica. e frequente. Fondamento poi cli una corrotta contabilità dev'essere questo, che il contratto sia soritto fin dal momento della sua stipula– zione e che al contadino ne sif~consegnata una copia, per modo che nessuna appostazìone possa apparire sui libri tra i conti, la quale non trovi la pro· pria giustificazione in una esplicita. clausola. della scrittura. (') I.a nelazlono rro,a Che 1tll'obbll!(O dellll glormua da 11arte del conlRdhlO eorrl!lj)OlldO da parto del plldrono l'obhllgo (11VRlenl di 1111 Il 11rereren:rn olio d'nltrl. 11 disegno tll leggo non <\loe nulla dt <1ut'."8t'obbl!l(0 <lei 1>n11ronc, nm, 0\'e 10 11\supponga, ciò t1ev•c11sero llmlrnto alle giornate t\R Impiegarsi nel f01HI0 dato 111 1nezzat\rl11, mentre noi 11np11lau10 che Il 111ì1 dello volte, lh do1•e la giornata ob• bllgntorla è un ,·ero nagello, e,;;;111, i.) richiesta, r11orldel fondo In mei:- 1:adrla, 11elfondo ron11otto dAI padrone 111 oeonomlA. Del re!to, se Il\ 1tlorn1LtaobbllgatorlR è a minor 11rczzo del 11or111alc, 11011 è una gran 1rovata 1'1wcreoblll\gato Il padrone a valer111di quella. Che diamine l C'è forse J)cr1co10che et preferisca pagar dlocl (1uc1che 111 può a,·ere 11<'r cinque~

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