Critica Sociale - Anno XIII - n. 6 - 16 marzo 1903

81 94 CRITICA SOCIALE . .. Dalla .Relazione ministeriale risulta (pag. S, 1 Il col.) che non è ritenuto angarico il patto che accolla. al colono in tutto o in parte l'imposta prediale. Del lìtto deIJa casa nulla si dice, il che ci fa ritenere che non sia sorto nemmeno il dubbio sulla sua le– gittimità. Ma il primo è srngarico a tuttn evidenza. L'im• posta colpisce il fondo, non la coltivazione del fondo, e in quanto il locatore consegna il fondo per la col– tivazione al mezzadro, lo deve consegnare senza ag– gravii che ne diminuiscano il possibile reddito. In seno alla Commissione, gli onorevoli Oianturco e Cavalieri sostenevano la tesi, che poi il Governo ha adottato, ma consentirono a dichiiuare la nullità del patto, che mette a carico del coltivA.tore le imposte e sovraimposte non ancora stabilite all1epoca ciel con• tratto. (Commissione per lo studio dei contrntti a• grarii. Osservazioni e notizie clcll'avv. Cavagnari, pag. 10). JI Governo, per far pili presto, non ha te• nuto conto nemmeno di questa limitazione del prin· ci1>io,ma non si può non osservare che. colla. limi· tazione stessa ò confutato il principio. B per vero: o è giusto che il coltivatore abbia a. suo carico l'im– posta., e allora ciò non dev'essere solo per l'imposta attuale j o non è giusto ch'egli sia colpito dall'im– posta che sopravviene al contratto, e per la stessa ragione egli non deve subire il carico della attuale. La questione a me del resto 1>arerisolta dalPart. 9 della legge sulla Ricchezza mobile. Essa colpisce i redditi agrari in quanto siano percetti eia persone ~stranee alla proprietà del fondo e perciò anche la quota spettante al colono. Se a ()Uesto vogliamo ac– collare anche l'imposta. prediale, si viene all'assurdo incredibile che tutte le tasse gravino il lavoro e la pl'Oprietà ne sia esonerata ( 1 ). Veniamo al fitto della casa. A primo aspetto J)UÒ parere il patto relativo giustificato eia ciò, che, ove e!:lsosia tolto, nessun altro vanta~gio ricava. il pa– llrone dal fabbricato colonico. Ma dò non è in realtà. Della casa che il contadino abita godo lo stesso pa– drone, in quanto non ò possibile la miglior coltiva• zione del fondo, se il contadino non abita sul fondo coltivato. ·È tanto necessario al buon regime del fondo, d1 e que sto fornisca le stalle pel bestiame necessario al.la coltivazione, come è necessario che dia allogg io al colono. E ciò ò tanto ovvio, che lo stesso legislatore ha eolJ>ito i caseggiati colonici colla stessa imposta ciel terreno non fabbricato, in ragione di superficie j ammettere come legittima la stipulazione di un affitto di casa ò tanto quindi come riconoscere al padrone la percezione cli un reddito non tassabile. La cosa è così certa, che fino a 1>oco tem1>0addietro nessuno ha. pensato nella mezzadria ad imporre un nffitto al colono. Si tratta cli una angheria di data recente: lo riconosce e lo deplora nella Relazione al suo progetto lo stesso on. , onnino, ( 1) Dopo di aver (letto 011e11011 ritiene irngnrleo Il 1>11,tto dcllft trftl• lazlonc dell'lm1101ta, Il Oovcrno soggiunge che A Il miglior 1\1tema • è di lasciare al magliltra10 la ra.coltà di determinare di CAIOIn 5 caso se Il pagamento d1 una quota dell'lm1)osta rond\11,rlaa carico " del conduttore 11a o non sia J}Atloangartco ~· Neuuno, credo 10, vorrà giurare che nemmeno 11, (1uesto 1iro1>01Uo Il oo,·erno dimostri una 1traordlnarl11, chiarezza e 1ireelslone di 11('111\ero.Non 11può del resto non rllenue ohe quest11, de111ore,·01e Incertezza di crlierll ò ~c:~~t 1 ne:~ ~:ft~:co 8~d~t°v:::~~o Pt::~~'.~~c::1~~a~:::!: 1\cdde~l v:1;t~ 1•;,~ i: contratto agrulo col mezto di Identiche dl11io11z1on1.La tras1az1ono dell'lmposia rondlar\11, dal locatore sul eondultore non na nulla di ang11rlco 11elcal-0 de\111, locazione pur11,;ben diverso è, lo vedemmo, Il ca10 nella me:uadrla. Coilì In quello 1,uò onere commendevole l'opinione dcgll on. Glanturco e Cavalieri, che non è Invece KCCClla- 1.llleIn questo. MM,a l>ftrte ciò, è 81o no enorme che I magistrati alano voltA per ,·oltn <'h111,mat1 non 1u1applle11r~, ma fl r11re111 ei;ge ~ f'("1 così come de plora - è bene ricordarlo - che si tenti carica.re al mezzadro l'imposta. Se realmente si vuol ricondurre a maggior giu stizia. la mezzadria, si abbia aclunque il coraggio cli affermare che fitto e imposta sono patti angarici e che come tali sono ,·ietati. . .. La novità che io ho segnata al N. 5 è - mi rif– fret,to a dirlo - sostanzialmente buona, sopratutto in quanto, vietando al mezzadro la vendita delle der– rate future per riltro prezzo, che non quello corrente all'epoca della consegna, lo sottrae ad una. forma cli usura, che può su cli lui essere esercitata così dal 1>adrone, come chi! terzo. Pur tuttal'ia, se la novità ò buona, non mi pare però sufficiente, quando si voglia ben tutchito il contadino contro tutti gli at• tacchi dell'i11gorcligia padronale. Vedemmo quel che capita a proposito dei bozzoli; non credo che nem– meno la nuova disposizione potrò. togliere qne!Pin– conveuiente di mezzo. Perchò o il contadino accet– terà. per prezzo corrente quello che il padrone si compiacerà. cli indicare, e allora nulla sarà in sostanza mutato di ciò che oggi è - o la determinazione del prezzo corrente darà luogo a contese, e allora ò chiaro che il meglio ò di sopprimere la radice delle contese, vietnndo stipulazioni che feriscono e snatu– rano il contratto di mezzadria) in quanto spogliano il contadino della libera disponibilità della sua quota. n concetto ciel J)rezzo corrente in un dato momento pare a ))rimo aspetto ovvio e pratico: nell'applica– zione lo ritengo irto di insormontabili difficolt:'1. Vi ò infatti, quale sarebbe richiesto pel funziona1nento della proposta governativa, un prezzo corrente per certi generi ugricoli? O non è piuttosto vero che il prezzo corrente è un punto intermedio intorno al quale le oscillazioni sono conti11~1e e molte volte assai am1>ie? Quando si ricordino le estremità, a cui il contadino è ridotto, e il valore ch'egli attribuisce a pochi soldi e i miracoli ùi equilibrio coi quali deve sforzarsi cli tenere, dì l)er dì, in bilico la casa, si dovrà. riconoscere che il meglio sarebbe di fulminare la nullità aclclirittum cli queshL specie cli contratto a termine, le cui pl'Obabilitlt sono tutte in ultima llnalisi contro una parte e la più debole, il con– taclin'o. . . . Ma se il disegno di legge vieta la stipulazione di un illecito vantnggio per il padrone, negandogli il diritto di accapnnarsi le derrat.e di pertinenza clel contadino a un prezzo di favore, permette invece sia stipulato l'obbli~o nel ·contadino cli pl'estare al pa• drone giornate cli lavoro, anche in num1;:ro indeter– minato, dietro lo corresponsione cli un salario infe– riore al normale. 1~questa. - già l'ho rilevato - una fra le pili odiose di quelle angherie, cui viene già oggi il con– tadino assoggettato, e reca profonda meraviglia che, invece di toglierla, si pensi sul serio a. ribadirla c riconsacrarla. " Qualora siano convenute giornate obbligatorie " cli lavoro a beneficio del locatore, la misura della. " retribuzione dovrà. essere preventivamente deter– " minata sulla base ciel prezzo medio corrente della 11 giornata libera cli lavo ro s econdo gli usi locali e 11 la natura dei lavori. ,, (A.rt . 5., ult. capov.), Se fosse lecito sospettar e la . buona fede dell'esten– sore del progetto, si potrebbe credere che con pa– role ambigue siasi voluto qui trarre in inganno il lettore sul valore e la portata cli quesfo. disposizione. Perchè là dove è scritto che la retribuzione sarà ctetermiuata sulf<i base del prezzo merlio corrente, chiunque, pur non lodando l'involutezza della. frase, ò antori1.zato a interpretAr<', a"nto riguardo Ri prc-

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