Critica Sociale - Anno XIII - n. 4 - 16 febbraio 1903
58 CRITICA SOC!AU lavori) hanno diritto ad avere, nei, mesi JJericolosi, la casa o il 1·icove1·0 protetto claU'ingresso clelle pesUfere zanzare (art. 5); anzi il Comune di Roma, nel suo regolamento sanitario locale, ha esteso questo nuovo, salutare principio d'igiene della casa n. tutte Io abi– tazioni e a tutti i ricoveri dell'Agro Romano, e così potrebbe o dovrebbe fare ogni altro Comune per le Cn,SCnelle campAgne desolate dalle febbri. Quest'altra, cosl provvida, legge fu svolta il J 2 mar– zo L901 per iniziativa parlamentare lici sottoscritto e dei deputati F'ortuaato, li'ranchetti, Perla, Dc Azarta o Rampoldi i il 22 marzo si presentava la Relazione; ai 26 1 27 si discuteva o ai 28 dello stesso mese era approvata dalla Camera; ai 7 di giugno la discuteva e l'approvava il Senato, non senza 01>posizione dei grossi proprietari, in nome dei quali parlarono i se– natori ViteJleschi e Odescalchi; il 2 novembre I90t era sanzionata O promulgata, il 30 marzo I002 si promulgava il regolamento, seguìto poco dopo (12gin· gno) dalle relath·e istruzioni tecniche. E frattanto, nel maggio e giugno scorso, con la ral,)idità solita in tutta Pop~ra legislativa antimala– rica, e per la solita iniziativa pnrlnmentarc, cm pre– sentato, svolto, discusso ed approvato un articolo aggiuntivo, diretto a facilitare la <listribuziono gra– tuita del chinino di Stato ai confa.clini per mezzo dei Comuni e delle Congregazioni di carità. Già da qualche mese presso i Consigli sanitart pro– vinciali, e presso il Consiglio superiore di sanità, ferve il lavoro per clolimitare le zone di malaria, nell'àmbito delle quali deve la legge benefica essere attuata. li Ministero delle finanze e la 'U'armacia cen– trale militare di Torino stanno preparando il chinino, che, scrupolosamente confezionato, sarà ceduto alle Opere pie ed ai Comuni (e per questi ai proprietart che a fine d'ogni stagione malarica Jo dovranno pa– gare) al prezzo incredibilmente basso di cent. 8 per grammo cli bisolfato, e cli cent. 10 per grammo di idroclorato. Il chinino di Stato, purissimo o gratuito, avrà senza dubbio un successo infinitamente maggiore cli quello già grande che ha avuto il chfnino di Stato, ora in vendita 1>resHo le farmacie e gli spacci di privative, o se i medici vorranno - e i migliori non deside– rano di meglio, gli altri non potranno resistere - gioverà potentemente a debellare il Hagello della malaria. Sarà. perciò opportuno di indicare brevemente quali sono i clfrìlli elle i nostri, lm:orcdo,-ì delle zone 11utlariche han110 t:erso i 1xutro11i1 in virtù, della nuo·va legge, ormai quasi pronta. per essere attuata. Or bene: hanno diritto aJ chinino gratuito i conta• clini tutti, e in genere tutti gli operai impiegati in modo permanente 9d avve11tiiio in qualsiasi lavoro, con 'rimunerazione fissa o a cottimo (art. 2); e il regolamento (art. 6) aggiunge: " 1~;considerato come operaio agli effetti dell'art. 2 (di questa.legge) anche il sopraintendente, con mercede giornaliera o mensile, al lavoro di altri, nonchè l'a1>prendista con o senza salario, che 1>arteci1>aall'esecuzione del la– voro. ,., L'obbligo poi della somministrazione gratuita del chinino si estendo a tutti i componenti la fa. miglia colonicn, che in qualsiasi modo prendono parte ai !avori dell'aiienda agricola. Lo stesso regolamento aggiunge (art. 12) che, quando un colono od operaio, dopo essersi malato di febbri in una zona infetta, vada o torni in una zona sana, per esempio, di collina o di montagna (questo ò il caso, per esem1>io,delle riaaiuole), deve avere gratis il chinino pei giorni di viaggio e poi per altri 5 giorni. Eguale scorta cli chinino deve essere fornita a tutti quei coloni ccl operai che al momento delJa partenza non abbiano ancora avuto le febbri, ma possano avere infezione Intente; il che vuol dire che tutti quanti da luogo infetto ritornano B1ohotecaGino B1cneo a luogo salubre dovranno avere il viettico del chi- 11i1w gratuito i e così non dovranno spendere in tanto chinino quel poco cli denaro che con incredibili stenti mettono insieme nelle maremme o nelle risaie. 1: perchò il chinino non manchi mai neppure nei luoghi piì1 remoti e inospitali, il regolamento stesso prescrive (art. 13) che chiunque impiega coloni od operai in località malariche, distanti piì1 cli 2 chilo– metri clalla residenza del Cnmuno o del medico, deve tenere, in campagna, per la sollecita somministra– zione ai clipc11clenti 1 una quantità di chinino baste– vole por 3 giorni di cura por ogni colono ocl operaio. l,a leggo stessa (art. 2), acl evitare ogni mala ap• plicnzione, si affida. pienamente al medico; questi nel visitare il febhricit11nte dove fornirgli anche il rimedio, e glielo deve fornire n. suo giudizio insio• dacabile JJer tutta la <turata dell<t malattia, cioè non solo per tutto il lungo tempo (un mese e piì1) indi– spensabile per allontanare le recidi\•e, che sono una così tl'islo prerogativa delle febbri di malarin, ma anche J>er tutto il tempo in cui la malattia 1>uÒes– sere in incubazione. li medico quindi J)UÒ, so vuole, dare il chinino anche e, scoJ)(JJJreveutivo, e questo salutare uso sempre piì1 si estenderà quando sa– ranno meglio conosciut.i i mirabili risultati che nelle nostre grandi campagne antimalariche ormai da due anni otteuiamo con modi e mezzi semplicissimi (una o duo pastiglie o tavolette al giorno del chinino di Stato, rivestito esternamente di zuccnro a mo 1 di confetto). ll co11fadi110ed ogni lavoratore deco110 sct])erequanto sopra (o il farglielo sa.pere tocca piìt specialmente alle Leghe, alla stampi\ e ai conferenzieri della pro– paganda socialista), pe,·chè, se il M1micivio, il 1,u•. dico, it padrone, l'agente di campagna non fanno il lm·o dovere, egl-i vuò e deve reclamare. Quanto poi agli operai ad<leUi ai JJUbblici lm:ori nelle zone cli malaria, essi, come fu sopra accennato, hanno diritto ad avere gratuitamente, o dalle im– prese o dalle pubbliche amministrazioni che condu• cano i la,•ori in economia, uon solo il chinino gra– tuito1 ma anche l'assistenza me(lica. Gli impresari che contravvengono agli obblighi suddetti sono passibili cli ammenda eia I00 a 1000 lire, che, sottratte al fisco, andranno al fondo dei sussidi per diminuire le cause della malaria. E i casi di morte por rebbro perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di som– ministrazione ciel chinino, ove ciò avvenga per colpa dell'impresa o della pubblicn. amministrazione, da• ranno luogo ad indennità. nella stessa misura stabi· lita per gli infortunt dalla legge J7 marzo l8fl8. La malarici dunque è la, prima malattia e/te nella nostret legislazioue viene riconosciuta come una malattfri professionale, ed equiparai<, a mi -infortunio sul lavoro. La somministrazione del grande rimedio specifico si eleva a funzione di Stato, non come beneficenza o carità legale qual era - incompletamente e ben di rado - in passato, ma come doverosa misura di igiene collettivi\. E la tassa sul chinino diventa una caratteristica applicazione ciel sistema locale inglese; cioò non graverà., come di solito, su tutti i contribuenti del Comune, ma soltanto sui proprietart dello terre ma– lariche. 1:; questo un nuovo dovere che s'impone alla proprietà. privata; ò il concetto stesso di pro1>rietà che, sotto la pressione dei tempi, assume un maggior contenuto sociale. In, conclusione, questci legge contro la malaria - 1zella sua 11ux:lestia - è sovratutlo umi fi}Jica "legge di classe in senso socialista. Cioè non stanno l'uno l'altro cli fronte il capitalista singolo e i suoi operai come nella legislazione degli infortuni, ma la classe del proletario mrale dtt. una pRrte 1 la classe del pro– prietario terriero e latifondista cla11',dtra, pel tramite
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