Critica Sociale - Anno XIII - n. 1 - 1 gennaio 1903

CRITICA SOCIALE tamenti usati dai loro caposquadra o· ca11omli; il diritto degli arbitri, nelle eventuali controversie, di richiedere i libri e i registri dell'azienda JHtdronale. Disposizione di carattere sociale è invece quella che ordina la pcl'dit.i elci prezzo pagato da un imprenditore ai genitori del fanciullo quale antici– pazione per il suo futuro la.\·oro, disposizione, come ognun vede, diretta a impedire quella, nuova forma di schiavitì1 che ò il carusato. Pure di carattere so~ ciale è Pobbligo dell'imprenditol'e o padrone di con– cedere ai propri lavoratori un giorno lii riposo ogni -;ettimana, disposizione che attua per tutti i lavora– tori manuali e per gli impiegati di commercio quello ehe l'on. Cabrini sta traducendo in un apposito pro– getto di le~ge. Anche note,•oli sono lo disposizioni intese a impedire il truck-system; sebbene l'assoluto divieto di pagare la mercede " nei caffè, nelle bet– tole, nelle osterie e nei locali annessi ,, sia, in una legge generale che deve applicarsi tanto nei luoghi dove esiste il truck•S!J,<.ifem quanto in quelli dove non si sospetta neppure, eccessivo e quindi inopportuno. :\fa di tutto queste disposizioni non ò nostra in– tenzione fare qui un esame critico. Ci paro di nrng·– giore interesso fermarci sopra due punti, nei qmlli gli elementi cli ordino sociale sornrchiano siffuttfl .. mente <1uelli di ordine giuridico, da richiedere un rapido cenno intorno alle condizioni delle attuali nostre organizzazioni operaie. l due punti sono questi: contraffo colletfir() e ri.r;()– /1uio11e delle confrovers:ie colletlirl'. •*·* Gi.'t in altre occasioni, e sopra questa. stessa Hi– ,•ista 1 1 ), abbiamo esposto il nostro pensiero su questi due importanti argomenti. Anche allora noi non ah• biamo dedotte le nostre proposte da alcune formulo di diritto, ma abbiamo cercato di adattare la leggo alle speciali condizioni del nostro pròletariato, gli\ maturo per assurgere a forme complesse cli vita. col lettivll; ma ancom troppo giovine per sopportare senza danno coercizioni molto rigide. Le condizioni di allora sono anche le condizioni cli adesso . .Pure oggi il nostro proletariato tende a sost.ituire il contratto collettivo all'antico contratto individuale, e a fitre riconoscere, così nella stipula– zione del contratto come negli eventuali conflitti, le proprie organizzazioni. D'altra parte, queste sue or– ganizza;doni sono ancora così deboli e di origine così recente, da no11 potere, snlvo alcuno eccezioni - per esempio le Leghe del porto di Genova - offrire cauzioni per l'adempimento degli obblighi del con– tratto, o assumere l'intera responsitbilità civile per le risolmdoni non giustificate. Volendo quindi tradurre in articoli cli legge le necessità. dell'ora presente, ci pare che lo sfor;~o del legislatore dovrebbe essere quello di cl'Care la capa– cità a contrattare delle associazioni operaie. Al qu11le scopo noi credia,mo si possa giungere senza bisogno di dare la piena capacità giuridica. a questi organismi, ancora troppo deboli porchè possano assumere tutte le responsabiliHt. inerenti ad una capacità intera. li rlisegno di legge testò presentato alla. Camera, e di cui ci occupiamo, ci offre un esempio di questa Citpacità limitata. Coucedendo al minore la facoltiì di riscuotere la stut mercede, esso dà. a questo mi– nore una pttrte <li quella capacità giuridica che la legge comune gli \'ieta. Anche la legge sui probiviri, asscgnnndo nl minore la focoltìt cli stMe in giudizio contro il suo padrone per controversie inereuti al suo lavoro, gli concede una capacità limitata. Che altro chiedhuno per le associazioni operaie? :Noi vogliamo soltanto che esse possano stipulara (1) IA ll{J{Jt lltQH sciopt1•j. (f(Jl'ie<Jli, 111 Critica sodu/t del l(l giu– gno 1902, contratti cli lavorn con i padroni o le loro associa– zioni, e possano adire la giurìa arbitrale in caso di controversie. Ogni altra capacità oggi sarebbe super– fhrn., non essendo elemento essenziale per In stipu• fazione di un contratto che una delle parti J)ossieda un patrimonio a garanzia delle sue obbligazioni. Se questa condizione, come pare e1-roneamonte ad alcuni, fosse essenziale, nessun contratto indidduale di la– voro sarebbe possibile, però che l'operaio che si ob• bliga. è sempre un nullatenente. Per il contratto collettivo, dunque, basterebhe la capaciti\ il contrattiue delle associazioni oper<1ie e padronali cd alcune norme per l'accertamento della. loro esistenza di fatto e per garanzia che le loro delibernzioni colleUh•e rappresentino sempre la mag– gioranza dei soci. Ossia basterebbe mrn legge che, a somiglianza. di quella francese del 188-1 a. incorag– giamento dei Sindacati operai, creasse questo nuovo soggetto del contratto:· l'Associazione dei lavoratori e quella dei padroni. Creat.o questo nuovo soggetto del contratto, le forme del contratto collettivo si andrebbero sponta• neamente elaborando, come si sono andate elabo• rnndo quelle ciel contratto individuale, così che po– trebbe essere opera del legislatore futuro fi.:.isflrle più tardi in unn legge nuova. Qm1nto alle controversie nascenti dal contratto di htvoro, ò nostrn antica opinione - e la sostenemmo a proposito ciel proget.to Alessio. - che non si clel)ha parlare di un arbitrato obbligatorio, ma soltanto di 1111 tentatiYO ohhligi1torio di conciliazione o di fl.rbi– trato. Qui conviene intenderci chiaramente. Noi voi;rliamo che, quando una delle parti ricorro alle speciali mal.dstrnture incaricate di risolvei-e queste contro• versie, l'altra parte 110nJX>ssci rifiutarsi al tentativo della conciliazione. In caso di in11dempienza il giu– dico deve condauna,re la parte in contumacia, e le sanzioni penali potranno a\'ero o la forma di am· mende pecuniarie se si tratta. cli padroni, o quella di ritenute sul salario se si tratta di operai, o di sospensione a termine delhL loro parziale capacith giuridica se si tratta di Associazioni. Qui infatti il rigore non può mai essere eccessivo. Cerc11re di sostituire lo staro di guerra con un ten– tatìvo di conciliazione o cli arbitrato, deve essere lo scopo supremo di tutte le scuole politiche. Ma, tentata. nelle controversie collettive la conci· liazione o l'ilrbitràt.0 1 noi non vediamo oggi nlcun mezzo efficu.cc per rendere il giudizio obbligatorio. [ mezzi energici cancellerebbero di fotto la Jibertìt di sciopero, i blandi non aggiungerebbero autoritì, al giudicato. L'unica sanziono efficace noi crediamo sia ancora (1uella dell'opinione pubblictL che può, col suo consenso morale, affrettare hi vittoria della parte che ha an1to per sè il parere favorevole dei giudici competenti. **• Di fronte a queste necessità ciel momento attuale, quali sono le proposte del disegno di legge? Per procedere con ordine esaminiamo anzitutto le dispo· sizioni che si rife1·iscono al contratto collettiYo. L'articolo O dico precisamente così: • .I lavoratori e gli imprenditori o padroni possono, nella stipulazione del contratto di la\'Oro e nella t>roce, dura di conciliazione o di arl>itrato, farsi assistere e rappresentare dallo associazioni, le quali siansi fatte in• scri\'ere presso l'Ufficio del lavoro, previo de))osito nel medesimo dei loro statuti e regolamenti e della delibe– razione sociale autorizz1rntc la domanda di iscri1.ione.,. Ora, che cosa. significa questo articolo? Semplice– !nente che 1111 gruppo di lavoratori può stipulare un

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