Critica Sociale - Anno XII - n. 2 - 16 gennaio 1902
22 Clll'l'ICA SOCIALE Commissione Nelle fabb1·iche, dove lavorano piit di 50 0J)eraie, dovl'à. troval'si una stanza di allattameuto, in cui le operaie addette allo stabilimento p.ossnno allattare i loro flgli 1 uci modi e nelle ore che stabili1·i't. il regolamento interno 1 oltre i riposi JJrescritti dalParticoto S. Ai't. 11. l regolamenti interni delle aziende c'ontemplale dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di c~sa e del regolamcnto 1 di cui nell'articolo 17.e dC\'Ono essere muniti del visto del Sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, do,•c ne sia agevole la lettura agli interessati cd ni funzionari, di cui nell'art.i– colo seguente. Art. 12. L'eseCUi\iOne della presente legge è aft'ìdata al .Mini– stero di agricoltul'I\, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanr.a. pe1·mezzo degli Jspettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingcgnel'i <lelle miniere e degli ufficiali di J>Olizingiudiziaria. Le persone incaricate del servizio cli sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industria.li , nelle mi– niere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contrrwvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento. I verbali relativi saranno trasmessi alla Prefettura locale, la quale ne curerà tosto l'invio all'autorità giu– diziaria. Allo persone suddette sono npplicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo f, della legge I i mar– zo 1898, N. 80 1 rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica. Art. 13. Sono istituiti, in ogni Provincia del Regno, Comitati di patronato, allo scopo di proteggere le clonne ed i fanciulli che sono oggetto della. presente legge. Essi dovranno rirerire ai funzionari, cli cui :tll'articolo 1>re– cedente1 le condizioni in cui si trovano le suddette pc1·– sonc, risen,ato ni prerlctti funzionari qualsiasi 11r0Hedi• mento. [ Consigli provincia.li determineranno J>Cr ogni Pro– vincia il nume1·0 dei membri di detti Comitati, non in– feriore a. 9 e non maggiore di 1(). La nomina dei membri del Comitato snrlt ratta dnl Consiglio provinciale, tra. ))ersone d'ambo i sessi, resi– denti nella. .(>rovincin. Almeno un terzo e non JJiÙ clella metà fra i memUri del Comitato dovrà. essere scelto fra. gli operai d'ambo i sessi, imJ )iega.ti nelle miniere, nelle CM'e, nelle gallerie e negli opifici industriali della Provincia. I Comitati po– tranno istituire Sottocomitati locali. Le norme prescritte dall 1 articolo J0 della legge 17 lu• glio 1890, N. J9i2J sono applicabili alla rielezione dei membri dei Comitati di patronato. Art. 14. Il proprietario, il gerente, il direttore, l'impresario o cottimistn o cl1iunque altro contrnv\•iene alle clispo.~i– zioni contenute nei primi 9 articoli della. prc.:;cnte legge, sarà puuito con 1,ena pecuniaria. da 5 a. 25 lire per cia– scurrn. JJersona im1>iegata.nel lavoro, cui la contnn 1 , 1 cn– zione si rHerisce, e non JlOtrà. usufruire del beneficio dell'articolo i5 del Codice 1,e1H1.le. r.e cOutravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 del Regolamento saranno punite con pena pecu– nia.ria da L. r,o a 500. Nel caso di recidiva la pena sarà aumentata da. un sesto ad un terzo. Le disposizioni pre• cedenti non derogano alle }lene maggiori comminate nel Codice penale e nelle nitre leggi vigenti. Il prO\•ento delle pene pecuniarie sarà devoluto nlla. Cassa nazionale di previdenza per la Vecchiaia e l'Jnva~ liditiL al l!l.,·oro, istituita con I:~ legge del li luglio 1898 1 1'. 350, snl\'i i diritti spettanti a norma di logge n.i fun– zionari che avranno sco])erto le co11travve11zioni. Art. 15. Nelle contravvenzioni, per le quali ò stabilita la sola JJCna peouniarin, si potrì1, salvo nel caso clirecidivn 1 far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima. del– l'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al ma.5simo dell'ammenda stabilita. per li~ contrnnen– ziono commessa, oltre alle spese del procedimento. 810 IOteca I..JlflO bla GC Socialisti Polo. Il limite di ciascun distrotto, e il numero degli Ispettori ed .Ispettrici riiìpettivii ver1·a11110determinati nel regolamento 1>erl'applicnìone di questa legge. Art. !G. Oli Ispettori e lo lsJJcttrici hanno lilJcro accc.:;sonegli opifiet industriali e in tutti gli altri luoghi cli ln\'oro cd hanno diritto di controllare i libretti e gli orari del In• YOro. Essi nccerteranno le contrnnenzioni alla presente legge cd al regolamento e trasmetteranno i rcla.tiri ver– bali direttnmente alla autoritìl giudiziarhi. Alle J>crsone suddette sono applicabili le disposizioni del 3° cnpO\'C1'50 dcll':ll't. 5 della legge 17 llHll'ZO lRflS, rispetto nlla cli\'Ulgazione elci segreti di fabbrica. Art. li. Il Miuistro di Agricoltura, 1ndustri.'.t e Commercio no– minerà. gli 1spettori tecnici incaricati di Yisitnrc g-li opi• ticì, i la.Uoi·atol'Ìi le miniere, ed altri luoghi di lavoro, per tutelare l'igiene e la. sicurezr.a dei lavoratori. Es.,i denunzieranno le e\·entuali contra,·,·enzioni all'art-. 12 della presente legge e pre,;enteranno annualmente al .Ministel'O una relazione delle loro inchieste!: Anche a questi Ispettori tecnici sono applicabili le disposizioni del 3° capo\'er.:;o dell':ut. 5 della legge I i marzo 1898. Art. 18. La res))Onsa.bilità. dcll'ossen•anza delle disposizioni della. presente legge spetta solidalmente ai pro1irietat'i, gerenti, 1liretto1·i, imprenditori e cottimisti. (1) Le trnsgressh>ni agli articoli s, 5 1 G, i, 9, 10 saranno punite con ammenda da L. :>O n L. 200 per ogni per– sona impiegata. nel lavoro n. cui lfl contra\'\'enziono si riferisce. La trasgressione all'nrt. 12 \'Crn\ punit11.con una am– menda di r,. 200 a L. 1000. Le contrav\'C11zioni agli articoli 2 e 13 o alle speciali disposizioni del regolamento saranno punite con una ammenda da L. 20 a r.. 100. Nel caso di recidi\'a. In J>ena ~arlt aumentata da un terr.o a una. metà. Tutte que,;te ammende !!nranno devoluto alla Cn:;.sa. maternit:\. . Le disposizioni precedenti non derogano alle pene maggiori comminate nel Codice penale e nelle altre leggi vigenti. Art. 19. Xclle contra\'\'enzioni, per le quali è stabilita la sol:i 1,ena pecuniaria, si potrà, sah·o nel caso di recidi\'a, far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima. dell'a11ertura del dibattimento, una somma corrispon– dente a.I massimo dell'ammenda stabilita per la. con– trn"renzione commessa, oltre allo spese del J)rOcedi– mento. Art. 20. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla. pre• sente legge, la. quale entrerà. in vigore sei mesi dopo la pnbblica.zione nella Gazzetta Ufficiale del negno. Entro il detto termine si sta.biliranno le norme ))Cl' l'attuazione di e~sa, con un regolamento da ap1>ro,•1usi con Decreto Rea.le. (11 Sei pro.;ctto sh1mpato 11elln. Ci·itica dell'Mrno scorso e quin<ll strfllelnto In 1111 0J)U9COIOdelll\ IJj.l!/J<>tet:(I dellll CrHiNt (opuscolo che contiene flnche H JJrogetto ministeriale Cflronno) (lui seguiva 11, frase; 8 iWlt'll ,,.o Ili tB# la ,·U1JtlUca (l;'i/)/lt (/j. l'tQl'tSBO ~ 1 che ru J)O\ tolfn nel tc11topresentato 111\1\ Camern. Commissione Art. IG. Sono abrogate tutte le di;;posi7,ioni conti·a1·ie alla pre– sente legge. Art. li. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gozzel!(t Ufficiale del Regno, le norme per l'attua– zione di essa :sarn.11110 stabilite in un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il parere del Con– siglio di Stato, .lei Consiglio suJ)eriore di sanità o del Consiglio della inclustria. o del commercio. La legge en– trerà in vigore due mesi dopo la pubblica.ziono del ne– golamento. Le successi\'C modificazioni al Regolamento entreranno pure in vigore due mesi dopo la loro pulJblicniione.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy