Critica Sociale - Anno XII - n. 2 - 16 gennaio 1902

CRITICA SOCIALE 21 Commissione presentato in hase al\R- legge J I febbraio JSSG, N. 3657 ~::~:: t cd :il regolamento 17 settemhrc 1886, X. -IOS2 ..-\ rt. 4. Con Dccrnl.o ncalc, sentito il parere del Consiglio su– periore cli sanità e del Consiglio delle inclustric e del commercio, venanno detcrnlinati i lavori pericolosi o iusalulJri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di età infe– riore ai 15 anni comJJimi, o alle donne minorenni. Nello stesso mocto sni·anno lletcrminitti, iu via di cccc– ;;,ione, i lavori J)Cricolosi o insalul,ri, nei quali potran110 essere irnpiegat.i i fanciulli tino ai 15 anni compiuH e le donne minorenni, con lo cautele e le condir.ioni che saranno reputate necessarie. A1't, :... Jl lavoro notturno è vietato ai maschi di efa inferiore ai 15 a11ni compiuti ed alle donne minorenni. JJotranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trO\'ino già impiegn.te in OJliflct inclu– :-itriali, cave o miniere. 'J'rascorsi cinque anni da.Ila. promulgazione di questa legge, il la.,'oro notturno sarà. vietato alle donne di qual– siasi età. Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi elìL addette al lavoro notturno dovranno essere munilc di libretto ai sensi <lell'tlrticolo 2. Per la\'oro notturno s 1 intendo quello che si comJ)ie tra le ore 20 e le ù dal 1° ottobre al :}t,,marzo; e dalle 2.1 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre. JI ministro di agricoltura, industrifi e commercio potrÌl, sul parere favorel'Ole del Cousiglio sanitario provinciale, variare i limiti so1mulctti del lavoro notturno uei luoghi ove ciò sili richiesto da. co11dizio11ispeciali di clima o di hworo. Art. ù. Le puerpere non possono essere impiegato al lavoro se non dO(lOtrnscorsi 28 gi~mi da q_ucllo del parto, o in ,•ia eccezionale anche prmia di (1uesto termine 1 ma in ogni caso dopo n giorni almeno, ((ttaudo risulti da un cenificato dcll'ntlicio sanitario del Vomune di loro dimora al,ituale 1 che lo coudizioni di salute 1>ermetto110 loro di compiere, senza pregiudizio, il ln.,•oro noi quale intendono occuJlarsi. Art. 7. l fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il de– cimo anno, ma 11011 ancora. il dodicesimo, non Jlossono essere impiegati nel lavoro 1>er più di 8 nello 24 ore del giorno; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 1~ anni compiuti 1 e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età. · li ministro di agricoltura, industria e commercio J)Otrà temporauea.mente cd eccczioualmente autorizzare, :,Cn– tito il parere del Consiglio sanitario 1H·o,•inciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai lf> anni com– piuti ,•e11ga ))rolungato al massimo flno alle 12 ore, quando ciò si.~ imposto da necessità. tecniche ed econo– miche. Art. 8. Il lavoro dei fanciulli e delle donne minorenni de\'e essere interrotto da. uno o più riJ>osi intermedi, della durata complessi\•a di un'orn almeno, quando supei-u. le 6, ma 11011 le 8 ore i di un'ora. e mez.:.m almeno quando supera lo ore 8, ma 11011 le 11 i di due ore quando supera le 11 ore. In nessun ca.so il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare se1.1zainterruzioni per 1>iì1 di 6 ore. Art. 9. Alle donne minorenni e ai fanciulli fino ai 15 anni coin11iuti dev 1 esserc clut.o ogni set1imana. un intero giorno (\!4 ore) di ri1>oso. Art. 10. 1 proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresal'i o cot,. ti misti, che imJ)ieghino fanciulli o donne mi1101·c1111i 1 do– ,·0110adottare e far eseguire, a nornrn del regolameuto, tanto nei loca.li dei hwori e nelle rcl,~tive <lipendcnze, quanto nei dormitori, uelle stam.c cl1alla.ttamento e nei refettort i 1u·o,•vedi111entinecessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell:l moralità. otec -:i CJ no B1arcc Socialisti Art. 7. Le donne nello ultime sci settimane della gra.\•idanza o 11elle sei sett.imane dal puerperio non possono essere ammesse al lavoi·o. Questi termini saranno all~rgati quando ne risulti la. necessità d:L un certificato dell'Uf– licio sanitario del Comune. Art. S. .\.ll'nssistenza delle donne nel 1)eriodo antecedente C' /òlucccssi\'O al 1rnrt.o provveden't la. Gas:-:adi rnatcrnit,\ in ragione del 75 °lo del sa.la.rio giornali ero. Questa Cassa deve essere costituita. entro un anno dalla JJromulga:done della. presente legge e sarà. for– mata col sussidio dello Stato, con J'aRsicurazionc delle donne lavoratrici, obbligatoria per chi lo assume al la– voro, con un coutributo delle stesse ope.-aic 1 e con tut.tc le J>cnalifa pecunia.rie JH 0 0\'enienf,i dalle trasgressioni a.Ila presente legge. . Art. fl. Il lavoro dei minorenni fra. i IG e i 18 anni compiuti non eccederà. Le sei ore giornaliere, e dovrà essere i11- tcrrotto di\ un intenallo di due oro di riJloso. Dai 18 ai 20 anni compiuti la giorna.ta di lavoro potrà. J)rolungarsi fino a.Ilo otto ore, parimenti con Pinten•allo di due ore di riJ)Oso. Sarà. concessa, in ambi i casi, una intera giornata. (:H ore) di riJlOSOogni settimana. Art. 10. Ce donne, anche doJ)O i venti anni 1 non potranno es– sern impiegate per pili di 48 ore per settimana., e non oltl'e il mezzodl riel sabato, per modo che ogni la,•ora– tricc possa fruire d'un riJ)Oso di -12 ore consecutiYe. Se le speciali esigenze ,1011a. industri.i richiedessero ore supplementari di la\'Oro, queste non potrnnno essel'C 1>iùdi JO durnute l'1.lllno 1 distribuite in modo che il l::t– voro non oltrc1mssi mai lo 10 ore per giornata o le 52 Ol'Cper settimana. ;\rt. 11. Alle disposizioni dei due articoli precedenti si J)Otl'ÌL derogare soltanto pei lavori cli l'isaia, od altri lavori ngricoli 1 limitatamente a quei periodi nei quali un l::t– voro piu intenso è tecnicamente indisJ)ensabile. Jn questi casi la. giornata. di lavoro de,·e essere stabilita d'ac– co1·do fra i proprietari 1 im1>renditori o direttori, e gli i:-pettori o le ispettrici incaricate di vigilare alPappli· cazione della presente legge. J\rt. J2. J proprietari, gerenti, direttori, imprenditori o cotti• misti, che impiegano donne o minorenni, dovranno a– dottare e far eseguire, tanto nei luoghi di la\'oro e re• h\fi\,e dipendenze, quanto nei clormitorì e refettori, tutti i provvedimenti neces:;ari per g:ua.utire ht vitn, la sa• Iute e la moralità. di coloro che lavorano. ~elle fabbriche ove lavorano pii1 di 50 operaie, dovl'à, trovarsi una st.a.nza d'allattamento in condizioni igie– uiche, dove le madri possa.no allattare i loro figli nelle ore e nei modi tlssa.ti dal regolamento interno. Art. 13. I regolamenti interni delle fa.bbrichc, magazzini, mi– niere, ccc., do\'e la.vornno donne o minorenni, de\'ono unifornHt1-.~ialle diSJlOsizioni della. J>rcsentc legge. Rssi sarauno fissati d'accordo fra gli imJ)rCnditori o direttori e le rappresentanze delle rispettive OJ>eraie. ln difetto di accordo, statuirà il Collegio dei l)l'Obiviri. 1 regolamenti interni debbono essere aflissi in luogo dove ne sia agevole l;t lettura. agli interessa.ti . Art. 14. La ,•igilanza. ller l'nJ)plica.zione della presente legge è aflìdata a Ispettori ed Js1lettl-ici eletti da.I Ministero di Ag.-icoltura, lndustria e Commercio fra coloro che ,·eugouo propo:1ti dalla cla..~sc la.voratrice con regolare votazione p1·esso le Camere del htvoro od altre org1t· nizzazioni congeneri. (;li l.~Jlcttol"i e le Jspcttrici durano in carica. duo anni e sono l'etribuiti d,Lllo Stato. Art. 15. Oli JsJ)ettori C le Is1>ettrici esci-citeranno il 101·0 uffi– cio nei limiti del rispettivo distretto industriale od agri•

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