Critica Sociale - Anno XII - n. 2 - 16 gennaio 1902

20 CltITICA SOCIALE SUL AVORO DELLE DONNEDEIMINORENN Pubblichiamo oggi, 1·iservando i. commenti a wi altro nwnero, il disegno di legge quale uscl dalla C.,1mnissio11e el tta dagli Uffici della Camera,po11e11dwi a risco11/ro quello del Gruppo &cialista.,a fa.vore del quale cmg1wiamo viva, almeno in queste ultime settimane, l'agitazione degli inte,·essati. Il disegno dilegge della Commissione parlamentare. Art. 1. I fanciulli dell'uno e dell'nltro sesso per essere am– messi al lavoro negli opifici industriali e nei lavori non sotterranei delle cave, dello miniere e òelle gallerie devono avere almeno l'età. di 12 anni com1>iuti. Potranno però rimanere quelli di 10 compiuti, che ,·i si trovino giù. impiegati alla data della promulgazione di questa legge. • Nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere o delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di et:\ inferiore ai 13 anni compiuti e le don no di qualsiasi eft1. Nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchò non siano eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, uon possono essel'C impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti o le donne minorenni, salvo il di– sposto dell'[~rticolo 4. Art. 2. Non J>Ossonoessere ammessi ai lavori contem1 >hi.ti in quesh\ legge e nel reg'olamento, di cui nell'articolo li, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni com– })illU, che non sicno roruiti d'un libretto e d'un certill– cato medico, scritto nel !iUretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro cui vengono destinati. Jl libretto sarà. conforme al modello che sarà stabilito noi regolamento, "err:\ somministrato ai Comuni dal :Ministero di agl'icoltnra, industria e commercio, e rila~ sciato gratuitamente llll'oporaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale. 11 li Inetto deve indicare: la. da.ta . di nascita della. donna. minorenne e del fanciullo j che sono stati vacci– na.ti ; clie sono riconosciuti sani e adatti al la\'Oro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso ele– mentare inferiore, ai sensi dell'arlico!o 2 della legge del l!I luglio 18i7 1 N. 3061. Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione cli questa. legge, manchino di questo ultimo requisito, è concesso un termine di t1·e anni per mettersi in regola. L'uffizinle sanitario del Comune devo eseguire la ,•i– sita medica e rilasciare il certificato nel Jibrotto senza. alcun compenso a carico dell'operaio. La spesa e\'Ontualo, tanto della prima visita medica 1 quanto delle successive, sarà a carico dei Comunj. Nel regolamento s1u·ù.stabilito in qmlli casi la visita medica dovrà essere ripetuta. 1l libretto, il certiflcato medico, il ce1·tiftcato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo. Art. 3. Chiunque impieghi donne di qua!Siasi età o fanciulli di età. inferiore ai 15 anni compiuti 1 in lavori contom• plati dalla presente legge e dal regola.mento, deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che sarnnno stabiliti dal regolamento. Dovrà pure nel corso dell1anno denunziai·si qualsiasi modificazione J>er cesst~zione permanente dei '1uvori, per cambiamento di ditta 1 per artozione di motol'i meccanici 1 o per altre cause, che saranno stabilite dal regolamento. Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alht Prerettura della provincia, dovo l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commo1·cio e dOHÙ.tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunzie. •rutti gli esercenti di aziende soggette a questa logge <leVono ))resentare entro sei mesi dall'applicazione di essa una nuova denunzia 1 indipendentemente da quelle 810 IOteca lJlnO Ola l u li disegno di legge deisocialisti. Art. 1. Il lavoro dei minorenni e delle donne nelle officine industriali, nelle manifatture di qualsìMi genere, tielle miniere, nello care, nello risaie, nei luoghi di vendita, di carico e di scarico, e iu generale ogni lavoro sala– riato industriale, commerciate od agricolo 1 viene sotto– posto agli obblighi determinati dalla prnsente legge. Art. 2, Chiunque impiega donne o minorenni nei lavori so– praindicati deve, agli effetti e per la son,oglianza st,l– bilit.a. dalla leggo, dichiarat·e all'Autorità muuiciptlle lo– cale, al priHcipio di ogni anno 1 il luogo in cui si eser– cita. il lavoro, l'oggetto dell'industria 1 e il numero dei minorenni e rlcllc donne imJ)ie~aU. J}Autorilà municipale ne dnrà sollecita. notizia al ).li– nìstero di Ag1·icolturn, Jndustria e Commercio. Art. 3. I minorenni dell'uno e dell'altro sesso non potranno in nessun caso cssern ammessi a.I la,•oro Jll'ima d':~vcr compiut.i gli anni 15. Questa otìt dove risultare da uu libretto rilasciato dal Sindaco del Comune, ove il minorenne ha la sua di- ~~~1iaa~~~t1~.~~~li 1~~:~~!\~,tt1edeve essere consen•ato fino li libretto devo J>rovaro: la data. di nascita.; la subita VllCCinazione i i requisiti fisici richiesti dal hworo nel quale il minorenne sarà. imJ>iegato. L'Ufficiale sanitario del Comune è obbligato ad ese– guire una. ,,01ta. ogni anno la visita. modica o a rilu.– sciare il certificato. l,a spesa delle visite mediche e del librett-0 sono a carico del Comune. Art. 4. Lo Stato e i Comuni si impegnano a rar sorgere, noi termino cli cinque anni dalla. promulgazione della. presento legge, scuole professionali che siano comple– mento alla scuola elementare. Queste scuole somministreranno, agli alunni e allo ~!:~~~e /~t;:•::11:•i1~~f1;0~-~·:::10° ~:~e~;~.t~¼c~tt~d~~les 8 ta:~~~a~1~~ egli ha. raggiunto nella scuoi;\ il quindicesimo anuo di età. Dopo i cinque anni suddetti, tale certiflca.to sosti– tuirà il libretto, o di\,onterà obbliga.torio 1>er l'ammis– sione al lsworo. Art. 5. Noi lavol'i sotterranei delle cave, dello miniere e delle gallerie, come in tutti i hwori insalubri o pericolosi e nei lavori notturni, non possono essere impiega.ti mi– uorenni flno a 20 anni di ctìi.. La. determinazione dei lavori insalubri e pericolosi agli effetti della legge verrà fatta con decreto del Mi– nistero di Agricoltura 1 Industria e Commercio, sentito il parere del Consiglio supel'iore di Sanità e il Comi– tato cent1 ·a.le della Lte<lcra,donedello Camere del Lavoro. Art. 6. Alle donne, qualunque sia la loro oti\ sono, senza ec– cezioni, \'ietati i lavori insalubri e pericolosi cd i ln- Y0~~11~0~~~~1~~~1t· pure \'ietato il lavoro notturno. È cou– sidera.to lavoro notturno guello che si compié fra lo 01·0 18 e lo 7 dal primo ottob·rc al 31 marzo, e dalle 19 alle 6 da.I primo a1>rile al 30 settembre.

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