Critica Sociale - Anno XII - n. 2 - 16 gennaio 1902

30 CRJ1'!CA SOCIALE Il Consiglio comunale dee gelosamente custodire e liberamente esplicare il nrnnclato affidatogli dalla volontà popolare. Perciò le Commissioni tecniche a.vrnnno bensì mano Jibera nella ricerca e nella esposizione del vero, ma non potranno arrogarsi al– cuna particella di potere esecutivo. Così pure il richiedere nell'avviso di concorso de– terminati titoli (tanti anni di tirocinio in condotta od ospedale) e documenti (certificato di corsi ni:m ob– bligatorii) non assolutamente necessari, richiesti fin qui a. garanzia di valore tecnico dai Comuni, è inu– tile ora, data ht cooperazione di Commissioni com– petenti, e può essere utHL t:lannosa limitazione alla libera graduatoria della Commissione e alla libera scelta del Comune. Se alle Commissioni spetta un potere unicamente commlti·i:o, è da respingersi il sistema. che demanda ad esse cli comporre una tenm di eleggibili, limitante la scelta del Consiglio e risolventesi nella esclusione preventiva degli altri concorrenti. Basterà clte rile– vino ìe qualità snlicuti e le cleficie11zecli ciascun concorrente e sintetizzino il giudizio in una gra– duatoria. A quali criterii si informeranno queste Commis– sioni? Dovremo noi tener presente il solo criterio fec11ico, o anche il J')olilico e il morale? Vero è che pel giudizio politico e morale non manca al Consiglio comunale la competenza.. ?ifa ò egli, d'alti·a parte, possibile scindere nelJa pratica il professionista dal cittadino e dall'uomo? L'abile tecnico, gretto di cuore, sorcio agli stimoli mornli e sensibile soltanto a quelli tìnanziarii, non sarà anche un calti1iOmedico per le masse bisognose? Ancora: la Commissione così detta. tecnica, non dee basarsi sui soli dati, spesso fallaci, dei documenti scritti, talora carpiti o concessi per frworitismo, ma deve assumere direttamente informazioni 8Hi concor– renti, infornrnzioni che rifletteranno di necessità. a.ncho l'uomo (criterio morale) ed il cittadino (criterio poli– tico). Dovranno esse -:che pur si compongono, lo si ricordi, di socialisti, godenti la piena fiducia. del Con– siglio e della popolazione -· dovranno esse, per un gretto scrupolo cli competenza formale, far gettito cli coteste notizie, che ai Consiglieri comunali difficil– mente giungerebbero se non portate eia loro, o per– Yerrebbero inquina.te dalle:suggest,ioni elci più pro– caccianti? Noi stimiamo quindi che le nomine degli impiegati debb,ino farsi per concorso, vngliati i titoli eia una Commissione esclusivamente consult.iva., ma giudi– cante in base al triplice criterio tecnico, politico e mor~11e, e delh~ quale anzi possano chiamarsi a far parte anche elementi non tecnici, per coadiuvare alle svarhite indagini che siano ciel caso. 2. - Corrente popolare. Anche la voce popolare dovrebbe avere il suo peso. _Nel ·vooruit di Gand tutti gli impiegati si scelgono in baso a due dei criteri da noi accennati: tecnico e politico. L'impiegato deve essere tecnicament,c abile, politicamente socialista (preferibilmente militante). La nomina di un impiegato alla. Cooperativa, essi la chiamano:" fare un uomo libero 11 , dacchè lo tolgono alla servitù delle amministrazioni borghesi. Ma ivi la nclazione della Commissione esecutiva sul concorso viene esposta per un mese all'albo del Yooruil, dopo di che è l'Asscmblc.t gcner,1le dei soci che procede alla nomina. Sono assemblee di 5 o 6 mila soci, poichè gli assenti ingiustificati pagano come multa il valore di un chilogrammo cli pane. 1:: possibile adof,taro presso di noi qu11lcosa di si– mile? Demandare le nomine a uu 1·eferendum,sulle basi della Relazione ~sposta per un mese (o per 15 giorni) all'albo pretorio elci Municipio? O almeno - quan- Bib 1otecr1CJ1no B1arcc cl'anche la nomina debba rise1 varsi al Consiglio - far precedere l'affissione della Relazione, affinchè la critica popolare spieghi prcventivamentt: tutta la sua influenza? Ben vero che l'aula del Municipio non è certo fre– quentata dalle nostre disperse popolazioni rurali ()uanto le sale del Vooruit dalla addensata popola– zione del quartiere operaio cli Gand. Si obietterà anche il pericolo della facile suggestionabilità cli folle non ancora abbastanza educate. Ma., esclusa la ipotesi cli un'influenza esercitata dagli interessati (la quale clovrebb'essere un motivo di esclusione dei can• clidati colpevoli), può rispondersi che l'istinto del po– polo difficilmente s'inganna in materia che tocca i suoi interessi immediati, e che d'altronde l'educa– zione delle masse non può farsi altrimenti che con l'esercizio. La questione ò meramente accademica pel Cùncorso che attualmente ci preoccupa, al Consiglio comunale cli Moglia spettando ora indubbiamente cli e.leggere esso il sanitario comunale. Ma l'argomento della ele– zione popolare <liretta, ci sembra degno di essere af– fidato fin lPora alle discussioni dei nostri compagni. Dott. OEROLA)IO GATTI - Dott. ROMEOROMEI Dott. Lu101 INTRA. Nel vrossimo numero : L'ora, tlegli Slll'Opositi di Lu101 E1NAUJJI. LA LEGGE D L CANTONE DIGINEVRA SUI CONFLITTIFRACAPITALEE LAVORO Come abbiamo dato il progetto Millerand su l'ar– bitrato e lo scio1>ero obbligatorii, così traduciamo oggi - sempre a titolo documentale - la leggo .IO febbraio 1900, che vige sulla stessa materia nel Cantone di Ginevra e che, sebbene forse la più ti– pica., è ancor poco conosciuta fra noi anche dagli studiosi. A suo tempo, da. questi vari documenti, trarremo le nostro conclusioni relative all'rtalia. Legge 1Jer la fissazioue <lelle tariffe d'uso fra OJ)erai e padrout e circa i conflitti relati·vi, alle condizioni della. lo1·0 locazione d'opera. - 10 {~blwlliO 1900 - Il Consiglio di Stato della Re1rnblilica e Cantone di Oincvrn signillca che il Oran Consiglio, sulla propo,;ht ciel Consiglio di Stato o di uno de' suoi membri, decreta quanto segue: Disposizioni generali. Art. 1. - Jn difotto di to1n·onzioni a1>ociali, lo condizioni della locaziono d'opon1. dogli oporni in mtttcrin di 8Cl'\'izii o di lavori sono regolato dalla consuotudino. Hanno forza di oonauctadino lo tariffo o condizioni gencmli di locr,ziono d'opora stabilito in oonformiti\ della 1wcs:mto legge. Art. 2. - lu ogni corpo di mostierc inli tariffo o condizioni 80110st11biliio: o) da un comunu nccordo fra i padroni o gli oporui into· rossali, del,it:unontc constatato ul'i limiti fis1mti dnlln prci;onto leggo; b) iu dirotto di nooordo 1 da orbitri 1 ossia 1lallrl C..:v111ud8siuuu 1·cuinilu <lei l'rubi"iri e 1li1i 1lclo1,wti 1lui pndroni u 110µ-li oporni. doi,u uu predo i.cutatirn ili i;undliaziouc 1l11rnnti nl l'orn~igliu di St11h\. Que~t.i dokguti (lt•bUouo appadcnu1·u alla profo:s;,iuuu i11 e:iu-<11. Ari. J. - llu11110 ,·c8io pl·r :stalJilirc t:di iariffl• u ,·oudi;,;ioni in ogni corpo di mosiiero:

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