Critica Sociale - Anno XI - n. 20 - 16 ottobre 1901
CRITICA SOCIALE 311 So In sontenzn arbitralo non ru pronunciatA, sia dagli arbitri dolio duo pArti, sia da un Arbitro comune, noi 6 giorni succossh·i alla dosignaziouo dei loro arbitri dn, parto dogli 0!l0rai, <1uosti potranno decidere la cessazione del liworo. Ai'/. 15. - Lo sciopero non potrà essere deciso, siit JlOr l'insieme dello atnbilirnonto, sia por unn o piì1 officino ospros• snmonto onumeroto, so non da un ,•oto regolare del porso1rnlo, emesso nello condizioni seguenti. TV.- Dichùo-azio11e di sciopero. Àl'I. 16. - I delegati oporRi significano nl J)orsonalo o alla Direzione, almeno G oro 1>rima, i luoghi o lo oro del voto. Sono nmmossi a prender parto al voto gli elettori dosi· gnati all'urt. 7, che l1worano nella Officina o noi magazzini noi quali la dichiarnziollO di scio1)oro importerà l'abbandono dol lffforo. Al'/. 17. - Ji'Ufficio è formato dai duo nnziani e dal pili ~iovano dogli operai olollori, presenii aU'aporturn dolio scru· tinioj il yoto ha luogo nello condizizioni fissAte dnl 3° AlinoA lloll'Art. 10. Durante lo scrutinio, il lowle del ,,oto è interdetto n chiunquo non ha diritto di ))rondoni pnrto. Ogni schedA. porta mm dello duo dici turo: 11 pe1· lo scitr vero II o II conti-olo Heiope,·o ,,. ]>orchò lo sciopero sin votato n primo scrutinio, lo spoglio dovo d!lro un numero di 11 11er II suporioro nlln metà dol nu• moro doi voti osprossi o 11,l terzo degli aventi diritto n votnl'0. So il numero doi YOii03pro3si è immfficiont:J, si procedo l'i11domnni n 1111 nuovo scrutinio. Al'I. 18. - Dopo lo SJ)Oglio,l'Ufficio proclama il ri•mltnto del \'0to o i delegati OJ)Ornilo signifìcnno immotli11f-1unonto nl C:Ll)O dello stabilimento; il Yerb11le dello oporozioni, redatto dull'Uffioio, è, n su11euro, trasmesso nl Sindaco, che lo tiono n disposizione dogli interessati. A,·t. 19. - Og11i cessazione rollettiai di l<woro1lecis(iin co11formit1ì agli m·t. 15 ti 18 è, in t:irlù del conlrCfltOdefì11ito aU'11rt. 1, obblig(ltorù,. li voto do,·o rinnonusi nlmono ogni 7 giorni, nello con• dizioni fissnto dagli nrt. 15 n J8, senza che si noverino negli nvonti diritto n prendon·i J):-.rtocoloro che ll\'0Ssoro abbando• nnto h\ loonlità o che fossero stati assunti in nitro stnbili– monto. So lo sciopero non è votAto di nuovo, il lnvoro ,·iene ripreso. A,·I. 20. - Se lo cess,1:::ionedel lavoro 1w,i è vot(lfa, il ve,·so,wle i; tc1111to <i co11tilluc1re il lavoro. Ogni nuovo reclamo dovrà ossoro introdotto nella forma pro,·ista dngli nrt. 13 o 14. V. - Arbitrato del Consiglio del lavoro. Art. 21. - In cnso di sciopero dichiarato, lo Sezioni com– l>Otontidel Consiglio do) lavoro son<, thinnrnto d'ufficio n ri• soh'oro 'il cOnflitto. Esso vengono all'uopo oon,·ocnto d11IPre– sidente dol Consiglio del lnvoro, investito sin dnll'uno dogli interessati, sin dall'autorità nmministrati,,o. A1·t. 22. - Lo Sezioni del Consiglio del lnvoro, che ngi· scono in qualità di nrbitri, osorcitoronno i diritti spettanti agli arbitri ~iustn il Codico di prooodurn civile. VI. - Effetti dei gi.11dizii.arbifrali. A,·1 .. 28. - Lo sontonzo arbitr11li pronunciato d1\i primi nrbitri, da un nrbifro comune o dnllo Sozioui do! Consiglio del hworo, consegnato noi ,·erbnli firmnti dngli arbitri, vnrrnnno co1wonziono fra lo pnrti per un periodo di sci mesi. .,frt. 24. - So il lo\•Oro non fu sospeso, o so Yonno ripreso nynnti 1n sentenza nrbifrnlc, quostn nnà effetto rotrontlivo. Ln sua npplio!l.ziono decorrerà, sin dnl giorno della riprosn del ln,·oro noi secondo onso 1 sin, nel primo caso, dall'inizio della procodurn. te e o B1arco Ari. 25. - Lo sonton1.o arbitrali sono d0!)OSitntoo consor– \'Rto in originnlo nl Segretariato del Consiglio del la,·o~o, che no invin oopiR nl :Ministro do! Commercio o doll'lndustrin n mozzo dol Prorotto. Una copia è rimossa grntuitamonto n rinscuno dello 1rnrti VH. - Commimdorie. A,·t. 26. - Sorà punito col cnrocro tln un mese nd un nnno o con l'ammenda du 100 n 2000 frnnchi chiun<pl0 1 sia con vie di fatto, ,·iolonzo, doni o promesso, sin incutendo a 1111 oporoio iutoressnto il timore di p::inloro il proprio impiego o di esporre od un danno sè stesso, In sun fnmigli11 o i suoi beni, nvri\ in• fluito sul suo ,·oto nell'uno dogli scrutinii proviflti 1ln 11uostn leggo. Art. 27. - Snrì1 punito con l'nnunontln tla JG n 100 franchi chiunque nvrìl posto ostncolo nll'ndom1>imonto dolio funzioni d'u11 dolognto o d'un arbitro, proYisto da questa logge, e ciò sonzn pregiudizio doll'npplicnzione dogli nrt. lii o seguenti, 222 o seguenti del Codice ponnlo ('). Jn caso di recidiva la ponn snrìi. dol cnrooro da 6 giorni a un moso o dell'irnunenda dn 100 a 200 franchi. A,·t. 28. - L'nrt. 46.-'3 do! Codice ponole ò npplicaùile allo condanno pronunciato in \'irfo tlogli 11rtic·oli 26 o 2i di <111osln loggo (-). Ari. 29. - Non esoguomlosi gli impegni risulton!i dalla. convenzione d'arbitrato pro,·istn dnll'nrt. I, i podroni, operai o impiegati, che vi si snrflnno sottratti, saranno intordotli, por anni 3, dnll'olottornlo e dnlln ologgibilità nei di\'Orsi scru• tinii relativi nlln rnpprosonlnnzn dol )nYoro, o cioè: nomino. degli nmrninistrntori dei Sinditcnti, dei dclognti oporni, doi de– legati minntori, dei probi,·iri, dei membri della. Cfl!norn di com• morcio, 'J'ribun:-.lo di commercio, Consiglio del ln,·oro o dei membri del Consiglio su11orioro del Jn,·oro. In caso di recidiva, l'intordiziono durerà 6 nnni. T,tl perdita di tali diritti olottoroli snrà oonstatnt.n dnl Con• ciliatore o not.ifìcotn, por In radinzionc, nllo 1\utorilà competenti. VJH. - Disposizioni transitorie e varie. Art. 30. - Jn vin trnnsitorin o noi cnso e.ho i conflitti scoppiilssoro fuori dello circoscrizioni dei Consigli del Invero esistenti, lo funzioni d'arbitro doYoluto nlle Sozioui sarebbero adempiuto: por gli scioperi obbrnccianli meno di 300 operni, dal Col.logio dei 1wobi,·iri della circoscrizione o da quello vici uiorc, o, 1)0r gli scioperi piì1 \•nsti, dn unn dologazione del Co1u:1igliosuporioro del ln,·oro, comproudonto un num0l'O egunlo cli pndroni o d'operai, nominatn sia dal Consiglio suporioro sin dolln Commissiono permnnonto. Ari. 31. - I locali nocessori allo assemblee <'ho dovono daro i voti 1wo,·isti dn questa loggo 1 como puro quelli nccos– snri nllo seduto ciel Consiglio do! lttYoro, sono forniti, riscald11ti ed illuminnti dal Comune; lo speso relativo sono comproSo nello speso obbligatorio dei Comuni. Lo sposo occorrenti por la procedura orbitralo, o J"indon· nità al Sogrotnrio do! Consiglio del la,•oro, SArfl1mofissote con decreto del l)1·ofotto del Dipartimento o assegnate come sposo obbligatorio ol bilancio dipnrtimoninlo. Lo sposo di trosfortn o di soggiorno dei membri del Con• siglio del lnYoro costituiscono s1>0so obbligfllorio quando la Seziono siedo come 'l'ribunalo nrbiiralo; focolt:1fo·o negli nitri oasi. A,·t. 32. - Oli atti fatti in oaocuziono di quesfo logge sono osonti da bollo o rogistroti grntuit-nmente. A,·t. !JiJ. - .I.a Jlrosont~ logge ò npplicabilo alle Colonie tlclln OundnluJlR, della 'Mnrlini<:n o dolln Riunione. (1) Riguardano In corruzione del runzlonnrl o gli ollrngg! e ,'IO• 1cn1.ccontro 10 autorltl'1 e g\1 agenti della ror1.1111ublllloa. r) L'art. 463 r1guMdn la riduzione delle 11en(!In caso tll circo• stanze aHonuflntl.
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