Critica Sociale - Anno XI - n. 14 - 16 luglio 1901

CRITICA SOCIALE 217 piì1, e quindi, per la. perdita della nrnno destra o di tulle le cinque difa, o di una coscia, l'operaio in– tascherà un'indennità. di cinque an11atc di salario a. lire due al giorno, cioè di lire tremila circa. E per chi conosce qtrnli enormi difficoltà. convicn sormon– htrc e come sia. difficile il provare nell 1 imprenditore quel ~rndo di colpa che conduca alla. condanna. pe– nnie di lui, sarà chiaro che nella massima parte dei casi l'operaio colpito non potrlL ottenere condanna penale dell'imprenditore, e quindi rivolgersi contro di lui per i maf!'giori danni. Così un uomo, 1>rivato della mano destra o di una coscia, cioè reso del tutto inllhilc, o quasi, a :,ruaclagrrnrsiun pane, don,'t ac– contentarsi dì tremila lire, poco più di una dolorosa ironia. Questo g-rn.ve inconvC'nicnto fu giit. notato da giu– rh1ti itali ani non appena là lcg-ge entrò in vigore. O~g-i, però, ben pili gravi inconvenienti si sono 111O– struti nella prntica, pcrchò, in fondo, questa leggo spin~e le Rocietà. assicuratrici e gl'imprenditori ad u1111 coafo:ione contro l'operoio col1>ito da infortunio. Il fenomeno è mostruoso, ma ò un fatto inelutta– bile cd una logica conseguenza dell'antagonismo degli interessi. Su di esso noi YOgliamo quindi con– vcrgn l'attenzione dei giuristi e degli economisti itnliani. . .. Coll'art. 23 la legge I 7 marzo LS!IS stabilisce: "'Gli lstit.uti assicuratori, i Sindncati e le Casse "speciali debl>ono 1)llgaro lo indennità anche nei cni:1i " previsti dal precedente nrticolo (quando, cioè, l'in– " rortuuio avvengn per colpa dcll'im1>rcnclitore o suoi " dipendenti), sal\'O il diritto di regresso che loro "' competerà, delle sommo pngnte a titolo d'indennità " e delle spese accessorie, contro le persone civilmente " l'CS!)OllSabili,ecc 11· La legge, ad11n<1ue,dando all'fstituto assicuratore il diritto di chiedere il rimborso dell'indennih\ (gi.\ pa,!.(1'1h11ll'Of)craìo), contro l'imprenditore, qualora l'infortunio sia causato non dit caso fortuito o forza. moggiore, ma. da colpa del padrone, mirava ad un fine evidente: quello cli crearo 11111\. solidarietà tm operoio colpito e , ocictà nssicurntricc, l'uno avendo interesse a r1tccogliere tutti i dati di colpa del pa– drone per chiedere l'inde1rnizzo nrnggiore di cui al– l'art. 2:l della legge, l'altra avendo lo stesso interesse per un fine dh·erso: quello cioè di poter mettere in moto l'azione di regresso contro l'im1lrenditore o t>ndrone. Jnsomma, secondo la mente del legislatore, ambedue dovevano concorrere solidalmente alraccer– tamento dei fatti e delle responsabilità. Veniva. in tal guisa. l'operaio ad essere tacitamente aiutato dalla , 'ocietà assicuratrice, e se il povero colpito non aveva, nel momento delht clisgrflzifl, opportunità e mezzi per accertare lo stato elci .luoghi, fermare deposizioni testimoniali, precostituirsi fa prova della colpa del padrone, la Socieb\ assicuratrice, potente per i mezzi suoi, interveniva fulmineam ente, e pur agendo nel proprio interesse, presta.va, in fondo, un grande niuto all'open1io ghlcent e all'osp edale o nella cella mor– tunria, accertando cioè, con tutti i mezzi cli legge, le eventuali responsabilità. . .. Orbene, l'intento nobilissimo del legislatore fu com– pletamente frustrato dallo leggi fatali del mercato e dalle conseguenze ferree della libera, incontrollata cd flnArchica concorrcm.n. lio sing-olo Società. a.ssicurntrici in concorrenza tra. loro, pur cli stringere il mag;:rior numero cli nffari, hanno cercato di offrire sempre maggiori vantaggi all'improndit.ore. Esso hanno incominciato con rinun– ziare preventivamente alFazionc cli regresso, ed oggi la cosa è così generale, da non es1:1ervipolizza di no Ba assicurazione che non porti csprcssn la su<lcletta ri– nunzia. Ognuno vede le conseguenze. I nn1rnzi tutto, il padrone, non ph'1 temendo una azione cli regresso da pal'tC della Società assicura.– trico, non ha. più un grande interaase ad usare _cu– stodia, diligenz a e s orveglianza nella officina. :l~gli sa. che, in ogni ca.so , sarà sempre la. Sociefa a pa 4 gare e quindi non se nte 1>il1la. necessiti\ cli usare lo debite cautele nell'esercizio della sua industria. D'altra parte, la Società assicuratrice, che, secondo In lc~go, dovrebbe agire in accorcio con l'operaio col- 1>ito r>crcol1>irel'imprenditore in fallo e così chiedere il rimhorso della J)agata. indennità, oitgi non ha 1>il1 alcun interesse di accertare la. colllfL di quello. ln• vece, avendo sempre l'interesse di non 1>agarc,dovr:\ fafolmente volgere la J)l'0J)ria opera contro l'operaio colpito e far di tutto per trovarlo in fa.Ilo allo scopo di non pagare l'indennit~. rn tal modo quella solidarietà cho il legislatore volle creare, fra. ocietà assicuratl'ici cd operai colpiti, contro l'im1>renditore, si converto in lega della So– cietà o del padrone contro l'operaio. i\Ja v'è ben altro. . .. V'è che la Società oggi ha tutto l'interesse cli im– pedire che il padrone sit\ clichia.rato responsabile penalmente e di chiudere all'opernio colpito l'espe– rimento dell'azione data dalPart. 1UH del Codice nei casi e nelle condizioni dell'art. 22 della. legge. l~d ecco come tale mostruositi\ è sorta. Poichè ogni speculazione assicuratrice tende ne– cessA.riamcnte a creare sempre nuovi e pili estesi rapporti cli assicurazione, è venuta fuori l'assicura– zione contro gli eflCtti dell'art. 22 della legge degli infortuni. La Società. assicura. il padrone contro l'C'• vcntualiL\ cli una sua condanna penale e conseguente cond:111nncivile al risarcimento cli maggiori danni, giusta. gli art. 1151 Cod. civ. e 2:l della legge. Que– st1assicura'l.ione si chianrn, in gergo, appendice. Quindi, se, nello stranissimo caso clell'nrt. 22, l'o1>eraio po– t0::1soottenere sentenza penale contro il padrone, CO· stui non 1>aµ-herebbe nulla, avomlo fd\e sue gpalle In. Società assicuratrice. Da ciò scaturisce una dolorosa conseguenza: 111. coalizione, cioè, tra. Società assicur11tricc ed impren– ditore a che spariscano tutti i fatti, dati ed elementi che potessero in seguito condurre il padrone innanzi al magistrato penale. Se il 1>a.dronefosse condannato a maggiori danni, sem1>re la Società sare bbe obb li– gati\ a pagare: ognuno comprende, quindi, qua.le in– teresse debba la detta Società avere contr o l'opera io colpito. Questa criminosa complicith. si esplica ogni giorno nei numerosi casi di infortunio, e desta dolorosa sorpresa. J~cco in qual modo un fine buono può ve11irecom– pletamento frustrato dalle ferree conseA'uenze della. libera. concorrenza e della coalizione degli interessi. Prof. AHNAI,DO Luce,. Abbiamo pubblicato: FILIPPO TURATI Leriforme urgenti delprocesso penale hlterpellm1zasV-Olt<, alla Cameraclei-cleputaU il 20 maggio 1901. Prezzo centesimi 10 - o riclliesta mediante cartolina doppia.

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