Critica Sociale - Anno XI - n. 14 - 16 luglio 1901

216 CRITICA SOCIALE conciliazione dìt al Governo facolt.'t di designare cPuf• flcio i membri di esso. Nel Canton Ginevra una legge recentissima del 10 feb– braio rnoo regola la stipulazione delle tariffe d'uso fra OJJCrai o padroni e disciplina i conflitti relativi alla loro locazione d'opera; l'ariJitrato obbligatorio è previ1't0 in caso di disaccordo fra lo associa:doni di pad1·oni edi operai regolarmente registrate, alle quali è devoluto in principalità di stabilire le tariffe. Agli Stati Uniti, le prime leggi sull'arbitrato adot– tate nei diversi Stati, dal 1878 in poi, si limitavano n istituire una J>roceclura per la costituzione dei Collegi locali e temporanei di conciliazione e d'arbitrato ( 1 ). Queste misure furono J>restotrovate insufficienti, e pel primo lo Stato di New York, colla legge IS maggio 18S6, clecise la. creazione di un Collegio ufficiale d'arbitrato permanente, la cui giurisdizione si estende su tutto il territorio dello Stato. Il MMsachussets segul l'esempio, il 2 giugno 18S6, e leggi simili furono poi adottate iu altri 14 Stati (!). 1 membri di cotesti Collegi JJennanenf,i sono nominati dal Governatore di ogni Stato per la du• ratn. cli 3 anni in media, non intervengono che nei con– flitti collettivi che interessino JO, 20, 25 o 50 operai, secondo gli Stati, e la loro azione si es~rcita: 1° d'uffizio come mediatori, tostochè un conflitto ò loro segnalato; in tal caso si srorzano di iwvicinar le parti e di ra1· loro costituire un Collegio di conciliazione; 2° come arbitri, su domanda delle parti, le quali debbono impegnarsi i continuare nel lavoro sin che il verdetto sia reso, o al• meno J)CI' 15 1 20 o 30 giorni dalla richiesta; 3° come pubblici inquirenti, quall(IO i due primi mezzi fallirono, JJ~I'determinare la reSJ>OnsabiliHl incombente a ciascuna delle parti. Come arbihi o come inquirenti, i Collegi ufficiali goclono di tutti i poteri accordati ai Tribunali ordinari, quanto a.ila citnziono di testi, alla JJrestazionc del giuramento, alla nomina di periti teenici, alla J)rO• duzione (li tutti i documenti istruttorii. La pili J)arte dello leggi su questi Collegi arbitrali fissano la durata delle loro decisioni a sei mesi almeno, con facoltà di denunciarle in seguito con un preavvii-o cli sessanta giorni. J,'inalmente, nelle colonie i11glesi dell'Australia 1 Ye– diamo la Nuova Oalles del Sud, in seguito allo sciopero marittimo che turbò il comme1·cio di Sydney nel 1890, adottare il :li marzo 1802 una legge che regohl l'istitu– zione di Collegi cli conciliazione ed arlJitrato JJOr i con– flitti industriali, nei quali siano impegnati almeno 10 operai; leggo cui si aggiunse quella ciel 28 aJ)l'ile 1899, che riJ)roduce lo J)l'incipali disposizioni della legge in– glese i agosto 1806. L'Australia meridionale ha la. sua legge sulla conciliazione del 21 dicembre 1804. La colonia cliVittoria, colla sua legge sulle fabbriche 28 luglio 1S96, autorizza il ÙOYernatoro a nominare Collegi misti di padroni ed operai per fissare il salario minimo di ogni prore .,sione;e nella Nuova Zelanda, la legge 31 agosto 1S94, J>cr incoraggiare la formazione cli Unioni o di associa.• zioni professionali e per agevolare la soluzione di dissidii industriali J)Cr via di co11ciliazione e d'arbitrato, isti- ( 1) È ciò che esisto tuttom ncl\lJowa, nel Kans11s, nel ll1\ryl1mt1, nel lllssourl, nel XOrlh llacota, nc\Ja l'cnsllvauta, nel Texas e nel Wyo– ming. (') l!Olllfl!lll., Il 2S rcbbril.10 1881 O Il 1° luglio issa i MIChlg1m, 11 3 l11gllo 188(1; Ca11rorn!11, Il 10 marzo !S91; :-/cw Ycrscy, Il 2,1 marzo 1892 o H 2'1nmr;,:o 189.:,; Ohio, Il J.I mnr;,:o J893, Il 21 maggio 189-1 o li 21 apr11e 189::.; 1.u!slarrn, Il 12 luglio 1691; W1scousln, Il 10 flJ1rlle 189!>; Mtnncsotn, Il 2C> IIJJrllC 1S95; Connecticut, Il 26 giugno 189:.; Ullnots, Il 2 11.go ,uo 18%; UIAll, Il 2,1 nlM7.0 1896; l11d\A1111, Il U 1111\rzo 1~97; ldnho, Il :!Onrn.rzo 1897; coiorndo, 1131 marzo Hl:n. B1b1ote a CJ no H1arco tuif:CCin ogni Distretto un Collegio, i cui membri sono eletti <la.Ilea.ssociazioni registrate di padroni o (l'O))erai e le cui decisioni possono portnrsi Ila.vanti un Tribunale cPnrbitrato centrale, com))osto di 3 memliri nominati dal Oo\'ernatore. 1,a sentenza arbitrale può essere resa le– galmente esecutiva su domand,i di una delle parti. La. pratica fece introdune alcune modiflcnzioni nlla logge 1.11agosto 1894; la pili importante, del 5 no• ,·embre 1898, decise che non possa una associazione professionale pl'oporre un oggetto di conte.~a, senza previa deliberazione della maggioranza dei membri presenti a. una riunione alPuopo c01l\'ocata, con a"viso inviato J>erposta a.d ogni membro e indicante la natura della. proposta sottomessa alla. riunione. (Cc11ti1wa). Per lariforma della egge sugl'infortani del voro Prima della legge ì 7 marzo 1898 sugli infortu11i del Javoro, le conseguenze di ogni infortunio era.no .. regolate dalle norme generali di responsabilità con– tenute negli articoli 1.15l e seguenti ciel Codice civile. L'imprenditore o il proprietario dell'otlicina rispon– deva. sia del fatto proprio, sia del fatto dei dipendenti, e il lavoratore, colpito dagli effetti deJla negligenza od imprndenza altrui, aveva innanzi fl sè l'azione giudiziaria comune: provare, cioè, lit colpa altrni) e chiedere al nrngistrato un risarcimento commisurato 11\ chrnno patito. Su tale materifl, il diritt.o comune pt·csenta,•a gli svn11ti.1ggida tutti lamentati: la clif'– fìcolbì. nel colpito di fornire ht prova della colpa al– frui, la quasi impossibiliti'~ di sostenere u11a lite contro il 1>adronc. Sull'esempio di legislwzioni strfmierc, anche in rtalia si volle e si approvò una. logge spcciide sugli infortuni sul h~v?rO. J\ dopo molte tli:scussioni trn gli sc1·ittori e nel Piulamento, YCnnc fuori la Jegg<' .17 marzo 1898. Questa legge era inspirata ai seguenti concetti: assicurazione obbligatoria a carico del padrone iu fa,•ore dell'operaio industriale; indennizzo sempre do– vuto dalla Socieb\ assicurati-ice in caso di infortunio. E unA. tabella elci regolamento fissò la indennità. per ogni singolo caso. Infine questa legge permise espressamente che l'as– sicurazione potesse farsi presso private Socieb\ cli assicurnzioni. Ma, se all'operaio colpito da infortunio fu in tal modo accordata una i11clen11itì1certa o prestabilita, piì1 cliflicile gli si rese Pesperime11to dell';1zionc di diritto comune contro l'impl'enditore colpevole o ne– gligente. Jnfatti, nell'cwt .. 22, fu stabilito che l'inte– ressato potesse, oltre l'indennità. percepita sompl'C ed in ogni caso dalla Società. a.ssicuratl'ice, chiedere mag– giori danni contro Pim1>renditore colpevole, in Yirt.l, dell'art. J 15l e seguenti del Codice ciYìle, quando però nvesse provocata ccl ottenuta una sentenza pennie dichiarante la responsabilit;\ del paclt·one o dei suoi dipendenti. · fn tal modo quell'azione, che per Part. 1151 il col– pito aveva senz'altro ed incondizionatamente primfL della legge 17 marzo 1898, Yenne condizionata alla esistenza di una condanna penale a carico del pa– drone o suoi dipendenti, con quanto danno del colpito non v'ha chi possa negare. Se infatti un opernio, oggi, perde la. mano destra o le ciuque dita di essa) ocl una coscia, la sua indenniti:l san\ uguale a cinque volte il salario annuo ridotto al 70%: se, quindi, l'operaio percepiva un sah.uio cli tre lire giorna– liere, questo si considererà. ridotto a lire due e poco

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