Critica Sociale - Anno X - n. 19 - 1 ottobre 1900
298 CRITICA SOCIALE sovrano diritto della maggioranza ùella. Camera, si posero da quel medesimo punto cli vista giacobino, che viene tanto OJ>pugnatodallo Onoist, e da tutti i conservatori che hanno maturato In loro coscienz,1. politica in un coucotto profondo del diritto pubblico. . .. 11 f,ltto che la minoranz1, della Camera italiana abbia dovuto servirsi dell'ostruzionismo come cli un freno giuridico contro le csorhitanze del " diritto divino II dello maggioranze parlamentari, dimostra che essa sente istintivamente la ncccssitit tli questi freni. D'oltm parte, mentre i consonatori (come abbiamo dimostrnto) amano il Parlamento appunto per i suoi difetti, puro, a.I sommo della. hoccn, hanno sempre crit.iohc contro il sistomtL 1mrltLmontftre.Prendiamoli, dunque, in pnl'ola; o proponiamo noi stessi i freni cho vRlgnno a togliere, o almeno a diminuire, i di– fetti ùol parlamentarismo. I freni r>ossibili ncJl';imbito clcll11.Costituzione at– tuato, e a.cui noi accenneremo, hanno per la maggior parte mdice nella nostra stcs1:1a.legislazione, e non si trattrrcbbc- che di rafforzare ccl estendere l'azio1rn di alcuni istituti già esistenti. no solo è nuovo. Chnrles Bcnoist, il noto pro1,ugnatore della. ri– forma. costituzionnle in Francia, nel fascicolo del I. 0 agosto della Reoue llf'S ,tett.Ji ,1fomlt!t 1 scriveva che il 1>:trlomcntnrismo può lirnitarai (a p:ute il sistema dis1>0tico, fuori di discussione) in due mocli: l"opolarnm,t,,, come In 1-.vizzern, mediante il re(e– nmlwn; yiuri<licamt11le, come negli t-hti Uniti, mediante una Corto Suprema. Inutile dire che, io una democrazia organizzata, dovrebbe mcr la 1nererenza quest'ultimo sistema; ma senza che sia im))edito di vedere se non sa.robbo poisibile di combinarlo con l'nltro. Con un freno in nito o uno in b:L-.so, il fnnziouamento del J>arlamen– tnri.~monon sarebbe ohe meglio misurato e pili assi– curato. Primo freno, nch111C1uc il n{f'ren.rlum, proposto in }'rnnciu dnl Bcnoist, che Ò consorvntorc; il referendum, il qunle è uno dei principali motivi che impediscono 1llleile~enerazioni ciel parlamentarismo di penetrare in I svizzera. Da un pezzo noi domandiamo l'introduzione do.I nfe,-nulum. r conservatori italiani, se sono sin– ceri nelle loro critiche contro il parlamentarismo, si uniscano dunque a noi nel volere quella istitu– zione, che è l)ropugnata o fu attuata dai loro cor– religionari politici svizzeri e francesi. Secondo freno, la Corto Suprema. Noi abbiamo, qui, l'organo nella nostra Corte di Cassazione. Ma bisognerebbe che la funziono di essa, e insieme ùi tutto il potere giudiziario, fosse esplicitamente estesa, come è appunto quella del Jlotere giucliziario e della Suprema Corte degli tati Uniti. Si è vista la nostra maµ-istratura, prima, e perfino dopo, della sentenza della Cassazione sopra il decreto– Jcg~e, riluttare ad cntrnre nell'esame deUa costitu– zionaliUt. cli osso, quasi che un tale esame sfuggisse alla competenza ciel potere giudiziario, e questo do– vesse, quando una leggo ò promulgata con Je pre– scritte formalità esteriori, accettarla, senza preoccu– parsi so ossa siu o no conformo alla Costituzione. Leggiamo, in 'l'ocquoville, che cosa. accade invece in Amcricu. E prima por quanto riguarda il potere giulliziario in genere: OH nmericanl hanno riconosciuto ai giudici il diritto di llnsnro le loro sentenze sulla Costit11zio11e piuttosto cho sullo leggi. ln altri termini, hanno permesso loro di non applicare lo leggi che loro sembrassero incostituzio• nali ('). Poi, per quanto riguarda specialmente la Corte Suprema: Nello mcmi di setto giudici rederali riposano incessan• tomento la pace, la pros))crità, l'esistenza stessa del– l'Unione. Senza di essi, la Costituzione è un'opera morta; è ad essi che si appella il J)Otereesocuth•o per resistere allo usurpazioni del corpo legislativo i e questo per di– rendersi dalle invasioni di quello; l'Unione per farsi ollbcdire dagli Stati; gli Stati per respingere le pretese esagerato dell'Unione; l'iutcresse J)ubblico contro l'iote– rc;sc Jlrivntoj lo spirito di con,;crvazione contro l'insta– bilità. dcmocmtica ('). l•1stosn.csprcssamcnto la sfora d'nzione della nostra Corto di Cassazione e del nostro potere giudiziario com o lo ò <i uella della. Sn1>roma.()orto o ciel potere giudiziario degli Stati Uniti, si avrebbe qui un freno cli u1m certa. efficacia contro le esorbitanze del potere C3ecutivo e lo illcg,1lit1\dello 11Hlggioranze parlamon– tnri. Si intende però che, anzitutto, dovrebhe e sere scrinment~ assicurata l"indiJ>Cndcnza dei giudici: la c1ualc potrebbe (nlmcno fino a un certo punto) essere raggiunta, to/itliendo al potere esecutivo ed affidando nlla. magistratura steslja le nomine, 1)fomozioni, tra– slochi, ccc., dei giudici: per es. alle Corti d'Ap1)ello le nomine, traslochi, ccc. lici 1•rotori o dei giudici di 'l'ribunulc, nei rispettivi distretti; alle cinque Corti di Cassazione la nomina dei consiglieri d'Appello; e alht. stcsRa 8uprema. (!orto di Ct1ssazionc a S"zioni riunite lu nomina dei propri membri che venissero a nrnncnrc. . .. Altri due freni possihili noi li troviamo in una integrazione dello funzioni del Consiglio di Stato o dolht. Corto dei conti. Por qunnto riguarcht il primo, bisognerebbe cho il 1>arcro del Consiglio di Stato, di cui il c~1po .r, titolo l l clolla. Logge 2 giugno 188!.l, l'osso reso obbligatorio por tutto le leggi e i decreti reali e ministeriali, o che, solo dopo aver ottenuto parere favorevole, po– tesse il Governo 1>roporrc alle Camere una. legge od eman1u·c un decreto. Probnbilmente, con una simile diKposiziono, il generale l'elloux non avrebbe osato il suo antistatutario 1..lecreto.Si capisce che, anche per quanto riguarcla il Consiglio di Stato, sarebbe urgente anzitutto garantire l'indipcnclerrza. dei suoi membri, col toglierne ht nomina nl potere esecutivo ccl afliclarht. allo stesso Consiglio di Stato a sezioni riunito, e collo stabilire l'inamo,•ibilità dei membri medesimi. Quanto alla Corte dei conti, bisognerebbe esten– dere e rafforzare più che sia J)Ossibile il suo sinda• cato. E anzitutto completare l'opera iniziata. coll'art. 5G della. Legge 17 febbraio 188-' sulla Contabilit.à gene· raie dello Stato, statuendo che, anche per i decreti reali, quando la Corte neghi il suo visto, non debba. il decreto essere registrato con riserva do1>ochò il Consiglio dei ministri vi abbia insistito, ma. debba. cndorc issofatto nel nulla o il rifiuto di registrazione della Corte rimanere cissoluto ('). (I) A. J>►: •rocQu•:vn.u:: 1)1la l>l111ocl'C1tJf tii A.m~i·Jque. - Snguerrc, 18iS, tomo 1, llll.Jl. 160. (') Idem, ll>ld,, J)(l9', 24,. , (') Al (ll.mOIO deerelO•le8'1Je 22 glUjl'llO 189:l dol lflntstcro Pellonx IA Se:&lone competente dell11 Certe del Conii rtnutò la reglstra1lone. 11 Ministro ne richiese, a sensi l1Cllll 1e1n,e1, All'Otto 1s&2, ta reirlstra– :do11c toll ,·ne,·u• alla Corte d~ Conll a Se1lonl riunite, la quale coal motlYaYa (ta giugno 18"): Conaldcrak> che .... nel dGCreto al dann• norme e pre~ltl con
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