Critica Sociale - Anno X - n. 6 - 16 marzo 1900
CRITICA SOCIALE 83 palmente consacrati, siano messi a disposi:.done dei JJl'O· motori di pubbliche riunioni per qualsiasi conferenza. o discussione di pubblico interesse, e in particolare a sc0Jl0 di discussioni politiche, :unministrative, economiche o comunque interessanti la coltura dei cittadini. Questa disposizione dovrà osservarsi con la nui.ssinut larghezza possibile, e senza. esclusione o fflvore per alcuna. ten– denza o partito, durante i periodi elettorali. n qualunque pressione, esercitata su proprietarii, conduttori od utenti di eserci,d Jlubblici, od altri loco.li od aree atti a 1rnbbliche riunioni, perchò non ne conce– dano l'uso a htle scopo, e, in genere, qu,..1lun<1ue atto cli– rettamente o indirettamente inteso a limitare ai cittadini il diritto di libera riunione fuori dei casi e dei limiti espresSllmente sanciti dalla legge, sarà punito, a seconda dei ca-;i e delle l)ersone, colle disposizioni degli arti– coli 139 1 156 e li5 del Codice penai.e; e, ove il fa.tto sia comme.-:so da un pubblico ufficiale, non sarit ad esso ttJ}– plic,tbile la. scrimina.nte della river.-,il>ilitlt gerarchica, di cui al capoverso dell'art 49 dello stesso Codice. AHT. 2. [J) alle riuuioni pubbliche all'itperto e alle riunioni pubbliche in ~enere, ))OtrìLsem1n·e ))resenziare un rap– prese11ta11te della locale autorità di pubblica sicurezza con <1uel numero di agenti che 1'1tutoriHt stessa, reputi necessario alla tuteht dell'ordine. h) Sono pubbliche, a sensi di questa legge, le 1'iu– nioni1 itnche se non tenute all'aperto, alle quali chiunque pos:-a a.ccedere o che siano state coiwoca.te con tate qua.– liti\ mediante pubblici manifesti, peL' mezzo di giornali o di biglietti d'invito pubblicamente distribuiti. i) Le riunioni riserb:tte ai soci cli determinati soda lizii, OJ)pure convocnte rra un numero limitato di citta– dini coi big-lietti nominativi, sono ritenute private, e sot– tratte quindi all'im))ero delle presenti ctisposir.ioui, quale che sia il numero dei com'enutl e qu,tndo anche sian tenute in locali comunemente considerati pubblici per de~tin11.zione(teatri, aule comunali, sale a.ttinenti a pub– Ulici e::;ercizi, ccc.) o in recinti all'aperto, circonda.ti da muro, da cancello o da siepe. k) 11 divieto e lo scioglimento d 1 ordi11e dell'autorith di riunioni indette e tenute nelle condizioni di cui al– l'alinen. preeedellte, l'irrnzioue in esse o ht intrusione uon couscntita di ra))presentanti dell'autorità o cliagenti della 1rnbblicn forza 1 e le pressioni che si esereita...sero, su IH'Oprietarii, conduttori od utenti cli esercizi pubblici od altri locali adatti 1 a. non concederne l'uso ])er tali riunioni, sono puniti, secondo i casi e le persone a sensi degli articoli 139, 156, 15i, 158, 175 Codice llemtle, esclusa. la riversibilità della resJ)Onsal>ilità. in linea gerarchica, come è detto nell'ultimo comma dell'articolo precedente. I) Ad assicurarsi, o,·e occorra, del carattere prinito, ai sensi di questa legge, delle riunioni suddette, le au– torib't e gli agenti della pulJIJlica. sicurer.za . ricorreranno aA"li ordinari metodi d'iuforma7,ionc dalla. legge consen– titi; ma sa.rà . !01·0 interdetto, pena l'aJ)J)lirazione dell'ar– ticolo 175 del Codice penale, e salva nei congrui casi l'apJ)Jic,tbilitù. di comminatorie diverse o più griwi, l'in– trodursi o il trattenersi nei locali od aree dcstinflti alle riunioni priva.te e nelle loro appartenenze, il ritirare alla. porta i l.,iglietti d'invito, il controllarne partitamente ht spettu,11za. ili rispettivi ))01·tatorì,e l'inceppare comuuque con inquisizioni vessatorie il libero intervento dei legit– timi interessati. m) Chiuque, allo scopo e con la coscienza di alte– nlrc apparentemente il carnttere prinito di una riunione, vi :::i introducesse senza consenso o all'insn.puta. degli intereiì-sat.i, o con biglietti .d'invito contraffatti o artifi– ciosamente J)l'OCnratisi, incorrerlt nella. J)elHLdella c:t– lunniit reale, a sensi degli articoli 2J2 e 213 del Codice penale. n) Qualora, ÙI OIX(lSÌOl/e di, 1·iu11io11i J)Ubbliche nei scusi sucs1Jres:si o di assembra.menti in luogo J>1tbblico (omme.-:sa qui la frase: " o aperti- al J)ubblico 11), avven– gano manifestazioni o grida (omessa qui la ))arola " se– rliziose .,) che costituisctmo delitti contl'O ·i voteri, dello Stato o co11tro i copi <lei,Govel'lli eisteri ed ·i loro rappre– ,'ientauti, ovtero <wve11yww alfri c1elittì preveduti nel Cv– dice JJenale, che mettano ad imminente pericolo la. sicu– rezza dei cittat!iui, o nei quali non sia altrimenti possi– bile a.::;sic11ra1·e la rep1·eM;ione, le h1111ionì e yli assembra– menti. J>Ofram10essere sciolli colle mochtlità. di cui più oltre (ome,::;ilequi, come supel'f1ue 1 le ultime parole del– l'articolo 2). o H1arro o) l,e comunicazioni o intimazioni che il rap))resen· tante della pubblica sicurezza in unn. pubblica riunione credesse di fare agli oratori o al 1mbblico nel l'interesse della sicurezza e dell'online, dovr(urno f,1-rsiper mezzo della. Presidenza., salvo il caso che questa si rifluti. Ec– cetto nel caso di ,•eri e propri delitti, tassativamente contemplati dal Codice penale, è interdetto al rapJ)re– :-entante della J)ubblica sicurezza, sotto tJena del di– sposto dell'articolo 175 dello stesso Codice, richiamare gli oratori o limitar loro il diritto di parola, per la ra– gione o il pretesto ch'essi :-i dilunghino dall'argomento della riunione, o per a.Itri motivi inerenti all'andamento della discu1,sione, del quale la sola. assemblea, e per essa. la Presidenza, è natura.le arbitra. e moderntrice. . Emendame~tiaggiuntivi. (') 1. 0 Le contravvenzioni all'articolo 1, come J)ure i rea.ti che per qua.lunque guisa. si connettano ·all'esercizio del diritto di riunione, sarnnno deferiti alla. Corte d 1 As– sise del luogo del commesso reato, senza. possibilità di trasferimento ad 1tltra Corte, e si p1·esc1·ivera.nno nel tcnnine di tre mesi. Tale prescrizione ~non ammette atti interruttivi.- Essa. non è a1>1)liCitbileai reati commessi, in oclio al diritto di riunione, da pubblici ufficiali o agenti della forza pubblica. 2. 0 I 1'0ati commessi da. pubblici ufficiali o agenti della. pubblica forza in odio all'esercizio del diritto di riunione, san\nno deferiti alla. IOcale Corte d'Assise, uè per alcun motivo potranno essel'e tra,ilferiti ad altra Corte. A 1>01..-e in essere il dolo specifico di tali reati, basta la materiale viola.zione del diritto, salvo soltanto il caso di infermiHL cli mente a norma degli a.rticoli 46, 4i del Codice 1)enale. a. 0 Ogni cittadino maggiore di età 1mò evocare in g-iudizìo, avanti lit locale Corte tPAssise nelht più pros– sinut sessione, colle forme stabilite per la citiizione di– retta, e con facoltà di costituirsi ])arte civile, il pubblico ufficiale o agente della pubblica forza., che abbia com– messo reati contro l'esercizio del diritto di riunione, 1,revio deposito di una cauzione sufficiente a rimborsare tutte le spese di causa, e inoltre i danni materiali deri– va.ti da.I giudizio stesso al pubblico ufficiale o all'agente imputato, nel caso che l'istanza. sia completamente re– spinta dal giudice popohtre. La. c1tu1.ione verrà determinata dal presidente delle Assise, o, in difetto, dal presidente della. Corte di AJ>- 1,ello, e verrà prestnta nelle forme stabilite per le cnu– :doni in materi:t di ammissione a libertà })l'OHisoria. 4. 0 Per " ragione di ordine ))ubblico ,, deve inten– dersi esclusivamente il pericolo di rivolta o di conrta– grazioue gra\'e ed imminente. E:-i/òlO dovrà essere moti– vato nel decreto con elementi specifici di ratto e munito di J)a1·ere conforme, uguabneute motivato, c\ell'autorit.1, comunale. Ove manchi alcuno dei sucldetti requisiti, la riunione 1,otrà. e:::sere tenut,i malgrado il divieto; i promotori ej parteciJ)anti non inçorreninno in verun,t responsabil.ità; ehi avrà autorizzato, ordinato od emesso il divieto - se insisterà in esso - e chi darà. mano a farlo eseguire incorrerà. nelle tJene comn1inate dagli articoli 139, 175 del Codice penale, esclusa in ogni caso la scriminante delh~ ri\'Ol'Sibilità. gerarchica di cui al Cfl.])OVerso dell'ar– ticolo 49 dello stesso Codice. 5.° Contro il cHvieto del Governo o dell'autorità di pubblica sicurezza, l'autorità. comuna.le avrà sempre il diritto cli autorizzare sotto la propria responsabilità, la riu– nione di cui trattasi, nei luoghi e nelle forme che ess1t avrà cura di prescri\•ere. 6. 0 Le disposizioni dell'articolo 1. 0 non sono mai a))plicabili alle riunioni promosse da J)ersone hwestite di pubbliche funzioni o indette per comunicare o discu– tere con esse intorno a. 1rnbblici interessi, come purè alle riu11ioni elettornli politiche, amministrat)ve, com- I ll\CIeia.li Odmdustwtll (I) !\cl cnso cioè, Cile \'ClllijSC lll)J)rO\'lltO l'Rrtlcolo dello. Commls• s1one od nitro c11uhnlcntc
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