Critica Sociale - A. VIII - n.21-24 - 16 dicembre 1899

B CRITICA SOCIALE 329 contro le mala.Ltie e gl'infortuni sul lavoro, ò stato alfi.ne adottato anche nella. S\'izzera. E qui non sarà. discaro ai lettori che noi presentiamo loro i punti fon– damentali della nuo,·a. legge. Nè noi potremmo farlo in modo migliore che ripro- ducendo tradotto {e sfrondato di quanto riguarda. l'as– sicurazione militare, che dal nostro punto di vista ha. poco interesse) il quadro sinottico compilato da due consiglieri nazionali e insigni giuristi, i signori J(Ochtin e Rosset. SORVEGLIANZA Organi ammi– nistrativi. Persone sotto• poste obbligato• ria.mente all'as• sicurazione. Introiti. Contestazioni. Disposizioni speciali. ASSIUUltAZlONE !IALA'l'TIE Auto,·ità cantonale cli sorveglianza sollo il conh·ollo superio,·e della Confedem;ione f. Casse di Circondario: 1. 0 Assemblea. generale degli operai. 2. 0 Assemblea. generale dei padroni. a) Direzione. b) Amministrazione: direzione della. Cassa, cns• siere. li. Casse d'impresa (art 146): ( 1 ) I. 0 Assemblee genera.li degli operai. 2. 0 Il padrone. a) Direzione. b) Amministra.,,ione: CJmltato, cassiere. Tutte le persone che la"orano per conto altrui 111ul territorio svizzero, nelle imprese che hanno sede in Svizzera, come pure i domestici, dall'età. di 14 anni in poi, purchè tulle queste persone non abbiano un salario superiore a fr. 5000. Per i giornalieri (art. 6). (I) t.° Centesimo (edera.le: I c8ntesimo per assicu– rato e per giorno (2 centesimi, se le finanze fede• rali lo permettono 1 agli assicurati che lavora.no nell'agricoltura, arti, mestieri e piccola industria). I , .b . . ~ metà del di più dal padrone. 2. Contr1 uz1oni ( metà del di più dall'operaio. Prima. istanza: Tribunali arbilrali di Circondario. Seconda istanza: Corte federale delle assicura– zioni. Vi sono degli assicurati volontari delle Casse di Circondario e di imprese: gli uni co5tli stessi di· ritti ed obblighi degli assicurati ordinari; gli altri che non pagano se non un promio ridotto e non possono pretendere che al 1rattamento medico gratuito, con tassa d'entrata i primi di 50 fr. 1 gli altri di 25 fr. Per essere ammessi all'assicurazione volontaria bisogna essere soci e non a.vere più di 45 anni. Le Casse libere partecipano sotto controllo um– ciale, e entrano nell'assicurazione obbligatoria: J. 0 sia come Casse inscritte al registro A con trattamento medico gratuito e indennità di disoccupazione del 60 'fo; 2. 0 sia come Casse inscritte al registro B con trattamento wedico gratuito e indennità. di disoc– cupazione quotidiana di almeno I rr. Esse hanno diritto al centesimo federale, ma solo le Casse inscritte al registro A possono pre• tendere alla contribuzione della metà. imposta al padrone. ASSICUltAZIONE INfOit1'UNI Uffici·, /tderale cl'assiciwa.zioni conll·o gli iufo1·tuni {sede a Lticerna) Ufllcio ct·assicurazione, col Consiglio delle assicurazioni coru0 autorità. consul– tiva (9-15 membri eletti dal Consiglio federale e composta di 3 padroni e 3 l"perni). fqpettore delle a.ssicura.zioni. Associazioni professionnli (art. 236J ( 1 ). Come per l'Assir.urazione malattie. - Inoltre ognuno che appartiene a una Ca.su pubblica d'assicurazione contro le malattie ha diritto d'essere assicurato contro gli infort.uni (art. 237). 1. 0 La. Confederazione paga, oltu le spese d'amministrazione, 1 / 5 dei premi. 2.0 li di più è pagato ~ 3/, rial .padro~e- l 1 /, da.Iloperaio. Una sola istanza: la.Corte fedorale dolio assicurazioni. Il pagamento della rendita è sospeso quando l'assicurato è domiciliato all'estero. L'Unlcio federa!e delle Assicurazioni può llecretare delle misure per prevenire gli infortuni. L'assicurazione infortuni ò sostituita all'antica. responsabilità civile (salvo in ciò che concerne le malattie proressionali). Per coprire le spese, sistema di capita– lizzazione (art. ~3). Fondi di riserva. creati medi:mte gli ec– cedenti degli introiti dei conti r,nnuali (o.rt. 30t) per gli infortuni particolarmente importanti per il numero delle vittime. {') Art. 146.- Tutti i !)adroni, che nella loro impresa occu1lano in media almeno unto persone, possono essere, 101>raloro domanda e col consenso della maggloran1.a del loro personale sottopoato al\'assicu1·azione, aulo1·1:=atl a creare per questa im1>resa una. Cass:1 d'assicurazione contro le malallie, f) Art. ~JG.- I.e associ.:'.1.1.ionl di 1>ersoncappartenenti a nna steg!la 1irofessione o a professioni simili, che mirano a uno sCt>po economico interessante ques1e l>Mfosshrnle che si estendono a un territorio considerevole, possono essere, sulla loro domanda, chia~ m:\te a concorrere all'.1mministra·.done dello sta!Jilimeuto, 1,pecialmentc in materia di: a) constatazione degli infortuui; i>) preven~ zione degli inrortuni, ecr.., ecc. (i) Art. 6. - Ogni Circondario d'assicurazione 1>uòsempro, mediante decisione presa alla maggioranza, estendere l'o!JIJ\igo del– rassicura1.ione: a) ai giornalieri o giornaliere, o a.lire per~one che cambiano frequentemente di padrone o che la\·orano soltanto ad ln~erm!lteuze 1,er conto a!trui, semprechè <1uesh,risied1uto nel Circondario e abbiano H anni compiuti.

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