Critica Sociale - Anno VIII - n. 14 - 1 settembre 1899
220 CRITICA SOCIALE medesimo, e effettivamente più sovrano dì questo. Quanto agli individui, essi si accomodnno molto ber.e a questa situazione, che è per essi la situazione nor• male e come tale sempre considerata. La.possibilità. di dover da un momento all'altro cambiare occupazione rende i pubblizi runzionari liberi da quell'arido o me– schino spirito di rou1i11e, in cui si chiudono e isterili– scono negli Stali dove sono nominati a. vita; e questa neceflsaria versatilitb. dello persone che si dedicano a.i pubblici impieghi rende anche tutto il corpo degli impiegati, corno complesso, libero dallo stigma.ti intol– letLuali del traveUi!mo. Di questi pubblici ufficiali, alcuni sono nominati dal popolo, altri dalle autorità comunali o cantonali che escono alla lor voltll. da.i suffragi popolari. Il popolo nomina. il Consiglio -di Stato, i deputali al Gran Consiglio, i deputati al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale (cioè alle due assemblee rederali, risiedenti a Berna), i giudici dei tribunali di prima istanza. o d'appello, e, fra. i aiudici nominati, il presi– dente, gli assessori giurati, i giudici di pace (concilia~ tori), le autorità. comunali (municipalità. e sindnco) e i medici condotti. Oli altri impiegati (commissari di Governo, gendarmi, professori, maestri, ecc.) vengono nominali o dal Con– siglio di Stato, o dnl Gran Consig\ié>, o dalle autorità comunali. . . . li potere esecutivo della Repubblica licinose è costi· t.uito dal Consiglio di Stato; il potere legislativo dal Ora~ Consiglio; il giuclizia1•io dalle Giustizie di paco, dai Tribunali di prima istanza e dal Tribunale d'appello. Il Consiglio di SI.alo è composto di cinque membri, i quali si dividono fra loro i dicasteri e eleggono nel loro seno un presidente, che sta. in carica un anno, non è immediatamente rieleggibile, e non ha.,come presidente, pressochè nessuna. funziono in più degli altri membri, se ne togli quelle di rappresentanza. Il Gran Consiglio è composto, non di un numero fisso di deputa.ti , ma di un deputalo ogni mille e duecento anime di popolazione domiciliata (e cioò ticinesi o sviz– zeri domiciliati nel Ticino) o frazione di quella cifra non inferiore alla metà. 1 membri tanto del Consiglio di Stato quanto del Gran Consiglio stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio di Stato, che rappresenta dunque il Mi– nistero dello. Repubblica, è eletto diretto.mente dal po• polo, come il Gran Consiglio che ne rappr~senta. il Po.rin.mento. Avvertiamo però che, se il paragone tra. il Consiglio di s+.ato ticinese e il Ministero d'un paeso parlamentare è esatto, colla sola differenza che il Con– siglio di Stato non ha sopra di sè nè u1 president~, nò un re, e che, sia per consuetudine, s a perchè osso trae i suoi poteri dal popolo, o.Ilastessa guisa del Gran Consiglio, un voto contrario di questo non lo rovescia.; i\ :aragona tra Gran Consiglio e Parlamento non è esatto. Il Gran Consiglio ticinese infatti (oltre che è la sola Camera deliberante esistente) cumula in sè le funzioni che in Italia spettano al Parlamento, alla corte dei Conti e al Consiglio di Stato: esso è quin,li anche il supremo tribunale amministrativo. La nomino. dei deputati al Gran Consiglio o dei membri del Consiglio di Stato si fa col sistema proporzionale, uguale (almeno nel concetto generale che lo inspira) a quello che chi scrive queste linee e N. Vela.tri pro- 81 Ult:v 1 I..J nu D d lo ponevano dovesse essere introdotto nel programma. mi· nimo del pllrtito socialista. italiano. ( 1 ) Ed ecco come. Ogni gruppo di almono dieci elettori può proporro una propria lista. di ca.ndida.ti , che deve contenere un numero minimo di due nomi (il numero massimo è in– definito). Tutte le liste, che vengono proposte dai vari gruppi di elet\ori, sono depoJilate presso le autorità. governative (Commissarii) e pubblicate sul F(>{Jliooffi· ciale. Ciascun gruppo stabilisce una denominaiione della propria lista. (Lista del u1•uppo ....), denominazione che, col deposito della lista presso il Commissario, diventa proprietà. del gruppo. Tutte le liste deposte veJtgono stampate e recapitato a casa. di ogni elettore insieme con altrettante schede bianche portanti soltanto ciascuna. l'intestazione della lista di ogni gruppo. Per l'elezione, il Cantone ò diviso in otto Circondari, ciascuno dei quali elegge un numero <li deputati uguale ad uno per mille duecento abitanti. L'elettore di ogni Circondario dispone adunque di tanti suffro.gi quanti sono i deputati da eleggersi nel suo Circondario. Esso vota. o con una delle schede stampate, -cancellando (se crede) e aggiungendo nomi; o con uua delle schedo bianche e portanti soltanto la denominazione di un gruppo, scrivendovi i nomi che crede. Sulla votazione, così compiutasi, si procede allo scru– tinio. Si stabilisce prima il numero dei voti ottenuti dai singoli candidati dei diversi gruppi, ritenendo che, se un elettore ha votato per un numero di candidati inferiore a Quello dei rappresentanti da eleggersi, i suffragi non emessi vengono calcolati a favore della lista dei canclidnti del gruppo per il quale (usando la scheda cl.te porta la sua denominazione) egli ha votato. Cosicchè il numero dei voti d'ogni gruppo è costituito dalla somma. dei voti ottenuti dai singoli candidati della. sua lista, con quelli non emessi e da computarsi (come ora. abbiamo esposto) a suo ravore. La. somma. dei voti ottenuti dai diversi gruppi del Circondario divisa per il numero di rappresentanti da. eleggersi, aumentato di uno, costituisce il quoziente elettora!A. Ogni gruppo ha il diritto di aver tanti rap· presentanti quante volte il quoziente elettorale è con· tenuto nella somma. dei voli da esso ottenuti. E, stabi– lito il numero dei rappresentanti spettanti ad ogni gruppo, si proclamano eletti, per ogni gruppo, i candi– dati che banno ottenuto i maggiori voti fino a rag– giungere quel numero. Questo sistema è uno dei meccanismi più perfetti (salvo qua.lche piccolo inconveniente a cui l'esperienza potrebbe facilmente suggerire il rimedio), per ottenere il migliore dei risultati elettorali, e cioè che l'assemblea dei rappresentanti sia. Io specchio esatto del popolo da cui esce. La sua applicazione nella. Repubblica ticinese si avvicinerebbe ancora più alla perfezione se la vota– zione avvenisse in un Circondario unico in tutto il Can– tone. rn verità. però la divisione degli otto Circondari è segnata da linee cosl naturali, che non crediamo essa possa portare (attualmante almeno) a nessuna ingiu– stizia. di fatto. La perfetta giustizia di questo meccanismo si fa sen· tire non solo nel periodo elettorale, ma.anche più tardi, durante il tempo in cui il corpo eletto ~esla in carica. Se infatti un membro di questo lascia. per qualsiasi causa vacante il suo posto, non si fanno nuove ele- (1) crr. il mio articolo Per tl 1f1fema del quo.:lettte, nella Crl– tt.:a Soctalt1 •let t.• settembre 1897e la nota delta Oirer.ione della CtiWa.
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