Critica Sociale - Anno VIII - n. 9 - 1 maggio 1898

142 CRITICA SOCJALB basso. E infatti I sociologi nominati più sopra quali rappresentanti di questo moderno indirizzo, o si mani– festano, noi loro scritti, nettamente socialisti, o hanno, per lo mono, rotto qualsiasi legame colla. ortodossia eco– nomica. o sociale tradizionale. .. Or bene: un'e\'Oluziono analoga sta attraversando la scuola penalo positiva. Anche questa, inflltti, di fronte alla scuola. classica, che riconosceva, come ragione della giustizia penalo, il ca1tigo del delitto mediante la condanna, post la tesi che la giustizia penalo non ò che una funzione di presor– v:iziono sociale sotto forma di difou preventiva e di difesa repressiva. La generica e difosa sociale :. ru dunque da prin– cipio la ragiono della giustizia penale per la.scuola. po– sitivn. Ma anche qui, J>Or i medesimi motivi che militavano noi campo della sociologia. generale contro iJ conceUo generico di e evoluzione•, si cominciò a vedere che la rormula era troppo vaga e inadeguata. Se essa poteva dare inratti una ragiono teorica d'un teorico diritto pu· niti,•o quale si potrebbe avere in una società. senu cln.ssl, ossa ora però lnsufflcionto a spiegare la rorma– ziono del diritto punitivo nella società attuale, in cui quello non ò già un prodotto della società (considerata corno un lut.LOunicol, destinato a premunirla contro l'opera antisociale dei delinquenti; ma, piuttosto, in modo provalonte, la. rormaziono di quella classe che è riuscita a conquistare il predominio sulle altre. t in– ratu lrìOmproquesta clo.sso dominante quella che fa la 1t<»·iai e come r,, la storia. politica, cosi crea. ossa il cerimoniale, i costumi, la morale, il diritto, la religione; oosicchè essa (come dicevamo poc'anzi) concentra in sè, mentre lo altro classi so no netrom bra, quella che vien poi chiamata l'evoluzione socia.lo. Era. quindi naturale che, quando qucslo nuovo campo di ricerche - i rapJ>Ortidi intordi1>0ndenza dello classi socitLli - si prosontù alla. mento cloicriminologi positi– ,•isti, questi non potessero J>iù starsi contenti a quella formula troppo vaga di e difesa sociale •; e cercas– sero, alla. stessa guisa dei sociologi di fronte alla for– mula generica di e,•oluziono, di penetrarne l'intimo significato, e concretarne la ,·ora sostanza. Così avvenne che, corno reazione alla genericità della e diresa. sociale • assunta a spiegazione del diritto pu– nitivo, si aosteness o invece (V&ccaro) che la giustizia. penale non O elio dire.sa di classe. . .. I.a dottrina dei criminologi posili\'lsti della prima tendenza portava adunquo che il diritto penale è una rorma.ziono di tutta la società, formazione intesa a pro– teggerla contro gli alti anti sociali di alcuni suoi membri. La dottrina dei secondi si ronda.va sul principio che il diritto penalo ò una rorma.zione di una sola classe della società, la classe dominante, formazione intesa a tute– larne gli inlorossl. Ora, se questa seconda lesi può giustificarsi como reazione alla. prima., O però vero che ossa è, come la. prima, semplicista o unilaterale. Non si può inratti disco– noscora che una gran parte della giustizia. punitiva trae la sua ragionu do. o.Itri moti,•i che non I&protezione di interessi di classe; o precisamente la trac dal bisogno comune n tutto lo classi, e quindi bisogno veramente sociale, di diresa contro i delinquenti. Tanto runa quanto j'altra tcndonzo. o.vova dunque bisogno di essere com- pletata In una alnt.esi integrale che giungesse a serrare più da vi~ino la verità. E cosi giungiamo naturalmente alla teoria di Enrico Ferri, e cioò che e attorno al nucleo positivo e legit– timo di preservazione sociale di fronte agli atti anti~ ciali > si forma tutta un'incrostazione di oppressione di classe e che si nasconde soLto il cumulo delle appa– renze e formalità. giudiziario >. Riconosciuto, nella rormaziono della. giustìzia penale, questo legittimo nucleo centrale di diresa. soriale, è facile lo scorgervi le oscrescen1.o cho vi si aggiunsero come prodotto dell'oppressione di claslie. Ciò si avverto in primo luogo nello stesse disposizioni di legge: i pic– coli reati contro la proprietà., in cui cadono quasi esclusi– vamonto individui appartenenti alle classi inferiori, sono puniti in modo cosl grandemente sproporzionato ai reati 1>il'1 ingenti contro li-.proprietà. o aì reati di altra in– dolo, cho la. coscienza popolo.re ne è continuamente urtala; le disposizioni di legge sul duello manirestano la. tendenza a sottrarre gli individui della classe domi– nante alla legislazione comune e a lasciare che essi pro\'vedano in una certa cerchia., da sè, a quella giu– stizia penale che per tutti gli altri individui è diventatn. runzione dello Staio. Più ancora, questa incrostazione di interesse di classe apparisce nell'amministrazione della giustizia. Citiamo esempi italiani. Non parliamo (perehè si escirebbe dal campo della giustizia penale) dell'&Llribuzione ratta al giudici conciliatori dei piccoli Interessi, che pii\ special– mente concernono le classi non abbienti; attribuzione che si risolvo, nelle campagne, noi dare quegli interessi in balia dell'ignoro.nza, del capriccio, dell'irregolarità.. Ma per quanto riguarda i piccoli reati contro la proprietà, in cui naturalmente i ricchi non incappano mai, e che i tribunali scaricano regolarmente addosso ai pretori, tutti sanno come la loro persecuzione o .punizione sia fa.rraginosa, sommaria., priva di garanzie. Se vi ò una parto dell'amm inistrazione della giustizia penale, in cui il giudizio sia diventa.lo nient'nltro che la meccanica applicnziono della solita dose di pona a tutti quelli che siedono sul banco dogli accusati, egli ò certo quest&. che riflette i processi per furto semplice davanti i pre– tori. Non solo perchè il pretore è ancho il giudico istruttore, ed ha. quiu.di una predisposizione psichica a trovare esistente il roato che à andato cercando; non solo perchè il cumulo di lavoro invita general– mente (lo sanno quelli che conoscono le preture dove si atTollano le contrav,•enzionl rorestali) a procedere in un modo molto sbrigativo; ma sopratutto perchè davanti i pretori, quando si tratta di (urto, non ven• gono mai ammesse {le statistiche lo provano) le scu– santi morali. li caso di estrema necessità, che serve così tli spesso a far assolvere un omicida, non serve mai a far assolvere il Indro di un po' di grano o di una ma– n•ta di legn•. Questi esempi provano quanto lo classi dirigenti ten– gano in non cale l11. giustizia minuta., quella che con– cerne le classi inreriori. E certo, so ciò rosse entrato nel piano del Co1·10 del Ferri, questi avrebbe potuto svolgere, sistematicamente, nel senso qui sopra. accennato, il suo rocondo principio. Ma il piano del suo Corso era natural• mente più che altro inteso a sviluppare il concetto del diritto peno.lo positivo o scientifico di fronte a quello metafisico, che, corno eredità. della scuola classica, in– r,.,rma ora i codici. Quindi lo svolgimento di quel prin– cipio non potevo. avvenire cho In modo frammentario o incidentale. I vizii della giu::.Uzia penale nello stadio

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