Critica Sociale - Anno VII - n. 18 - 16 settembre 1897
280 CRITICA SOCIALE Per questo motivo, nella maggior parte ùegli Stati costituzionali, ad attenuare il danno che alla pace pub• blica deriverebbe dalle prepotenze dei partiti dominanti nell'amministrazione della giustizia, le imputazioni dei reati politici sono devolute alla competenza d'un giurv scelto fra le varie classi sociali. Il progetto di legge votato dal Senato, come alcune disposizioni che si leggono nel Codice pena.le, a propO• sito di eccitamento di odio fra le classi, di apologia di reato, di associazione a scopo sedizioso, non sono che un'eco del conflitto d'interessi che s'agita nella nazione tra la maggioranza dei proprietari, rappresentata dal potere politico, la quale si crede minacciata nel suo dominio economico dalla propaganda ~ocialista, da una parte, e il proletariato aspirante alla conquista del suo benessere, dall'altra parte, in una ai partiti socialisti che vorrebbero risoluto il conflitto con l'ordinamento collettivo della produzione. L'idea socialista, nel momento storico attuale, è appunto un'espressione di questo con– flitto; giacchè, sia o no una verità scientifica, essa non è una forza morale se non come manifestazione di ma– lessere del proletariato. E guardale a quello che attualmente accade nell'ap– plicazione di quel famoso art. 247 del Codice penale. Una semplice espressione di biasimo alla borghesia, anzi ad alcune categorie di capitalisti, una critica calma ed obbiettiva all'attuale ordinamento sociale, specialmente se fatta in un giornale socialista, basta sovente a co– stituire un delitto di eccitamento all'odio di classe in modo pe1•icotosoalla pubblica tranquillità; e, andando ùi questo passo, sarà. legge il cretinismo dei cittadini verso ogni questione della società presente, e la sola lettura non proibita sarà. quella dello Specchio della ve1'apenitenza di fta Jacopo Passa.vanti e delle Medi– tazioni di santa Caterina. da Siena. Giacchè questi cosi detti reati di stampa, che una volta erano di competenza delle Corti d'assise, divennero per una deltè tanto famose leggi Crispi (del 19 luglio 1894) di competenza dei tri– bunali penali. V'è chi attribuisce questa esorbitante applicazione della legge ad ignoranza, v'è chi a servilità di giudici e funzionari del pubblico ministero; io l'attri– buisco sopratutto ad incapaciti:l. dei magistrati di con– servare la misura della legge nel giudizio sugli uomini invisi al Governo e alle maggioranze. E se questo avviene in regolare e pubblico giudizio, quale guarentigia volete che rappresentino i magistrati in una Commissione che opera nel mistero, senza con– traddittorio con l'inquisito sfornito di qualsiasi poiero difensivo, tra una denunzia della pubblica autorità. e un uomo appartenente o creduto appartenere a un partito scomunicato1 E di che guarentigia sarà lecito parlare quando la materia che la Commissiono è desti– nata ad esaminare è tanto imponderabile che oscilla tra il pensiero scientifico e l'idea. pratica, tra una pura idealità. della mente e il desiderio di agire1 Quando infine è la lotta ad un partito quello che si vuol~, lotta senza misura e senza controllo?. . . . Or se si considera che, a quanto hanno annunziato lo gazzette, si è pensato a un progetto restrittivo della libertà di sciopero riconosciuta dal nuovo Codice penale, o che il capo del Governo ha mostrato l'intendimento di attribuire alle classi elevate il privilegio del. voto plurimo· nelle elezioni amministrative, potrebbe dirsi che la legge sul domicilio coatto sia parte di un pia.no di legislazione, il quale, rompendo l'uguaglia.nza di di– ritto conquiitata con lotte secolari e affermata con so• B1b1otera G no B1::irco tenne patto plebiscitario tra la nazione e la monarchia, inauguri legalmente un sistema incivile di restrizione della libertà nelle classi non abbienti e metta fuori legge coloro che ne sostengono gl'interessi in nome di un nuovo ideale economico. (') E ciò non tocca soltanto ai socialisti, che per ora sono principalmente presi di mira; in questo attentato alla libertà e all'uguaglianza giu1·idica sono tutti indistinta– mente interessati i partiti, viventi o no nell'orbita della cosUtuzione, gli uomini tutti che hanno il sentimento di cittadino, i giuristi che hanno un glorioso 1·etaggio di diritti, conquistati col sangue e con la sapienza, da custodire e accrescere: giacchè, se le correnti reazio– narie, imperver~anti da più tempo in Italia, dallo stato di fatto passeranno nella legislazione, agli italiani non resterà. altra libertà che quella di professare l'opinione del Governo. Certo, ad uno Stato non si può contendere il diritto di provvedere alla stabilità o sicurezza propria; ma v'è differenza. tra Stato e Stato. Vi sono Stati oligarchici, cioè costituiti sul dominio di una parte e sulla servitù, almeno politica, dell'altra parte della popolazione; l'as– senza di diritti politici pone naturalmente questa a discrezione di quella, e il Governo non ha, pe1·tanto, limiti nei mezzi che stima necessari al mantenimento della sua costituzione: e se limiti sono tracciati nelle leggi, non è che per lustra, giacché la condizione natu– rale di esistenza dei Governi oligarchici, comunque com– posti, a monarchia o a repubblica, con uno o più capi o corpi, è lo stato di violenza. E vi sono Stati demo– cratici, in questo senso, che i diritti politici apparten– gono virtualmente a tutti i membri della popolazione - almeno ai maschi, perchè più forti - : democrazia giuridica, a monarchia o a repubblica: non dico demo• crazia. in senso assoluto, che esiste soltanto ove il do– minio politico sia associato al dominio economico: ed è il contrario nel regime capitalistico della produzione. E ognuno intende che democrazia giuridica non v'ha. senza uguaglianza nel trattamento giuridico di tutti i cittadini. Si sottragga un cittadino, specialmente a causa delle sue opinioni sociali, alle comuni guarentigie giudiziarie quando gli è contrastata la sua libel'tà d'azione, o l'uguaglianza sparisce. Uno Stato, comunque democra– tico, che creda, per Ja conservazione della sua costitu– zione politica. ed economica, di adottare nuovi provve– dimenti restrittivi contro i partiti dai quali si sente minacciato, non può stabilirli che a patto di assicurare le comuni garanzie giudiziarie; in caso diverso degenera. in oligarchia. Ecco perchè la proposta del domicilio coatto politico è semplicemente un attentato nlln costi– tuzione dello Stato. Veda la Camera dei deputati ita.liana. se sia giunto il momento di darle il suggello del fatto compiuto! · La Camera dei Deputati prussiana, non è gua.ri, re• spinse una legge contra.ria alla libertà. delle associa– zioni, personalmente voluta da un imperatore sulla cui corona risplende la gloria delle più celebri battaglie vinte ai nostri tempi. E la Camera italiana, nata dal disastro di Abba Oarima, sarà meno indipendente e meno cosciente della missione degli Sta.ti civili~ G. B. IMPALLOM&NI. {') Quanto al l'Oto plurimo, le ultime notizie ci assicurano che il ministro pur rinunciando forse alla forma, non lia abbando• nato l'idea di ottenere con altro congegno il medesimo effetto. (Nota (Ulla CRITICA).
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