Critica Sociale - Anno VII - n. 18 - 16 settembre 1897

CRITICA SOCIALE 279 legge che soppl'ime semplicemente la libertà. d'associa– zione, la. libertà di discussione, e metto i cittadini più pacifici, sol perchè in odore di eterodossia economica, in balia del potere di polizia, qualunque siano le persone e la qualità. delle persone ùalle quali questo potere è esercitato. Onde si ha una legge che, per essere stata proposta da un Ministero italiano, o approvata da un Senato italiano, non potrebbe essere più contrm·ia alle leggi fondamentali della civile comunanza, tl'a le quali stanno in pl'ima linea lo Statuto del Regno, il Codice e la Procedura penale i non potrebbe essere più cosacca o più sovversiva dello leggi fondamentali Jel Regno d'Italia. . . . Il Senato, a dir vero, ebbe degli scrupoli sul progetto ministeriale, che diceva: « Coloro che con atti prepara– tori abbiano manifestato il deliberato proposito d'atten– tare all'ordinamento della proprietà o della famiglia o di sovve1·ti1·ei principi sui quali è fondalo l'o1·dinamento sociale»; e soppresse l'ultimo inciso, perchè fosse rispet– tata, si disse, la libertà del pensiero. "La durata del <loroiciliocoatto era da uno a sei anni, prorogabile ad altri tre anni; la Commissione provinciale proponente era composta. dal procuratore del re, presidente, da un consigliere di prefettura e dal giudice incaricato per l'istruzione dei processi penali; la Commissione centrato deliberante era composta. da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, da. duo consiglieri di Stato e du due funzionari del pubblicò ministero presso la Corto di cassazione. E il Senato volle tre magistrati giudicanti della Cassazione come guarentigia, si disse, della indi– pendenza. della deliberazione. Or è facile intendere che il progetto ministeriale era più sincero e più logico. Per esso si minacciava. la deportazione in un'isola per nove anni, quando non si fosse creduto prere1•ibilcl'esilio, e si aveva la. buona i <lea.di risparmiare, almeno all'alta. magistratura giudi– cante, a quella. che ha l'umcio ùi manlene1·e t'esalta ossei·vanza delle leggi, lo stesso compito che in Russia. è assegnato alla polizia <lelloczar contro i nichilisti e gli altri sospetti di eresia politica, e in Turchia, con formo, bisogna convenirne, pili spicciative, agli uomini di fiducia pcrso11ale <lclsultano. La proposta era, o voleva essere, energica, radicale; oggi si direbbe crispina. Con questo f ùi più, che Cl'ispi i<lc0una legge eccezionale, da servire per poco più di un anno, mentre col progetto R.udinì si faceva, come pur ora. si vuol rare, una legge permanente dello Stato, e si diceva inollre senza tanti complimenti: è ora di finirla con questo storie di socialismo, <li riformo sociali o di critica sociale; la proprietà individuale, anzi l'ordinamento attuale della proprietà. individuale (della famiglia si parla come di un riempitivo) è un domma dello Stato; chi in qualunque modo lo attacca commette una eresia di Stato, ed abbiamo i nostri Torquemada per meUerlo in rispetto; e se a noi parrà, secondo i casi, che voi professiate un'opinione filosofica o religiosa pericolosa ai principi sui quali noi crediamo fondato l'ordinamento socia.le , sapremo prescrivervi, se volete vivere in pace, il nostro catechismo filosofico e religioso. In altri termini, lo Stato dichiarava apertamente di avere il suo Sillabo: una illusione, come un'altr;:i, ma sinceramente manifestata. Soltanto sembrava. curioso che il delibe1·ato p1·oposilo di sovverti1·e i pt·incipi. sui quali è fondato l'o1·dinamenlo sociale dovesse manife– starsi con atti p,·eparator'i,. Dì che natura avrebbero dovuto essere questi atti prepa1·ato1·i? In diritto penale si sa che atti p1·epc'11·atori E-m1 1 mE>ca Gino ts1arco sono la predisposizione dei mezzi di esecuzione di un delitto, e, in senso più ampio, anche il concerto fra più persone per commettere un delitto. Ma in diritto poli– ziesco, e più specialmente in materia <li delitli ammi– nish·atù,i cli pensiero, che ma.i sarebbero essi? La pub– blicazione di un articolo socialista, un discorso, una lezione socialista, non sono SP-mplicemente una prepa- 1·azione, sono a<ldirittura un attentalo ai P1'incipi sui quali è fondalo l'ordinamento socia.lo del!a proprietà. Per un credente nel libero arbitrio, per chi crede che l'ordinamento sociale sia fondato nella. morale rivelata, un articolo, un discorso, la lezione di un proressoro positivista (e il malanno dell'insegnamento positivista è qua.si generale in tutte le cattedre!) sono pure un allentato ai suddetti principi. Altro che atti p1•epamlori! Così, e non altrimenti, si sovvertono i principì. Checchè sia di ciò, la maggior sincerità. del progetto ministeriale dipendeva da questo, elle si manifestava il delibe1·ato p,·oposito di estirpare dalla radice il malo temuto, e con più gravi provvedimenti. Vero è che il progetto aveva il difotto di non essere completo, poiché, per costringere (almeno per un certo tempo) i cittadini a non professare una data opinione, non basta il domi– cilio coatto, come non basta in Russia quel po' di Si– beria, non basta a.vere a. propria. disposizione dei Tor– quemada, se non con la cocolla, con la toga; occorro disporre del duca d'Alba e dei roghi dei quali dispo– nevano i Torquemada di un tempo; occorre bruciare una montagna di libri che si sono venuti accumulando da un secolo in qua; o sopratutto bisogna cominciare dall'abolire le scuole superiori, seconda.rie cd elementari, poichè è fatale che con l'alfabeto s'impari a pensare con la propria testa e ad andare manifestando quello che si pensa. ... La scuola liberale del Senato ha mostralo di volere che la libera manifestazione del pensiero sia rispettata; ma in realtà non ha mutato nulla, all'infuori della du• rata. del domicilio coatto e della estensione data alla persecuzione del pensiero, che oggi vien limitata. a ciò che ha tratto all'ordina.mento Je!la. propriotà. - mi sia permesso di ripetere che la. famiglia qui non ò che un riempitivo. - Per fare diversamente, avrebbe dovuto abolire l'intiera. disposizione del progetto, poichè in fin dei conti con il progetto, qua.I è uscito dalla delibera.– ;done del Senato, non essendo l'azione sovversiva quello che si colpisce, ciò che si vuole impedire è appunto che siano sovve,•titi i principi sui quali è fondalo l'01·dina– mento sociale della p1·op1·ietà. E la vantata garanzia dell'intervento dei funzionari dell'ordino giudiziario non è che una nuova degrada-– zione infliita alla magistratura, già troppo avvilita <lagll ordini ministeriali, pubblici e segreti. Qual è la garanzia che alla libertà possono dare dei magistrati, anche indi· pendenti, anche rigidi osser·vatori della legge, quando la legge che essi sono chiamati ad applicare è essen ... zialmente liberticida1 E, a parte l'indole di questa leggo, nelle misure coercitive di qualunque natura la garanzia della libertà individualo dello minoranze non può esser <latada alcun magistrato, come da nessun aitro organo u!Ilciale dello Stato. Coscientemente o incoscientemente, gli organi ufficiali dello Stato sono l'espressione <lelle idee, dei sentimenli, degli interessi delle maggioranze - dèl numero o della forza - rappresentate dal potere politico; e nel conflitto con lo idee, coi sentimenti, con gl'interessi dello minoranze, essi non hanno l'imparzia– lità. necessaria per dirimere il conflitto secondo il diritto,

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