Critica Sociale - Anno VII - n. 18 - 16 settembre 1897
278 CRITICA SOCIALE custodia? Trattasi di distruggere o mutare violente– mente una costituzione sociale, o in altri termini le leggi su cui è fondala, o questo non può farsi senza insorgere contro il potere esecutivo per impadronirsi del potere legislativo. E sarebbe sinanco impossibile concepire, nel fine di sovvertire una costituzione so– ciale, una forma di eccitamento alla guerra civile, a' sensi del Codice penale, spoglia da ogni elemento di atlcntato ai poteri dello Stato. E se ciò ò vero, il pro– posito deliberato, con o senza atti preparatorì, di atten– tare con vie di fatto all'ordinamento della famiglia o della proprietà. non è altro che il proposito di atten– tare alla sicurezza dello Stato. E allora può avvenire che questo deliberato proposito, accompagnato, come vuole il progetto, da atti preparatori, sia il fa.tto di un solo individuo o di più individui associati. Su1lpongasi pure che vi sia un individuo il quale, munito di pugnali, fucili, bombe, solo, senza. concerto con altri, decida di inaugurare l'amore libero o di abo• lire la proprietà privata. Il domicilio naturale di costui è il manicomio: la legge del domicilio coatto non ò fatta per i maniaci. Che se poi si parla di quella classe di delinquenti anarchici che, per solo impulso individuale, in odio all'ordinamento sociale, si propongono di susci• tare disordini o commettere delitti contro la persona o la propriet..\, in tal caso non si avrà mai il proposito di attentare all'ordinamento della famiglia o della pro– prietà, ma bensì di commettere singoli reati, tlerchè, ripeto, non si può avere una tale intenzione senza pur voler abbattere i poteri dello Stato. Sono delitti determinati, come ho detto, da motivi di odio contro l'ordinamento sociale, ma non sono punto delitti contro l'ordinamento sociale, non sono attentati politici, cho <levono essere necessariamente un attacco diretto alle istituzioni politiche. Anche in quegli atten· tali alla persona, che giuridicamente sono politici perchè la. vittima designata personifica una istituzione, quali furono quello commesso dall'anarchico AcCiarito contro la persona del re Umberto e l'assassinio consumato dal• l'anarchico Caser:o nella. persona del presidente della Repubblica francese, Carnot, 1 nc,n v'è un attentato allo istituzioni come meno per abbattere l'ordinamento so– ciale, giacchò un misfatto di tal natura, consumato lla. un uomo la cui mente non sia del tutto inferma, è una manifestazione <li odio, uno scoppio di pervertimento morale, o di una natura degradante nella brutalità, fa. cilitato dallil.suggestiono politica; non sarti. mai un atto in qualsiasi modo dir-etto a spingere la società ad un nuovo assetto. So un tal fine vi fosse, non si avrebbe un delinquente, ma un pazzo. D'altronde, non si può pensare che il Sena.lo avesse voluto comprendere nella legge da lui votata i propo• siti dei delinquenti anarchici, sperando che la ferocia di questa classe di degenerati potesse venire arrestata dalla minaccia o dalla esperienza di un anno o diciotto mesi di domicilio coatto. Costoro, anche se meditano un assassinio politico (politico in senso giuridico, ovvero per il movente), rientrano nella categoria dei malfattori comuni, o dei più tristi fra i malfattori per il Loro ca– rattere eminentemente antisociale (1): agli anarchici (•) ~ soltinleso cha facciamo tutte le nostre riserve circa que• !ll'ulllmo concetto, del resto affatto episodico nella argomer:ta– zioue del chiarissimo autore. Per 11uanto ha tratto, per esempio, al Caserio, ci basterebbe opporgli lo studio che di lui ha fatl~ - non seguendo astrazioni e preconcetti giuridici, ma su dati di fatto-il Lombroso nel suo volume: Glt anat·c11tct; dove colloca l'uccisore di Carnot fra i delinquenti per passione, epilettoidi, fanatici, che psichicamente rappresentano., Il modello, l'esage- sospetti di delitti sono quindi applicabili le disposizioni sul domicilio coatto, nelle condizioni <lellavigente legge di pubblica sicurezza; a parte ciò che è stabilito nella logge del 19 luglio '94 per la detenzione di materie esplo– denti. Il delibe·raloproposito del progetto sarà dunque quello di più individui associati 1 Meno ancorJ, perchè si avrebbe allora il delitto di cospirazione contro i potel'i dello Stato, preveduto nell'articolo 134 del Codice penale, non po– tendosi, lo dico ancora una volta, pensare t!i abbattere un pubblico ordinamento, senza abbattere i pubblici poteri ai quali è affidato. La conclusione dell'anzidetto è questa: l'articolo 3 del progetto non è una minaccia por coloro che si propon• gono, con atti preparatorì, di commettere degli atten– ta.ti contro l'ordinamento della famiglia o della proprietà, non prevedo affatto la intenzione di esercitare un'opera ,•iolenta qualsiasi contro il detto ordinamento, cioè non vuol dire .... quello che dice. Ciò che con questo progetto si vuole ò quello stesso che si volle con la legge eccezionale del 19 luglio '94, con la formula. presso che identica: « coloro che ab– biano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali»; cioè repri– mere la propaganda socialista: sopprimere il giornale, il libro, l'insegnamento socialista, le associazioni socia· listo sopratutto. E a tal uopo gli alti p,·eparalo1·i, che nella legge eccezionale non c'erano, saranno la costituzione della associazione, la fondazione del giornale, il libro stesso, il riunirsi con amici della. stessa fede e persino il pren• doro in fitto un locale per riunirsi, la composizione tipografica del giornale, dell'articolo, del libro. E cosl la condizione dogli aui preparatori, che nel progetto si fece le visto di esigere perchè più certa fosse la ma– nifestazione <lei proposito sovversivo e più perir,oloso apparisse, in mano di una Commissione di J>olizia,che ha il mandato di combattere un partito, sarà un'arma di più per ricercare dentro i più riposti meati della sua attivilà e inquisire nei segreti della vita privata. Ho detto proposito sovvei·sivo, o intendo dire quello stesso che sopra. ho detto: propaganda, pensiero socia• lista. Poichè, non potehdosi in un individuo solo rite– nere il fine di attentare all'ordinamento della proprietà e nò in pill individui associati senza. cadere sotto il dominio del Codice penale, il p1·oposito più o meno dc• liberalo sarà l'idea collettivista, o<lanco semplicemente dissonante dalla signoria delle idee codificate sul diritto di proprietà: l'idea, di sua natura tendente a un muta• mento nell'ordinamento della proprietà, parrà non altri– menti raggiungibile che con vie di fatto ... precisamente come per la. legge Crispi. Or una legge poliziesca come questa. può farsi - elle cosa non si fa in Italia anche senza legge? - ma quel che non può assolutamente farsi è il dare a credere ciò che nella relazione ministeriale è detto, vale a dire che con questa legge si nslringa l'istituto <leidomicilio coatto o lo si metta in m·monia con le leggi fondamen.• tali della civile comunanza, quando si estende l'istituto del domicilio coatto dalle persone sospette di malefizii comuni, com'è attualmente, ai partiti politici, o si fa una razione dell'onestà. ,., la vera. « antitesi del delinquente nato •, paragonabili, per la passione del marti.rio e la iperestesia d~I dolore altrui, ai primitivi marliri cril!tianl: e dice [il Caser10 " mirabile esempio dì queeta forma"· (Op. cu., Bocca, 189.l, 1>a– gine f9•8l e Appendice).
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