Critica Sociale - Anno VI - n. 10 - 16 maggio 1896

CRITICA SOCIALE 15-3 Costituzione. (Donnat, Loi, et marnrs rtpubblicaines, pag. 106 i Brunhlltl, La legge dtllo Si.alomoderno, Prefa::., voi. IV, Bibliot. scienze politiche, pag. cx,·1, n. 49 e seg.). Anche la. riro1 ma elettorale relativa alla rappresen– tanza~ delle minoranze venne posta alla prova della esperienza. Nel 1807 ru presentata alla Costituente dello Stato di :New York una petizione redatta da Simon Stero, nella quale si esponevano tutti gli argomenti di ragione e di ratto a favore del sistema che in Europa aveva trovato in Tommnso I-lare, in Andrae, in John Stuart Mili, caldi e convinti fautori. La Costituente respinse il progetto dello Stern e poco dopo la città di New-York offrl al mondo lo spettacolo degli scandali nmministrativi, senza:esempio, del Com– mony Ring. - L'eccesso del male suggorl allora l'uso del rimedio, e le Camere votarono la. ·rappresentanza proporzionale per la elezione del Consiglio municipale di New-York i Il Governo cancellò quel voto, ma in ricambio In. elezione a voto limitato, di cui a.vevan già.:dato esempio nel 18HOla I Pensih·ania 1 e nel 1842 lo stesso Stato di New-York, ru adottata nel 1869 per la nomina di sette lliudici della. Corte di Appello. L'agitazione per In. rappresentanza proporzionale si propagò rapidamente alle altre rf'gioni americane i all'Illinois nel 1860 1 alla. città. di Bloomsburg nel 18i0; all'Utah nel 18'72; all'Ohio nel 18'74. Oli americani, mutuandosi le rispettive riforme mano mano che esse acquistavano il suggello della espe– rienza, vennero cosl ammaestrandosi a spese di questa, In luogo di ammaestrarsi a. spese proprie. Anche gli inglesi ebbero per cosl dire un sentimento quasi istintivo ciel metodo sperimentale e lo applica– rono cosi alrorganismo legislativo del Regno Unito, come e. quello delle Colonie. Il diritto comune si applica alla sola Inghilterra. propri&mente detto., non al paese di Galles, non alla Scozia, non all'Irlanda. Dello leggi scritte non tutte si applicano al Regno Unito, essendo molteplici gli atti del Parlamento che ne sancirono limitazioni territoriali. Altra prova del beneflct della legislazione separata è fornita dell'Act Torrens disciplinante la. trasmissione degli immobili, la cui applicazione venne dichiarata facolta1iva nell'Australia mf'ridionale e che si è poi diffusa con straordinaria. celerilll in quasi tutte le co– lonie australiane. E, parimenti, la procedura, l'ordinamento giudi1iario, la proprie1à, il matrimonio sono ,·ariamente disciplinati, e le questioni ad esse relative ricevouo nel Regno Unito soluzioni rispettivamente diverse. Il metodo della 11pplin1ione tf'mporanea delle leggi non vi è meno In onore. Per non accennare che alle leggi più importanti, basti nmmentare l"he in Inghil– terra Il Mutily Act dell'anno 1869riferentesi alla. diresa del territorio, è soggetto ogni anno al voto delle Ca– mere di \Vestminster; e che al Ballot Act dell"anno 1872, che sostilul al ,·oto scritto e segreto quello "erbale e pubblico nelle elezioni amministrative, venne assegnato come termine di durata il 31 dicembre 1880. Non di– ciamo di molto altre leggi sottoposte ad un periodico espel'imento. Nella Svizzera ò noto come i Cantoni si governino in modo arratto Indipendente gli uni dagli al1ri 1 non sola– mente In materia. di lf'gislazione civile e penale, ma anche negli ordinamenti costituzionali, e il dirit10 di iniziativa sene poi a conferire alle leggi un carattere temporaneo È un pregiudizio credere che la.uniformità renda più stretto il vincolo solidale rra le diverse regioni dello stesso territorio. Cotesta solidarietà r.on può essere che il frutto della. generalizzazione della. legge, ristil– tante dalla. imilazione ,pontanea. La società. non è come il polipo del naturalista. Trembley, che riviveva. organismo completo in ciascuna delle parli nelle quali veniva tagliato. Negli animali superiori e tra i popoli civilizzati la. differenziazione è un etTelto del processo evolutivo e la solidarietà. ò in ragione diretta della differenziazione. Ogni parte del polipo è perrettamente Identica all'allra e compie ciascuna tutte le runzioni della vita; ma, nell'ordine delle Idee economiche e po– litiche, la solidarietà è sempre il risultato della. diver– sità.. La rorza di coesione di cui hanno dato prova gli Stati Uniti d'America nel 1860, l'impero Britannico nel 1878, lo S•liiero nella guerra del Sonderbund, le sette Provincie Unite nel l5i9, le tredici colonie ame– ricane nel 1760, I 25 Stati della Germania nel 1871, la Confederazione del Canadà. dopo la legge inglese del 1867, confutano vittoriosamente l'obbietto aprioristico degli unitari. Che, se all'esperimento facoltativo e parzia.le si a.c– compagni l'esperimento temporaneo, si farà. subire a qualsiaal rirorma un controllo veramente serio ed efficace. Hanno un bel dire gli unitari che una legge cattiva può sempre abrogarsi. E le resistenze opposte dal sistema parlamentare, dalla. prepotenza delle maggioranze, dalla suscettibilità dei ministri che l'hanno proposta, dai riguardi dovuti al ca.po tiella. nazione che vi appose la sua firma, dall'influenza. degli interessati a conserva.ria 1 Ili. In Italia, il pregiudizio delle unirormità ha ratto in– tristire piante vigorose e gagliarde e inaridire copiose sorgenti di prosperilà. e di ricchezza. I nostri ordinamenti amministrativi sono la negazione di esperienze secolari. Dal governo consolare del secolo XI a. quello dei podestà., durante e dopo la. lotta contro il Barbarossa, e delle corporazioni, ftno al governo signorile e del tiranni, per6no durante il periodo feudale, la. rorma. di reggimento municipale e la facoltà di governarsi da.sè cosi spiccata e decisa nella Lombardia e nella Toscana., costituirono spesso una realtà, e sempre, anche nelle epoche più neraste alla libertà, una. perenne aspira– zione dei popoli che a. stento i principi riuscirono a soffocare. Ed era cosl radicato il sentimento dell'autonomia amministrativa, che nei Comuni passò perfino il diritto dell'imposta, espressamente riconosciuto e confermato nella. pace di Costanza. Che più 1 Alcuni statuti delle giurisdizioni reudali e signorili furono unicamente opera di popolo. Eppure il regime amministrativo comunale è, nella riconosciuta disparità. delle entra.te , delle spese, della Istruzione popolare, insomma della civiltà, unirorme in tutti I Comuni. I legislatori, che pretendono di applicare, ad esseri cotanto differenti per la storia, pel costume, per la ricchezza, per la capacità amministrativa e per tutti i fattori della. loro vita 1 un sistema. uniforme amministra– tivo, somigliano a quel gigante mitologico che volevo. tutti i suoi ospiti della misura del letto preparato da lui, e però o li mutilava, o loro allungava. con violenza le membra per ridurli tutti alla flssata misura. Persino

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