Critica Sociale - Anno IV - n. 20 - 16 ottobre 1894

316 CRITICA SOCIALE del 17 maggio 1881, concernente i prestiti su pegni, concede al proprietario, per prestiti piccoli (fino a 30 marchi) nientemeno che l'interesso del 2-1 '/, all'anno, nonchò un modo faxorovolo di conteggiare l'epoca del prestito. Domanda che lo tata si assuma l'obbligo di avvici– nare padroni ed operai, cooperando alla stipulazione dei contratti per la locazione di opera. A,•endo lo Stato moderno in sua mano gran parto dei mozzi di trasporto o di notificazione, esso sembra il più adatto ad eser– citare la parto di mediatore. Ma, pensiamo noi, sarebbe lo Sta.lo attuale, nel quale l'organizzazione operaia non può ancora avere un·eco imponente, un mediatore leale? Sta bene che tale me• diaziono voglia il )lenger che lo Stato abbia da esercì• tnro, per mezzo dello Dorso di lavoro o con impiega.ti dello tato, indipendenti dai J>adroni - ma lultavia. lo lato nella sua psicologia attua.lo non ci affida por nulla. Oh che non nota il Menger stesso che lo Stato, il qut\lo inneggia alla libertà del contratto, unti volta che questo ò stipulato, intel'\'iene allora e tutlo a ravore dei padroni, Non rammenta il Mengcr stesso il libretto di servizio dei domestici e il libretto di lavoro degli operni, mediante il quale i proletari sono pariftcati ai sorvegliati dalla polizia1 Como pure davanti alla polizia sono trascinati per inadempimento del contratto di servizio - mentre il padrone ò esonerato penalmente per le ingiurio lievi pronunciate contro i suoi dipen– ùonti 1 Un diritto pri\•ato più umano o più giuslo dovrebbe completare le leggi speciali, difendendo lo classi lavo– ratrici contro ogni soperchieria, ogni abuso, ogni rrode. Esso non do,•o tutela.re solo (e scarsamente) l'integrità. della persona fisica dell'operaio, ma anche il suo onore ed il suo amor J)roprio; assicurargli, ogni volta che il padrone non osservi gli obblighi, una pronta ed ade– guata riparazionei nè sia lecilo in nessuna guisa, me• dianto patti spocio.li in contrario, derogare a questi principt La stessa tu tela poi dovrebbe estendersi agli addolti alla grande ed allo. piccola. industria, non clle allo persone adibito al servizio ramiliarc, cui dovrebbe essere garantito un tempo di riposo, sce,·ro di ogni occupazione. Fuori del contratto, ogni ratto illecito che cagioni ùanno altrui devo essere ronte di obbligazione. Finora lo leggi penali punirono severamente i violatori di <1uegliinteressi cho sono comuni allo clo.ssi ricche c<l alle classi povero; l'incolumità fisica, la libertà., ronoro astratto; la protezione ci,·ilo invece - che gioverebbe particolarmente al povero - ò quasi nulla. In modo speciale debbono essere più gagliardamente difesi l"onoro muliebre o la « rorza produtth•n. • dell'operaio - e il risarcimento pei danni arrecati sia pronto ed efficace; nè, por l'onore della serietà umana, non siano più cosi sottili e difficili le indagini sulla colpa dell'offensore! Nel diritto atlualo vi è colpa tutta volta che altri non si sia. comportalo corno si comporterebbe in quel caso un « diligente padre di famiglia». Ora, esclama il Mengor, in questa tipica. figura si 1•ispecchia lutto l'e– goismo dello classi finora prevalenti, studiose del bene proprio, incuranti dell'altrui! Il bra,·o padre di ramiglia ò il nccossario complemento personale del nostro dirilto patrimoniale. A questa figura egli contrappone quella del vale111uomo(der tcachere Me111ch), cho non ù un eroe, sempre pronto ai sacriftcì, ma. elio sa in ogni suo atto conciliare rutile proprio con quello degli altri, nò Biblioteca Gino Bianco vuole conseguire il suo benessere a prezzo degli altrui patimenti - locuplelari allerÌU$ jaèlura! Non certo questo « valentuomo • approverebbe il volenti non fil injuria inteso fuori doi danni rigorosa• monle patrimoniali - flnchò lo sfruttamento padronale, puro pregiudicante la vita, la rorza fisica, ronoro o la moralità dell'operaio - pure confinante col delitto, riposa. sicuro sulla presunzione che colui il quale e consento• non può rilenersi danneggiato. ... Poche parole, da ultimo, sul diritto ereditario, che interessa le classi povere solo in quanto ogni ordina– mento, che favorisca ragglomeramento dello ricchezze nelle mani dei pochi, aumenta il numero dei non abbienti e in conseguenza ne fa più disagiata la vita. Sollo questo aspolto il Monger critica il sistema dell'agglo– merazione ereditaria coerciti,•a, perchè ributta nella gara del proletarialo i figli diseredati. Ma non ò questa, si risponde da molti, una fatalità. inerenle alla e,·olu– zione economica, che accumula ad un polo tutta la miseria e all'altro tutta la ricchezza? Se pure rosse possibile impedirlo, so si potesse in qualche guisa, arliflziosamentc, rermare la proprietà. cho scompare, o meglio si concentra, gioverebbe~ O non piuttosto sa– rebbe ritardalo l'av,•ento dell'ordinamento economico raziona.Jet L'aristocrazia, col suo sedicente programma. sociallsta-cnttolico, che intanto si rafforza col fede– .commesso di famiglia e nelle Industrio aspira. al sistema dello corporazioni più o meno esclusiviste - non con• tribuisce essa pure involontariamente allo sviluppo naturale dell'economia rutura più che non questa logora democrazia, la quale crede di potere ancora frapporre argini al torrente che precipita, onde non renderà. che più dolorosi e più difllcili i ralali trapassi L. Consentiamo invece atrautore, appunto perchè non contraddice, anzi ra.vorisce la logge irresistibile dell'ac• cumula.mento, cho l'eredità legittima non dovrebbe ca• <loro oltre la terza linea (gli a.,•i del defunto, i suoi zii. lo suo zie od i loro discendenti). Più oltre l'eredità <love dirsi abbandonata, eri in allora, venendo in certa guisa i beni a trovarsi ruori dell'ordinamento della propl'iolà, debbono ritornare allo loro sorgenti, alle classi lavoratrici, sul cui reddito di lavoro la sostanza era stata ammassata. ... li Monger conchiudo il suo forte o generoso lavoro con una constatazione o con un augurio: che i rapporti sociali di potenzialità, come egli si esprime, sono slati In queslo tempo spostati a tutto favore delle classi lavoratrici dalla istruzione obhligatoria., dal suffragio unh•orsale o dall'obbligo generale del servizio militare i e che tale irresistibile movimento deve pure finire per penetrare anche nell'arca santa del diritto privato, for– zandone le finora inaccesso soglie. Ebbene, tutta l'opera. di Menger sta contro queste conclusioni di Menger. li diritto è sempre l'espressione della classe economicamente prevalente. Il proletariato nella sua. marcia vittoriosamente ascensionale dovrà. pur'o creare un diritto proprio - espressione della sua coscienza. Quello vecchio perciò sarà abbattuto con l'abbatti– mento della classe che l"aveva creato per sfruttare e asservire una cla.,se inferiore. Ciò ò cosi ,•ero, che giù. quell"embrionale diritto dei ltworatori che si ò andato rormando in questi ultimi tempi, specie in Inghilterra ed in Germania, è tutto ruori dei vecchi codici, anzi è

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