Critica Sociale - Anno IV - n. 20 - 16 ottobre 1894

CRITICA SOCIALE 316 cui il ratto rivesta un carattere delittuoso, niuna in– dennità; so nasca prole, un magro risarcimento alla madre, quando risulti ,·eramonle (o in quanti casi sar~ raggiungibile la prova nel mislero impenetrabile della generazione umana T) essere Il seduttore autore della gravidanza. In tal caso al ftglio tipetteranno allresì gli alimenti. È ,·ero cho altre legislazioni, la nostra, per esempio, sono anche più sollecito tulelatrici della quielo domestica della ,•irtuosa gente borghese! ono quello che derivano dal codice francese, il quale consacrò l'art. 3--10, dh•ietatoro della ricerca della paternità, sulla conrcssiono degli oratori che riconobbero trattarsi di proteggere gli interessi della propriotil o delle famiglie pc,· bene di fronte al proletariato. Il Mengor ha eloquenti J>aglnecontro la legge che si rendo complico dolio disonestà dei ricchi, maltusiani por interesso o libertini per istinto, o domanda cho siano meglio tutelati l'onor·oo la bellezza - unica do1o delle fanciulle del proletariato; o contro il mo.Icostumo propone una serie di rlisposizioni che arieggiano fino ad un certo punto, corno acutamente osser•a il Naut {Il $0Ciali1mo nel cotlice civile}, Il diritto canonico. Influo propone elio la tutela dei minori e degli illegittimi ,·enga orgnniuala por modo. che non solo assicuri la buona. amminislrazlono dei beni dei pupilli agiati, mn ancora sieno preservato da ogni pericolo la. saluto e la. forza. dei fllnciulli che donanno più tardi entrare ne– ce sariamente nelle file dei salariati. « L'unica proprietà. dei fanciulli bisognosi è la loro forza, il cui giusto impiego ò di decisiva importanza. non solo por il loro avvenire economico, ma ben anca per il loro s,•lh1ppo tlsico e morale.• Egli mentova con compiacimento quanto la Ge1ocrlx.• Onlnwi!J ha già ratto per la tutela dei fanciulli nello fabbriche e più altro 1'0clamn..Ma.,dopo gli studi di Bissolati, di Sah•ioli, di J.orin, ò nolo corno queste be– nigno disposizioni non sono il frutto d'una incornpren· sibilo fllantroplo, mn.sono stato conquistate, specio in lnghillcrrn, palmo a palmo dalla classe operaia. I lcgi• slatorl del giuro civile vi sono stati del tutto estranei. . .. Il carattere più spiccato del diritto sulle cose si ò quello da tondoro a. svellere sempre pii1 l'ordinamento della propriotit dalla. sua vera. base economica. Inoltro l'inlangibilifa stessa. della proprioll'Ldi,•enta ogni giorno più un pregiudi1.lo di mozzo agli abbienti, mentre con– serva tutto Il suo vigore contro i po,•eri. Infatti, anche non tenendo conto delle sempre crescenti imposizion I dello Stato, le quali, so colpiscono il diritto proprietario, più o meno, secondo i socialisti, ricadono sulle magre spallo doi poveri, è notevole a questo riguardo la. su– blimo indifferenza dol legislatore poi motivo giuridico (titolo} noi trapasso dei beni per guardare quasi esclu– sivamente al polcl'c. Oramai, nell'alienazione così degli immobili corno del mobili, il titolo non ha più che una importanza secondaria, l'atto formalo ò tulto. S'io sarò stato pii) sollecito arar trascrh•ore nei registri pubblici la cosa, il mio dìrillo sarà. sempre pro,•alente a quello del proprietario mono zelante, o chi acquistortLin buona. (odo da mc, acqulsterb. lcgitlimamonto il dominio. E questa: cho si risoh•o in una. ,·cm. spoliazione legale, è, sotto specie di possesso od anche di semplice deten• zione, cosi ,•alidamontu difesa da rendere quasi dispe• rata. la condiziono del proprietario; o ciò o,•idontomente in omaggio a.Ila speditezza ed alla. sicurezza del com– mercio - signore assoluto dell'epoca nostra. Il ~longer lamenta questo contrasto fra la giustizia ,-conomica e Ban la giustizia giw·illica onde l) ratta così precaria la proprietà o lo ritiene un danno gra,•o t\no a tanto cho al legislatore non saranno noto cd elaborate lo nuove forme di proprietà. cho prepara ra,•, onire. Egli invoca in questa parto un ritorno al classico diritto romano (tanto la tradizione può anche sugli spiriti più audaci. ma non go,·ornatl da un sistema organico!) e resta sgomento dinanzi alla facilità straordinaria Ji questi trapassi cosi astratti, cosi rormali, elio ò celebrata dai giuristi corno la • spiritualizzazione del diritto», perch\\ triwode in essa pei J>o,·eriincolti più rrequenle cagiono d'irreparabili Inganni! Però non s·a,·,·edo che il diritto - espressione dello classi dominanti economica.mento- non può elio soconflaro l'evoluzione economica; e noi crediamo che, anzicllò tentare Impossibili ritorni, Il meglio sia nfTroltaro anzi talo evoluzione, pe1' uscire più presto dall'angoscioso stadio di cose attualo od instaurare l'ordino nuovo della proprietà sociale. Quindi ap1>ro,•iamocaldamente, sotlo tale a~petto, la proposta del ~lengcr, che la proprietà dello 1·c11rnllttt1, anzichò devoh·c1-siallo ~lato, sia do,·oluta alle casse ed agli instituti fondati In soccorso dogli operai. pei casi di malattia, inforluni sul l&\'Oro,vocchiaio, ecc.; corno puro approviamo cho a questo casso od instituti siano de\'oluto lo succes,iioni abbandonate - riconoscendosi impiicitamento che le cose. pro\'enendo dal la,•oro, debbono torna.re collettivamente ai lavoratori che le hanno prodotte, e non allo tato che non rappresenta che il capitale. Soltanto, anello qui, noi riteniamo che ciò solo san\ possibile quando nello Stato lo classi operaio avranno raggiunto tale lnfluonz.a.politica da non potersi dire più cho lo Stato è lo Stato del proprietni. . . . Il dirillo concernente le obbligazioni si basa sul principio della liberti\ del contratto. Il vero motivo di tnlo libertò, ossor"a Mongor, ò senza dubbio questo, cioO, « che noi campo dello relazioni l'l'a.debitor·i av– viene una collislono rra gfinterossi economici dei ricchi o dei poveri, o cho si de,,e lasciaro ai primi libera In . mano di percepire un reddilo senza lavorare•· Tnnl'ò « che in quelle istituzioni giuridiche, nelle quali non si ,•orlftca un simile antagonismo d'interessi rra le due grandi casto sociali, non vige la massima della liber1i\ di contralto, ma Il contrario. Cosi, per esempio: noi diritto sullo coso, do,·e lo classi abbienti si tronno, por cosi dire, in famiglia•· Parimenti riguardo al diritto di famiglia. nel quale, nella maggior p:irte dei casi, si trovano di fronte per– sone di uguale condizione sociale, la libertà di contralto non trova applicazione. Ora, contro questa libertà. di contratto, che, per la disparità dello posizioni dei contraenti, si risoI,·e in un assoggettamento assoluto del po,•ero al ricco, in un diritto acquisito di spoglio a favore dell'inlraprenditorc, propone il Monger una lunga serie di rimedi. Hichiedo anzitutto l'cstensiono della legge sull'usura ai contratti sullo mercedi, di compra-vendita, di amt– tanzo, ecc., in guisa da. riosciro di giovamento allo classi povero. Finol'a llL leggo tedesco, cho punisce l'usura. oltre Il 7 1 / 0 , non ò stata che untL legge di cla sse, tutrice di corti gruppi sociali eminenti (impiega.li. uffi• ciali, 1·c11tie1·1, ccc.), i quali, quando sono costreUi a ricorrere al credito, quasi sempre sono più o meno in colpa. Di questa. leggo i poveri non si sono mai gio,•ati - perchò ai poveri non si ra credito, ad essi non si presta. elio conlro pegno. Ed &J)puntola leggo prussiana

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