Critica Sociale - Anno III - n. 9 - 1 maggio 1893
13> CRITICA SOCIALI: ~uali innocui teorici ed utili altresl n. rare dei par– titi non costituzionali qualche cosa corno il campo di Agramante. Ora la diffusiono dei nostri principi e la nostra ror1.a ct'CSCCnto c minciano a preoccupare e, ripuro primo alle prooccu1>..'\1.ioni, cominciano a spessoggiaro le largi1.1onicorruttrici od i sequestri illsidiòsf: altro verr:\ poi 1 non c'O da dubitarne. Intanto cho ciò avvenga e mentre il mondo cam– mina J>Ìlt che non si credeva od il tempo preci– pita - 1-utt lun·a! - noi faremmo atto da stolti, lasciandoci cogliere impropnrali. ETTORE CICOOTTJ. IL CODICE DEI PROPRIETARI I-lo davanti il COdico civile, un libro di 2147 o.rticoli, elio I miei proressori mi hanno dipinto come il no,i pltt8 ullra della sapienza umana, od insegnato a vonoraro comecosa sacra. Quei bravi dottori dolla leggo che rabbrìcano tutti gli anni una illustro legione di legulei e di curiali colla stessa ricetta. che usanno ,·enti secoli fa, ci servivano Il loro f1Lcileentusiasmo per Il diritto p&lrio in un ,·or– tice di p&role roboanti, che scombussol&\'ano terribil– mente I matricolini dell'orchestra. Nello aule ,·icine i naturalisti apprendevano le leggi della moderna biologia o della seleziono naturale; i fi. losoftnpplie&\'anoalle scienze morali i principi di Darwin, Spencer, Ardigò; i letterati, con ardimento nuovo, cer– cavano l'origino naturale del linguaggio nella lettera– tura rudimentale dei popoli meno Inciviliti. e noi! Noi ci teneV&mopaghi dei volgari preeettl insegnati dai no stri maestri di duemila. anni fa. J..a nostra scienza con• sisteva nel ripetere che il diritto è far, boni etaequi, o, In forma pili moderna, che è un complesso di regole necessario al conseguimento del fini indil'iduali o so– ciali doll'umnnltù.! Che po,·crn scienza! Su questa. Rh 1 ista fu già notato piò volte che il di– ritto non O se non un fenomeno naturale che sgorga da.Ilo vicende s1oriche dei J>Opoli,dai loro diversi at– togglamon1I economici o dalla necessità di tutelare gli interessi della cln.sso dominante. Questa ,·erità spicca. assai beno quando si esamini lo stesso nostro Codice civile spassionatamente, all'inruori dei pregiudizi di classe. Prima. di tutto si presenta. una domanda. fondamen– tale. Pcrchè mai lo. borghesia ha sentito il bisogno di raccogliere in un grosso codice tutto lo norme regola• trici tloi cosidetti diritti civili, mentre per tanti secoli erano bastate a rar legge le consuetudini locali, fram– miste al Diritto noma.no ed a qualche editto d'indole particolare 1 f: noto cho I codici non risnlgono al di là del secolo scorso, gi&cchè Il più antico, quollo prus– siano, à del 1701: ,•engono subito dopo quello Napo– leonico del 180.t,o quello austria co del 1811. Nel periodo feudale I&cla.s.se dominante non aveva bisogno di fissare in una legge generale fin dove po– tessero giungere I suoi dirini, e do,•o cominciassero i suoi doveri. Il signore del reudo esercitava tutti i di– ritti che gli er1Lnostati conroriU dal principe al mo– mento doll'im·estitura; perciò egli non riconosceva. al– tra &utorità. che quella dol princiJ)e. Nel mentre era proprietario del suolo, egli ora nncho governatore e giudico:r11.co" a la. logge o l'applicava. In to.l modo la classe domino.nto poteva mantenero i propri diritti ed i propri J>l'ivHogisenza bisogno di una. leggo generale dello Sta.lo: unica legge, noi roudo, era la volontà del 8lgnore feuda.le. Come à facile comprendere. qualunque legge emanata. dal potere centrale, che ora del resto debolis.simo,qu alunque codice por quanto fatto con cri– teri parziali, a tota.lo beneftcio della classe dominante, sarebbe sompro riuscito ad una limitazione della vo– lontà. del s ignore, ed i sudditi a,•rebbero potuto in molti ca.si (t\rsi forti della logge per resistore alle sue prepotenze. La classe borghese delle città, sentl subito invece il bisogno della logge civile, e creò una quantità di sta– tuti, I quali però vale,·ano solo per un territorio ri– stretto, talvolta per una sola classe di cittadini ed ave– vano 8peclalmonte per lscopo di facilitare le contratta– tazioni commerciali. Quando lo.borghesia di\'ontò classe dominante, que– sto stato di coso non polè pili duraro. Lo. cla sse bor– ghese, essendo por suo. n atura npo rta, divento.va assai più numerosa dolla classe feudo.lo,o molto pili varia nella sua compagine. Perciò la necessità di difondorsi contro I possibili colpi di mano dello minoranze ribelli, che in essa po– tevano formarsi, ed Il bisogno di attondere liberamente ai suoi trlLfflcied alle sue industrie costrinsero la bor– ghesia a delegare tanto la facoltà. di rare le leggi quanto quella di applicarlo a legisla.tori o giudici scolli nel proprio seno e che dessero sufficienti garanzie di saper tutelare offlcacemenle i suol intereasl. Ma nel mentre I&borghesia veniva In tal modo a spo– gliarsi della Co.colladi giudicare dirolla.monle le pro– prio controversie, non poteva. abbandonare totalmente i suoi più vitali interessi al criterio ·mutabile del giu– dicei trovò quindi necessa.rlo di 11.&bllirelimiti cerli, Indiscussi, entro cui li magistrato do,·esse sempre con– tenersi nel suoi giud izi, per Im pedire che potessero in qualche modo venire in tacca.te le bui sulle quali era stato eretto il nuovo ordinamento sociale. Cosi sorsero i codici, I quali non sono altro, in fondo, che un com• promesso tra Il potere borghese o l'autorità. giudiziaria allo scopo di ri8olvero tutte lo controversie che insor– gessero tra I cittadini, noi miglior Interesse della classe dominante. Altro cho a1·1boni et acqui I . .. f: fa.elle mostra.re come il Codice civile, sia impron• tato unicamente all'interesse della classe dominante: esso à la Magna Chat'la dei diritti priva.ti della borghesia. Intanto ò già. abbastanza. gra,•e Il fatto che, di 214i arti– coli,poco pili di cinquecento riguardano tutti I citt&dini, mentre il resto, I tre quarti, proftUano a.Isoli proprie– tari. Neuuna meravigli& &dunque che l'Interesse della proprietà passi al di sopra di qua.lunque altro Interesse, sia. pure d'ordine elevato e vantaggi010 per l'intera con• sociuiono. I grandi flni individuali e sociali dell'umanità, di cui tanto cl parla.nno a scuola, si riducono all'interesse gretto, meschln'o, pettegolo del proprietario investito del diriuo di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta (art. 436) e quindi, sebbene la legge non lo dica., a danno anche del suo pro881moe della società. Abbiamo un articolo (587) Il quale ,•!eta. di aprire ve– duto dirette o finestre sul fondo chiuso o non chiuso, ed anche sopra Il tolto del vicino (•ic), se tra il fondo di questo od il muro in cui si fanno le dette opere non ,·i ò la distanza di un metro o mozzo. Altro limitazioni al diritto di aprir finestre sono posto dagli art 583,585, 586, 588. È in forza di questo sapienti disposizioni che noi ve– diamo cosi speaso per la città dello Immense pareti
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