IL SISTEMA DI GOVERNO DELLE REPUBBLICHE ITALIANE ECC. 329 Il giudice forestiero non riceveva altra istruzione che quella che gli era data negli assoluti· principati ; egli poteva a voglia sua impiegare a Firenze come a Milano o a Napoli, le più crudeli torture per iscuoprire i delitti, i piq spaventosi supplici per punirli. Ma a Firenze la sua autorità spirava dopo un anno, ed in allora la ·sua condotta veniva esaminata da persone da lui indipendenti, che non erano a lui legate da alcun partito, e che per lo contrario, siccome quelle che battevano la carriera de' pubblici impieghi, avevano bisogno del pubblico favore, se esso giudice aveva esercitate non necessarie crudeltà, se aveva contro di se stesso provocato l'odio del pubblico, non poteva in verun modo sottrarsi al giudizio del sindacato. I primi magistrati senza essere i giudici abituali della repubblica, potevano qualche volta occupare il potere giudiziario, potevano esercitare un giudizio statario contro i loro nemici o contro i loro emuli ; potevano violentare gli stessi consigli, potevano punire non le sole azioni, ma le scritture, le parole, e perfino i pensieri ; ma dopo due mesi altri priori scelti dal popolo tra una grande moltitudine di eleggibili, dovevano ~ssere rivestiti di tutta quella autorità che i primi avevano deposta. Questi nuovi priori potevano essere gli amici, i parenti, i fratelli di coloro eh' erano stati vessati, e potevano vendicarsi colle stesse armi. La costituzione della repubblica ripeteva sempre ad ogni ~omo in carica questa massima del Vangelo: Non giudicale, e non sarete giudicati. Finalmente non era stabilito verun limite alla manìa dei regolamenti; la legge poteva colpire il cittadino in una quantità di particolari, che non dovrebbero essere di sua competenza ; ma tutti coloro che concorrevano a fare questa legge, non ignoravano che altri e non essi avrebbero l'incarico di farla eseguire, e che entro poche settimane, o tutt'al più entro pochi mesi, vi sarebbero ancor essi subordinati come gli ultimi de' loro concittadini. Quindi sebbene la civile libertà, quale l'intendiamo nella presente età, non fosse nè conosciuta, nè definita, sebbene non avesse alcuna delle guarenzie credute più necessarie, dessa era assai meglio rispettata nelle repubbliche italiane che in verun'altro Stato dell'Europa ; ogni cittadino si credeva sicuro in vita del godimento della sua sostanza e del suo on~re : non temeva che arbitrarie restrizioni fossero imposte alla sua industria ; ogni sua facoltà aveva un libero sfogo ; tutte le vie che conducono alla fortuna erano aperte alla sua attività, ai suoi talenti; e la fiducia nella propria sicurezza si faceva maggiore, quando confrontava la protezione che gli dava la repubblica col continuo stato di timore e di dipendenza in cui vivevano i sudditi dei vicini principi. Pure la forma repubblicana, e quasi democratica del governo, contribuiva meno alla sicurezza del cittadino, che ai progressi della sua virtù ed -ali'intero perfezionamento della sua anima. Considerando la libertà come noi facciamo, pare che si faccia consistere la felicità nel riposo ; gli antichi la riponevano invece in una costante attività, il desiderio del cittadino non era in allora quellodi dormire. in pace in casa sua, ma di distinguersi con singolari talenti sulla pubblica piazza, ne' consigli e nelle magistrature, cui chiamavalo la sorte a viBiblioteca Gino Bianco
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