328 LA CRITICA POLITICA ________ .......:.._ ____ ====--==================== facevano tutti risolvere nella sovranità del popolo, ben più che quello di originetedesca. Conoscevano esse più esplicitamente questa ~ovranità; esse stabilivano un' amovibilità di tutti gli impieghi più universale, ed una rotazione più rapida; ed assicuravano assai meglio la responiiabilità dei pubblici funzionari. La costituzione di Ginevra era forse la più perfetta, e la più libera delle costituzioni svizzere. A Ginevra, i sindaci, primi magistrati dello Stato, duravano un anno, ma non erano che i presidenti di un consiglio esecutivo eletto a vita ; gli ordini da loro dati si confondevano con quelli di questo consiglio, e il sindaco non era chiamato a veruna responsabilità. Gli alJVieri a Berna, i borgomastri a Zu .. rigo, i landamanni negli altri cantoni, trovavansi nella medesima relazione tra un consiglio inamovibile ed il popolo. Uscendo di carica dopo un anno, essi restavano sempre membri cli questo consiglio, che non solo aveva concorso a tutte le loro misure. e perciò risguardavasi obbligato a difenderli, ma che era inoltre depositario di tutta l'autorità giudiziaria dello Stato, che solo aveva il diritto di condannare il magistrato colpevole, e che in favor suo e contro al po-- polo $i trovava nello stesso tempo e giudice e parte. Tutti i magistrati romani, lasciando le loro funzioni, rientravano ugualmente nel senato, e se dovevano riconoscere un altro giudice fuori del senato, erano almeno sempre protetti da questo corpo potente. Per lo contrario un gonfaloniere ed un priore di Firenze, di Lucca, di Siena, di Bologna, o di Perugia, non solo più non era in carica dopo due mesi, ma dopo un anno più non trovava nella repubblica un corpo che fosse ancora composto dei medesimi individui che formavano il detto corpo al tempo ·della sua amministrazione. Il collegio de' gonfalonieri, quello dei buoni uomini, il consiglio comune, quello del popolo, tutto era stato rinnovato; niuno di loro prendeva interesse pel magistrato tratto in giudizio, niuno aveva avuto parte ne' di lui atti arbitrarj, e non si adoperava per sottrarlo dalle mani della giustizia. Dopo spirate le sue funzioni, il primo magistrato della repubblica più non era in faccia. alla legge che un semplice cittadino. . La responsabilità de' magi~trati, la dignità de' cittadini, l'emulazione di tutte le classi della nazione, devono essere considerate come i veri principi della libertà italiana, e le vere cagioni della prosperità degli stati repubblicani. Questo è ciò che veramente li distingue dagli assoluti principati che esistevano contemporaneamente in Italia ; ed infatti se si esaminano i necessari risultamenti di questi principi, si vedrà che devono produrre nella repubblica una gran massa di felicità e più ancora una gran massa di virtù. E prima, sebbene l'insieme delle garanzie, che noi risguardiamo oggi come costituenti l'essenza della libertà, non fosse stata ricercata dal legislatore, nè riclamata dal cittadino, pure questa civile libertà, questa sicurezza di ogni individuo, non può essere violata senza cagionare un male comune. Quindi ogni magistrato, che sentivasi responsabile di qualunque atto di oppressione, di severità o d'ingiustizia, sentivasi trattenuto, quando le sue passioni avrebbero potuto trascinarlo,. da un sentimento di timore che non era cagionato. Biblioteca Gino Bianco
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