La Critica politica - anno VI - n. 8-9 - ago.-set. 1926

IL SISTEMA DI GOVERNO NELLE REPUBBLICHE ITALIANE ECC. 327 ad altri più potenti di loro ; in cui dovranno rendere conto della loro gestione a chi avrà diritto di chiederlo, ed in cui non rimarrà impunito veruno abuso del potere, veruna violazione delle leggi o della libertà del popolo, veruna malver- . sa21one. La distinzione tra la responsabilità del ministero inglese, che si esercita -quando il ministro è ancora in funzione, e la responsabilità repubblicana che non comincia che quando il magistrato è tornato semplice cittadino, è più apparente che reale. Non avvi alcun ministero inglese che non possa, col mezzo di arti ben note, o almeno con lo sc~oglimento del parlamento, ritardare per un anno intero la prova della sua responsabilità. Ma nel corso di un anno i primi magistrati della repubblica fiorentina avevano sei volte deposto il bastone del comando, sei volte altri nuovi signori, rientrati nel grado di semplici cittadini, si erano trovati soggetti al giudizio di coloro che potevano chieder conto della loro amministrazione. Per vie meglio accertare la responsabilità di tutti gli uomini rivestiti di ' qualche potere, tutte le costituzioni repubblicane d'Italia avevano leggi analoghe al divieto ed al sindicato de' Fiorentini. Il divieto era un forzato riposo cui erano ridotti i magistrati quando uscivano di carica. Dovevano essi astenersi dalle magistrature per lo meno tanto tempo, quanto era stato quello delle loro funzioni, e spesso ancora per un tempo molto più lungo ; rientravano allora nel1' uguaglianza repubblicana ; trovavansi allora soggetti, come tutti gli altri parti- -colari, all'impero delle leggi, all'autorità di coloro cui avevano precedentemente comandato, all'azione dei tribunali, che loro potevano chiedere conto della condotta che avevano tenuta. Il sindicato, era una disamina politica, che teneva dietro alla cessazione dell'impiego di tutti coloro che avevano avuto parte in una amministrazione di danaro, o nell'autorità giudiziaria; per costoro la responsabilità non era soltanto eventuale, ma necessaria ; dovevano purgarsi da ogni -sospetto intorno alla passata loro amministrazione, entro quel determinato numero di giorni che seguiva immediatamente la cessazione delle loro funzioni. Tutto il sistema della libertà italiana può riguardarsi come rappresentato da .questi tre assiomi; e secondo lo spirito dei secoli passati, se si applica ai vocaboli il primitivo loro significato, non quello che si è loro dato ne' moderni tempi, le costituzioni che sono fondate su questi tre principi erano realmente le più libere di tutte. Infatti le repubbliche italiane erano più libere che tutte quelle della Germania, che le città imperiali ed anseatiche, che i Cantoni svizzeri, che le corporazioni delle provincie unite, e forse ancora più che le repubbliche delI'antichità. Si le une che le altre non si erano proposte lo scopo di proteggere i cittadini contro il governo, ma di creare un governo, che compiutamente rappresentasse il popolo, e che fosse in qualche maniera identico con lui; si le une come le altre dopo di averlo costituito, eransi astenute con una cieca ed illimitata confidenza dal porre limiti all'esercizio del suo potere. Ma le costituzioni italiane facevano derivare tutti i poteri dal popolo, e li Biblioteca Gino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==