IL SISTEMA DI GOVERNO NELLE REPUBBLICHE ITALIANE ECC. 32.SA -=-==========---=================================== ziani, signori, priori del popolo o del comune. Il governo non veniva mai rin-. novato senza invocare la sovranità del popolo; così a Firenze era sempre in di_ lui nome che trasmettevasi, per mezzo de' suffragi del parlamento, ad una nuova balìa un'autorità uguale a quella di tutto il popolo fiorentino. Si dirà forse chequesta non era che una frase vuota di senso, e che i vocaboli non sono privilegi; ma questi vocaboli non erano nè senza effetto, nè senza conseguenze; inspiravano ad .ogni cittadino un'alta opinione della sua dignità ; lo trattenevano, qualunque volta potev' essere tentato di commettere una bassa o indecente azione; conciliavano al cittadino nella privata sua condizione i riguardi ed anche il rispetto di coloro che trovavansi momentaneamente constituiti in dignità; perciocchè sapevano i capi del popolo, che tutta la loro autorità procedeva da coloro,. che temporariamente ubbidivano e che ella ritornerebbe ai medesimi; per ultimo, questi stessi vocaboli di sovranità del popolo, rendevano la patria cara a tutti i suoi figli ; ognuno sapeva che lo Stato gli apparteneva in quel modo eh' egli me..... desimo apparteneva allo Stato ; ognuno era pronto a tutto arrischiare, per salvare la cosa più onorata e più preziosa da lui posseduta, cioè la sua parte nella sovranità ; ognuno conosceva i doveri che gli erano imposti da così luminosa pre-. rogativa, da così sacro carattere ; ognuno era disposto a rendersene degno, anche, se bisognava, col sacrificio della vita. L'autorità dei mandatari del p9polo ritorna al popolo dopo un determinato tempo; niuno dei mandati del popolo è irrevocabile. Questo secondo assioma loro sembrava, più che ogni altra cosa, essere il fondamento della loro libertà, e l'essenza delle loro repubbliche, perciò non ammisero giammai nè autorità, nè magistrature ereditarie, tranne la prerogativa di cittadino. Ed ancora quando queste repubbliche degenerarono più tardi in aristocrazie o in istrettissime oligarchie, non fu per questo abbandonato il principio fondamentale dell 'amovibilità di tutte le magistrature. Non furono già i diritti delegati dal popolo, che vennero dati a vita, o renduti ereditari, ma i diritti del popolo medesimo che si trovarono concentrati in un ristrettissimo numero di famiglie, dopo che si erano spente tutte le altre. La nuova nobiltà non era che la rappresentazione degli antichi popolani; e perciò che riguarda l'antica nobiltà, gli Italiani, lungi dal tenere questo titolo come un diritto esclusivo a governare, non le' per-. donavano neppure l'impero eh' essa esercitava sull'opinione in onta alle leggi ; così spesso esclusero da ogni pubblico impiego i grandi, renduti troppo formidabili dalle loro ricchezze e da' loro clienti nelle campagne. La repubblica di Venezia era la sola in cui si vedesse un magistrato, anzi lo stesso capo dello Stato, eletto a vita ; e per molti rispetti Venezia poteva considerarsi come una monarchia elettiva ; la sua costituzione assai più antica che tutte le altre, ne aveva fatto da principio un ducato; ma col lungo volgere dei secoli si erano sempre andate diminl!endo le prerogative del doge per darle alla, repubblica. Una sola volta si volle anche in Firenze creare un gonfaloniere perpetuo; ma si era preventivamente indicata l'autorità che potrebbe deporlo, ed effettivamente venne deposto dopo dieci anni. In queste due repubbliche, sicBiblioteca Gino Bianco
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