La Critica politica - anno VI - n. 8-9 - ago.-set. 1926

LA FUNZIONE STORICA DELL'INGHILTERRA 309 la fallita conquista romana è, dopo I' insularità e per effetto di essa, la più im-. portante caufa della specifica originalità della libertà del popolo inglese. Più tardi il diritto romano sarà insegnato ad Oxford ; esso servirà di modello di chiarezza ai grandi giuristi inglesi, ma esso non farà mai testo ; non avrà mai vigore di legge; sopratutto la massima che il monarca è legibus solutus non trionferà non mai di quell'altra : Nam Rex omnis regitur legibus quas legit. Rex Saul repellitur, quia leges fregit .• Le leggi della terra saranno sostanzialmente le consuetudini tradizionali rac-• colte, interpretate, migliorate e modificate dai giudici itineranti della Corona : non mai mere importazioni dal di fuori e imposizioni dall'alto. Così la raccolta delle Ieggi anglosassoni ordinata da Re Etelberto nello stesso anno in cui Giustiniano pubblicava come completo il Corpus juris, non solo segna l'inizio del diritto inglese destinato, dopo l'espansione oceanica, a diffusione più grande che non sia stata conce~sa al romano ; ma ancora la prima pietra, come vedremo, dell 'edificio ~mperiale britannico. La Conquista Normanna, che è opera di Scandinavi convertiti. alla cultura latina mediante il Cristianesimo, fa bensì dono agli inglesi, attraverso i consigli. di S. Lanfranco (che prima di diventar benedettino era uomo di legge) a Gu-• glie1mo il Conquistatore, dell'idea e dell'istinto dell'unità politica ed amministrativa ; ma essa deriva la sua efficienza dal fatto che il ducato di Normandia era già lo stato continentale più altamente organizzato e vittorioso dell'anarchia feudale e dal fatto che Gugliel_mo trovò conveniente, per la sicurezza del suo, potere, appoggiarsi in qualche misura ai vinti Sassoni contro i suoi stessi baroni e presentarsi come il legttimo successore di Edoardo. Inoltre, date le idee medievali egli e i suoi seguaci feudatari erano soggetti a molte consuetudini limitatrici del potere; per di più egli aveva giurato fedeltà alle leggi dei Sassoni ; e, finalmente, la Chiesa sapeva mantenere l'equilibrio tra il Re e il Baronato, interprete valida delle moltitudini anonime. Non solo: il Re aveva il dovere e il diritto_ di consultarsi co' suoi diretti vassalli e questi di consigliare il loro Re,. donde il Cc nsilium magnum o Curia Regis, donde per differenziazione deriveranno i Ministeri, la Corte di Giustizia e il Parlamento. L'atmosfera medievale quindi assicurava un ampio elemento di consenso alla autorità del Re, la quale d'altra parte doveva essere ben forte per poter trarre ordine dal caos dello~ Stato anglo-normanno e domare le tendenze centrifughe inerenti al feudalismo. Il dispotismo normanno non è mero dispotismo ; esso sostituice a poco a poco, pur sotto forma feudale, una Monarchia burocratica e amministrativa allo stato feudale ; sotto i suoi auspici il paese si arricchisce e si stanca di sperperar le proprie ricchezze in guerre sfortunate contro la nascente nazionalità francese ; le guerre sfortunate mettono i Re alla mercè dei baroni, dei mercanti e dei coltivatori che preferiscono badar alle proprie terre che andar a combattere •. Nel medesimo tempo la Conquista Normanna aveva introdotto il diritto di pri-. mogenitura per impedire che il feudo,, col frammentarsi tra i figli del vassallo,, Biblioteca Gino Bianco

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